IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dell'esercizio finanziario 1995;
  Visti i propri decreti del 9 gennaio 1995 che hanno disposto per il
16  gennaio  1995  l'emissione  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro   a
ottantotto,  centosettantanove  e trecentosessantaquatro giorni senza
l'indicazione del prezzo base di collocamento;
  Visto l'ar. 2, comma 2, del decreto legislativo 10  novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito  decreto,
per   ogni   scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta  relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 1995;
  Considerato che nel verbale di  aggiudicazione  dell'asta  i  buoni
ordinari  del  Tesoro  per  l'emissione  del  16  gennaio  1995  sono
indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le  tre
tranches dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per  l'emissione  dei buoni ordinari del Tesoro del 16 gennaio 1995
il prezzo medio ponderato e' risultato pari a L. 97,84 per i B.O.T. a
ottantotto giorni, a L. 95,39 per i B.O.T. a centosettantanove giorni
e a L. 90,45 per i B.O.T. a trecentosessantaquattro giorni.
  La spesa per interessi, gravante  sul  cap.  4677  dello  stato  di
previsione   della   spesa   del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario  1995,  ammonta  a  L.  107.771.085.000  per  i  buoni  a
ottantotto  giorni  con scadenza 14 aprile 1995; a L. 299.392.270.500
per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 14 luglio  1995;
quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 715.837.995.000 per
i  titoli  a  trecentosessantaquattro  giorni con scadenza 15 gennaio
1996.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a  L.  97,51  per  i
B.O.T.   a   ottantotto   giorni,   a   L.   94,74  per  i  B.O.T.  a
centosettantanove  giorni   e   a   L.   89,30   per   i   B.O.T.   a
trecentosessantaquattro giorni.
  Il  presente  decreto  verra' inviato per il controllo dell'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 gennaio 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO