IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;
  Visto  il  decreto  legislativo  20  novembre  1990,  n.  356, e in
particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in
via transitoria la continuita' operativa tra l'ente conferente  e  la
societa'  conferitaria  controllata e' assicurata da disposizioni che
prevedono la nomina del comitato di  gestione  o  organo  equivalente
dell'ente  nel  consiglio di amministrazione e di componenti l'organo
di controllo nel  collegio  sindacale  della  suddetta  societa'",  e
l'art.  12,  primo  comma, lettera e), secondo il quale negli statuti
"vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e  dei
compensi";
  Visto  in  particolare  l'art. 14 del citato decreto legislativo n.
356;
  Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993;
  Visto il proprio decreto n. 364429 del 1 giugno 1994;
  Considerato che tali decreti  prevedono  che  qualora  la  societa'
conferitaria  abbia  deliberato  progetti di concentrazione con altri
enti  creditizi,  l'incompatibilita'  per  i  componenti  gli  organi
amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverra' operante
allo spirare del termine piu' ravvicinato fra le cariche ricoperte;
  Tenuto  conto  dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano
tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo  che  le  operazioni
medesime sono state poste in atto;
  Vista  la propria direttiva del 18 novembre 1994 recante "Criteri e
procedure per le dismissioni delle  partecipazioni  deliberate  dagli
enti  conferenti  di  cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo 20
novembre 1990, n. 356, nonche' per la  diversificazione  del  rischio
degli investimenti effettuati dagli stessi enti";
  Ritenuta  la  necessita'  di  sottoporre  a revisione la disciplina
attuativa del divieto di cumulo delle cariche  di  cui  all'art.  12,
primo  comma, lettera e), del cennato decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356;
  Considerato che il  ridursi  del  vincolo  partecipativo  tra  ente
conferente    e   societa'   conferitaria   attenua   l'esigenza   di
differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e  di
controllo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Qualora   l'organo   competente   dell'ente  conferente  abbia
deliberato  l'impegno  alla  cessione  delle  azioni  della  societa'
conferitaria  in  modo  da  conformarsi  alle previsioni dell'art. 2,
comma 2, lettera b) della direttiva del Ministro del  tesoro  del  18
novembre   1994,  la  regola  dell'incompatibilita'  tra  le  cariche
amministrative e di  controllo  nell'ente  conferente  e  le  cariche
amministrative  e  di  controllo  nella societa' conferitaria e nelle
societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui
al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica
ai componenti l'organo di controllo e a non piu'  di  tre  componenti
l'organo amministrativo dell'ente conferente.
  2.  I  componenti  gli organi degli enti conferenti di cui al comma
precedente che assumano  cariche  nel  consiglio  di  amministrazione
della  societa'  conferitaria  e  delle societa' ed enti che con essa
compongono  il  gruppo  creditizio  decadono  tuttavia  dalla  carica
nell'ente  conferente  ove  a  essi  vengano  delegate  dal consiglio
medesimo attribuzioni ai  sensi  dell'art.  2381  del  codice  civile
diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo.
  3. Qualora per effetto delle dismissioni l'ente conferente pervenga
alla  diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle
previsioni dell'art. 2, comma 2,  lettera  b),  della  direttiva  del
Ministro  del  tesoro  del  18  novembre  1994  e  perda  altresi' il
controllo     della     societa'     conferitaria,     la      regola
dell'incompatibilita'  tra  le  cariche amministrative e di controllo
nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella
societa'  conferitaria  e  nelle  societa'  ed  enti  che  con   essa
compongono  il  gruppo  creditizio, di cui al decreto ministeriale n.
243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi.
  4. Ai fini del presente  decreto  valgono  le  definizioni  di  cui
all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.