IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista la convenzione  stipulata  in  data  1  agosto  1984  tra  il
Ministero  delle  poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa'
italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata  con
decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1984, n. 523, e
successive modificazioni;
  Visto   il   decreto  ministeriale  31  gennaio  1983,  concernente
l'approvazione   del   piano   nazionale   di   ripartizione    delle
radiofrequenze,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
  Vista la raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio,  del  25  giugno
1987,  relativa  all'introduzione  coordinata  del  servizio pubblico
digitale paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre;
  Vista la direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del  25  giugno  1987,
sulle  bande  di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata
del servizio pubblico digitale paneuropeo  di  radiotelefonia  mobile
nella Comunita';
  Vista  la  direttiva  88/301/CEE,  della  commissione del 16 maggio
1988,  relativa  alla  concorrenza  sui  mercati  dei  terminali   di
telecomunicazioni;
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, con il quale
e'  stato adottato il regolamento concernente il servizio radiomobile
pubblico  terrestre  di  comunicazione,  pubblicato  nella   Gazzetta
ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990;
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in
materia  di  allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni,
di attuazione della direttiva 88/301/CEE;
  Visto il decreto ministeriale  23  maggio  1992,  n.  314,  recante
disposizioni  di  attuazione  della  legge  28  marzo  1991,  n. 109,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  140
del 16 giugno 1992;
  Visto  il  decreto-legge  11  luglio 1992, n. 333, convertito dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359;
  Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993, con il quale e'  stato
modificato  il  piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e   delle
telecomunicazioni;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 novembre 1994;
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  servizi  radiomobili  pubblici  di  comunicazione  numerici,
indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, saranno esercitati  da
Telecom, in regime di non esclusiva.
  2. La realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del
servizio  in  tecnica  numerica  GSM  saranno  effettuate  da Telecom
secondo  le  modalita'  e   le   condizioni   previste   dall'annessa
convenzione.