IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni,   dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  recante:
"Soppressione  dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto,  in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge
n.  487/1992,  come  modificato  dall'art.  3  del  decreto-legge  22
novembre  1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:
   "il commissario liquidatore provvede all'attuazione del  programma
di  cui  all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma
2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data
dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1";
   "decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che  a  tale
data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati
alla  procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del
Ministro del tesoro, ad  eccezione  delle  societa'  individuate  con
decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le
disposizioni  del  presente decreto, e successive modificazioni, fino
alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario
della liquidazione coatta amministrativa al  commissario  liquidatore
dell'EFIM";
  Visti  i  decreti  interministeriali  del  21  luglio  1992 e del 2
novembre  1994,  rispettivamente,  di  nomina  e  di   conferma   del
commissario liquidatore dell'EFIM;
  Visto   il   programma   presentato   dal  commissario  liquidatore
dell'EFIM, a norma dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge  n.
487/1992 in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto del Ministro
del  tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e col  Ministro  delle  partecipazioni  statali,  n.
945279 del 21 gennaio 1993;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  545286 del 21 gennaio 1995, con il
quale, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  487/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma
1, del decreto-legge n. 643/1994, sono state individuate le  societa'
controllate  dall'EFIM  in  liquidazione,  per le quali continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  citato  decreto-legge   n.
487/1992,  e  successive modificazioni, sino alla data del 31 gennaio
1996;
  Considerato che il giorno  20  gennaio  1995  viene  a  scadere  il
periodo  di due anni dalla data del decreto di approvazione del sopra
richiamato programma di cui al citato art.  2  del  decreto-legge  n.
487/1992;
  Considerato   altresi'  che  in  base  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge  n.  487/1992,  come   modificato   dall'art.   3   del
decreto-legge  n. 643/1994, alle societa' individuate con il suddetto
decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni  dello  stesso  decreto-legge  n.  487/1992 e successive
modificazioni fino al 31 gennaio 1996  e  che  il  commissario  della
liquidazione  coatta  amministrativa  dell'EFIM  sostituisce anche il
commissario liquidatore dell'EFIM in  ordine  alle  societa'  escluse
dalla messa in liquidazione coatta amministrativa;
  Ritenuto che esistono i presupposti per l'assoggettamento dell'Ente
partecipazioni  e  finanziamento  industria  manifatturiera - EFIM in
liquidazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  Dovendosi provvedere in merito;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Ente partecipazioni e finanziamento  industria  manifatturiera  -
EFIM,  con  sede  in  Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, e' assoggettato
alla procedura di liquidazione  coatta  amministrativa  a  norma  del
titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.