IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'  atmosferica,
attraverso   la   individuazione   dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze da concedere sulla base  delle  specifiche  richieste  da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della regione Toscana degli
eventi  calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione   nei
territori  danneggiati  delle  provvidenze  del Fondo di solidarieta'
nazionale:
   piogge alluvionali dal 21 settembre  1994  al  22  settembre  1994
nella provincia di Lucca;
   piogge  alluvionali dal 21 settembre 1994 al 6 novembre 1994 nella
provincia di Pisa;
   piogge alluvionali 6 novembre 1994 nella provincia di Massa;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di
bonifica;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni  alle  produzioni,  opere  di  bonifica  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Lucca: piogge alluvionali del 21 settembre 1994 e del 22  settembre
1994  -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 3, lettera b), nel
territorio dei comuni di Camaiore, Massarosa, Pietrasanta, Viareggio.
  Massa: piogge alluvionali del 6 novembre 1994 - provvidenze di  cui
all'art.  3,  comma 2, lettere b), c) e d), nel territorio dei comuni
di Carrara, Massa, Montignoso.
  Pisa: piogge alluvionali del 21 settembre 1994,  del  22  settembre
1994,  del  2  ottobre 1994, del 6 novembre 1994 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma 2, lettere b),  c)  e  d),  e  provvidenze  di  cui
all'art.  3,  comma  3,  lettera b), nel territorio dei comuni di San
Giuliano Terme, Vecchiano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 gennaio 1995
                                            Il Ministro: POLI BORTONE