IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55,  come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto il provvedimento giudiziario  adottato  dal  giudice  per  le
indagini  preliminari  del tribunale di Reggio Calabria n. 710/94 del
14 gennaio 1995, con il quale viene disposta a carico del consigliere
regionale della Calabria sig. Domenico Aragona la  misura  coercitiva
di cui all'art. 284 del codice di procedura penale;
  Vista  la  comunicazione  del commissario del Governo nella regione
Calabria n. 138/2.00.10/1 del 19 gennaio 1995;
  Considerato  che  al  suddetto   atto   giudiziario   consegue   la
sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale;
  Accertata   la   sussistenza   dei  presupposti  di  legge  per  la
sospensione;
  Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig. Domenico Aragona e' sospeso  dalla  carica  di  consigliere
regionale della Calabria a decorrere dal 14 gennaio 1995.
  In  caso  di  revoca  del  provvedimento giudiziario la sospensione
cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.
   Roma, 19 gennaio 1995
                                                  Il Presidente: DINI