IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 13 agosto 1984, n. 523, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983; Vista la raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre; Vista la direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale paneuropeo di radiotelefonia mobile nella Comunita'; Vista la direttiva 88/301/CEE, della commissione del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni; Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, con il quale e' stato adottato il regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1990; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1992; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1993, con il quale e' stato modificato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 novembre 1994; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. 1. I servizi radiomobili pubblici di comunicazione numerici, indipendentemente dalle tecnologie utilizzate, saranno esercitati da Telecom, in regime di non esclusiva. 2. La realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM saranno effettuate da Telecom secondo le modalita' e le condizioni previste dall'annessa convenzione.