IL PRESIDENTE REGIONALE Visto il decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99, che prevede all'art. 2 la realizzazione di taluni interventi, ivi indicati, di somma urgenza nel territorio delle citta' di Palermo e Catania, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da svolgersi con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso decreto-legge; Visto l'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 195, con il quale sono state conferite al presidente della regione siciliana, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991, le competenze per la realizzazione delle opere previste dalla citata normativa aventi la necessaria copertura finanziaria e gia' affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, con le stesse modalita' disposte dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19 citato, ed e' stato, altresi', disposto il subentro nei rapporti pendenti alla predetta data; Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, che prevede all'art. 1 la proroga del termine di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, al 31 dicembre 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988, con il quale e' stato istituito il comitato tecnico amministrativo con compiti di esame delle questioni tecniche ed amministrative connesse all'attuazione degli interventi di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, e successive modificazioni; Visto l'art. 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ai sensi del quale, ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; Visto l'art. 57, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, ai sensi del quale, con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 15 della legge stessa, limitatamente, fra le altre, alle opere connesse a servizi pubblici; Visto l'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, che prevede tra l'altro, l'efficacia immediata e diretta delle disposizioni di cui all'art. 15, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 78/1976, nonche' la prevalenza delle stesse sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi; Visto il comma 2 dell'art. 3 del citato decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, in forza del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ed ora il presidente della regione siciliana ai sensi dell'art. 3 della legge 3 luglio 1991, n. 195, e dell'art. 1 della legge 22 luglio 1994, n. 456, puo', per l'attuazione delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere, provvedere anche in deroga alle norme vigenti, con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie; Considerato che le opere di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, sono di preminente interesse nazionale e di somma urgenza, e sono dirette al risanamento ed allo sviluppo delle citta' di Palermo e Catania; Considerato che i progetti e le perizie di variante, relativi alle opere suindividuate, vengono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo istituito don decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1988; Ritenuto opportuno adottare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, misure necessarie a garantire la celerita' della realizzazione delle opere sopra individuate ed, in particolare, concedere la deroga di cui all'art. 57, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, al fine di sottoporre i relativi progetti e le eventuali perizie di variante all'esame dei soggetti competenti al rilascio di permessi, nulla-osta, autorizzazioni o approvazioni e, nel contempo, di fissare i termini per l'emanazione dei relativi provvedimenti; Dispone: Art. 1. Per le opere di cui all'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 195, e' concessa la deroga prevista dall'art. 57, primo comma, lettera a), della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.