IL PRESIDENTE REGIONALE
  Visto  il  decreto-legge  1  febbraio  1988, n. 19, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, che prevede all'art.
2 la realizzazione di  taluni  interventi,  ivi  indicati,  di  somma
urgenza  nel  territorio  delle  citta'  di  Palermo  e  Catania,  di
competenza del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  svolgersi
con   le   modalita'  di  cui  agli  articoli  3  e  4  dello  stesso
decreto-legge;
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,  convertito
nella  legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite
al presidente della regione siciliana, per un  triennio  a  decorrere
dal  2  febbraio 1991, le competenze per la realizzazione delle opere
previste  dalla  citata  normativa  aventi  la  necessaria  copertura
finanziaria  e  gia'  affidate  in appalto o per le quali siano state
avviate le procedure di gara, con le stesse modalita' disposte  dagli
articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19 citato, ed e'
stato,  altresi',  disposto  il  subentro  nei rapporti pendenti alla
predetta data;
  Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n.  304,  convertito,  senza
modificazioni,  dalla  legge  22  luglio  1994,  n.  456, che prevede
all'art. 1 la proroga del termine di cui al comma 1 dell'art.  9  del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, al 31 dicembre 1994;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25
agosto  1988,  con  il  quale  e' stato istituito il comitato tecnico
amministrativo con compiti  di  esame  delle  questioni  tecniche  ed
amministrative  connesse  all'attuazione  degli  interventi di cui al
decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 15, primo comma, lettera a), della legge regionale  12
giugno  1976,  n.  78,  ai  sensi del quale, ai fini della formazione
degli strumenti urbanistici  generali  comunali,  in  tutte  le  zone
omogenee  ad  eccezione  delle  zone  A  e  B, le costruzioni debbono
arretrarsi di metri 150 dalla battigia;
  Visto l'art. 57, lettera a),  della  legge  regionale  27  dicembre
1978,  n.  71,  ai  sensi del quale, con l'osservanza delle procedure
previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno  1976,  n.  78,
possono  essere  concesse  deroghe a quanto previsto dalla lettera a)
del primo comma dell'art. 15 della legge stessa,  limitatamente,  fra
le altre, alle opere connesse a servizi pubblici;
 Visto  l'art.  2  della  legge  regionale 30 aprile 1991, n. 15, che
prevede  tra  l'altro,  l'efficacia   immediata   e   diretta   delle
disposizioni  di  cui  all'art.  15,  primo  comma, lettera a), della
citata legge regionale n. 78/1976, nonche' la prevalenza delle stesse
sulle  disposizioni  degli  strumenti  urbanistici  generali  e   dei
regolamenti edilizi;
  Visto  il  comma  2 dell'art. 3 del citato decreto-legge 1 febbraio
1988, n. 19, in forza del  quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  ed  ora  il  presidente  della  regione siciliana ai sensi
dell'art. 3 della legge 3 luglio 1991, n. 195, e  dell'art.  1  della
legge  22 luglio 1994, n. 456, puo', per l'attuazione delle procedure
necessarie per la realizzazione  delle  opere,  provvedere  anche  in
deroga  alle  norme  vigenti, con il limite del rispetto dei principi
generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie;
  Considerato  che  le opere di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988,
n. 19, sono di preminente interesse nazionale e di somma  urgenza,  e
sono  dirette al risanamento ed allo sviluppo delle citta' di Palermo
e Catania;
  Considerato che i progetti e le perizie di variante, relativi  alle
opere   suindividuate,  vengono  sottoposti  all'esame  del  comitato
tecnico amministrativo  istituito  don  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988;
  Ritenuto  opportuno  adottare,  nel  rispetto dei principi generali
dell'ordinamento e  delle  norme  comunitarie,  misure  necessarie  a
garantire   la   celerita'  della  realizzazione  delle  opere  sopra
individuate ed, in particolare, concedere la deroga di  cui  all'art.
57,  lettera  a),  della  legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al
fine di sottoporre i relativi progetti  e  le  eventuali  perizie  di
variante  all'esame  dei soggetti competenti al rilascio di permessi,
nulla-osta, autorizzazioni o approvazioni e, nel contempo, di fissare
i termini per l'emanazione dei relativi provvedimenti;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per le opere di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.
142,  convertito  nella  legge  3 luglio 1991, n. 195, e' concessa la
deroga prevista dall'art. 57, primo comma, lettera  a),  della  legge
regionale 27 dicembre 1978, n. 71.