IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA 
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966,  recante  la  "Disciplina
delle societa' fiduciarie e di revisione"; 
  Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, recante  "Norme  per
l'attuazione  della  legge  23  novembre  1939,  n.  1966,  circa  la
disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione"; 
  Vista la legge  2  gennaio  1991,  n.  1,  recante  la  "Disciplina
dell'attivita'   di   intermediazione   mobiliare   e    disposizioni
sull'organizzazione dei mercati mobiliari", ed in particolare  l'art.
17 concernente l'attivita' delle societa' fiduciarie; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  88,  concernente
l'"Attuazione    della    direttiva    n.    84/253/CEE,     relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge  dei
documenti contabili"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
361,   relativo   al   "Regolamento   recante   semplificazione   del
procedimento   di   autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'
fiduciaria e di revisione"; 
  Visto il proprio provvedimento 3188/C del 5 maggio 1989  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  111  del  15
maggio  1989  "Procedure  per  il   bilancio   e   la   conferma   di
autorizzazioni e disposizioni di vigilanza sulle societa'  fiduciarie
e di revisione"; 
  Visto il proprio decreto 26 marzo  1993,  n.  329  "Regolamento  di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti  amministrativi,  relativamente  alla
determinazione dei termini entro i quali debbono  essere  adottati  i
provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato  e  degli  uffici  responsabili  della
relativa istruttoria ed emanazione"; 
                           D e c r e t a: 
                               Art. 1. 
                           Fonti normative 
  1. Il presente decreto e' adottato ai sensi dell'art. 2,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.  361,
ed ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regio decreto 22  aprile  1940,
n. 531.