IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: "Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM", e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: "il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1"; "decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM"; Visti i decreti interministeriali del 21 luglio 1992 e del 2 novembre 1994, rispettivamente, di nomina e di conferma del commissario liquidatore dell'EFIM; Visto il programma presentato dal commissario liquidatore dell'EFIM, a norma dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 487/1992 in data 29 dicembre 1992, approvato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e col Ministro delle partecipazioni statali, n. 945279 del 21 gennaio 1993; Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 643/1994, sono state individuate le societa' controllate dall'EFIM in liquidazione, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 487/1992, e successive modificazioni, sino alla data del 31 gennaio 1996; Considerato che il giorno 20 gennaio 1995 viene a scadere il periodo di due anni dalla data del decreto di approvazione del sopra richiamato programma di cui al citato art. 2 del decreto-legge n. 487/1992; Considerato altresi' che in base all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 643/1994, alle societa' individuate con il suddetto decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, continuano ad applicarsi le disposizioni dello stesso decreto-legge n. 487/1992 e successive modificazioni fino al 31 gennaio 1996 e che il commissario della liquidazione coatta amministrativa dell'EFIM sostituisce anche il commissario liquidatore dell'EFIM in ordine alle societa' escluse dalla messa in liquidazione coatta amministrativa; Ritenuto che esistono i presupposti per l'assoggettamento dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM in liquidazione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; Dovendosi provvedere in merito; Decreta: Art. 1. L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43/45, e' assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.