IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Piemonte n. 129 IV/1.1 del 18 gennaio 1994 con la quale e' stata trasmessa copia dell'ordinanza applicativa di misura coercitiva, nei confronti del consigliere regionale del Piemonte sig. Marcello Garino, n. 9643/1994 emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino in data 9 gennaio 1995; Considerato che al suddetto atto giudiziario consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale; Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensiva contemplata dalla legge; Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno; Decreta: Il sig. Marcello Garino e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Piemonte a decorrere dalla data 9 gennaio 1995. In caso di revoca del provvedimento giudiziario la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso. Roma, 19 gennaio 1995 Il Presidente: DINI