IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218; Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e in particolare l'art. 12, primo comma, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuita' operativa tra l'ente conferente e la societa' conferitaria controllata e' assicurata da disposizioni che prevedono la nomina del comitato di gestione o organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta societa'", e l'art. 12, primo comma, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi"; Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 356; Visto il proprio decreto n. 243265 del 26 novembre 1993; Visto il proprio decreto n. 364429 del 1 giugno 1994; Considerato che tali decreti prevedono che qualora la societa' conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi, l'incompatibilita' per i componenti gli organi amministrativi e di controllo degli enti conferenti diverra' operante allo spirare del termine piu' ravvicinato fra le cariche ricoperte; Tenuto conto dei tempi necessari per il perfezionamento sul piano tecnico delle operazioni di concentrazione, dopo che le operazioni medesime sono state poste in atto; Vista la propria direttiva del 18 novembre 1994 recante "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti"; Ritenuta la necessita' di sottoporre a revisione la disciplina attuativa del divieto di cumulo delle cariche di cui all'art. 12, primo comma, lettera e), del cennato decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; Considerato che il ridursi del vincolo partecipativo tra ente conferente e societa' conferitaria attenua l'esigenza di differenziare i componenti dei rispettivi organi amministrativi e di controllo; Decreta: Art. 1. 1. Qualora l'organo competente dell'ente conferente abbia deliberato l'impegno alla cessione delle azioni della societa' conferitaria in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b) della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994, la regola dell'incompatibilita' tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993 non si applica ai componenti l'organo di controllo e a non piu' di tre componenti l'organo amministrativo dell'ente conferente. 2. I componenti gli organi degli enti conferenti di cui al comma precedente che assumano cariche nel consiglio di amministrazione della societa' conferitaria e delle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio decadono tuttavia dalla carica nell'ente conferente ove a essi vengano delegate dal consiglio medesimo attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 del codice civile diverse dall'appartenenza al comitato esecutivo. 3. Qualora per effetto delle dismissioni l'ente conferente pervenga alla diversificazione del proprio attivo in modo da conformarsi alle previsioni dell'art. 2, comma 2, lettera b), della direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994 e perda altresi' il controllo della societa' conferitaria, la regola dell'incompatibilita' tra le cariche amministrative e di controllo nell'ente conferente e le cariche amministrative e di controllo nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, di cui al decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, cessa di applicarsi. 4. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'art. 1 della direttiva del 18 novembre 1994.