IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica  e
l'esecuzione  dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo
1957, per l'istituzione delle Comunita' europee;
  Visto il regolamento CEE n. 1418/76 del  Consiglio  del  21  giugno
1976,  concernente  l'organizzazione  comune  del  mercato  del riso,
modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1869/94 del Consiglio  del
27 luglio 1994;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1424/76 del Consiglio del 21 giugno
1976, che fissa le norme generali  dell'intervento  sul  mercato  del
riso,  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  CEE  n.  794/91  del
Consiglio del 25 marzo 1991;
  Visto il regolamento CEE n. 470/67 della Commissione del 21  agosto
1967,  relativo  alla  presa  in  consegna  del risone da parte degli
organismi di intervento ed alla fissazione degli importi  correttori,
delle  maggiorazioni e delle detrazioni applicate da detti organismi,
modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3528/92 della Commissione
del 7 dicembre 1992;
  Visto il regolamento  CEE  n.  3406/93  della  Commissione  del  13
dicembre  1993,  che  stabilisce  le  varieta'  di  tipo Indica, agli
effetti dell'intervento, modificato da ultimo dal regolamento  CE  n.
896/94 della Commissione del 22 aprile 1994;
  Visto il regolamento CEE n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio
1991,  che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del
risone da parte degli organismi di intervento;
  Visto il regolamento CEE n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio
1991, che definisce le modalita' di acquisto  del  riso  detenuto  da
organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;
  Visto  il  regolamento CEE n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre
1990, che determina gli elementi da prendere  in  considerazione  dei
conti  annuali  per  i  finanziamenti,  da  parte  del  Fondo europeo
agricolo di orientamento e di  garanzia,  sezione  "garanzia",  delle
misure di intervento di magazzinaggio pubblico;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3597/90  della  Commissione del 12
dicembre 1990, relativo alle norme contabili di intervento implicanti
l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita  di  prodotti  agricoli  da
parte  degli  organismi  di  intervento,  modificato  da  ultimo  dal
regolamento CE n. 895/94 della Commissione del 22 aprile 1994;
  Visto il regolamento CEE n. 3813/92 del Consiglio del  28  dicembre
1992,  relativo  all'unita'  di  conto  e  ai tassi di conversione da
applicare nel quadro della politica agricola  comune,  modificato  da
ultimo  dal  regolamento CEE n. 3528/93 del Consiglio del 21 dicembre
1993;
  Visto il regolamento CEE n. 1068/93 della Commissione del 30 aprile
1993, recante modalita' per la determinazione  e  l'applicazione  dei
tassi  di  conversione utilizzati nel settore agricolo, modificato da
ultimo dal regolamento CE n. 547/94 della Commissione  del  10  marzo
1994;
  Visto  il  regolamento  CE  n.  1870/94 del Consiglio del 27 luglio
1994, che fissa i prezzi applicabili nel  settore  del  riso  per  la
campagna di commercializzazione 1994/95;
  Visto  il  regolamento  CE  n.  1871/94 del Consiglio del 27 luglio
1994, che fissa, per la campagna di commercializzazione  1994-95,  le
maggiorazioni mensili del prezzo del risone e del riso semigreggio;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 27 ottobre 1967, con il quale
l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non
sara'  diversamente  disposto,  quale  organismo  di  intervento  per
l'applicazione  delle  norme comunitarie in materia di organizzazione
comune nel mercato del riso;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   stabilire   con   apposito   atto
disciplinare,  accettato  e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le
norme che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento  dei
compiti  ad  esso affidati per la campagna di commercializzazione del
riso 1994-95;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto  ministeriale  27
ottobre  1967,  l'Ente  nazionale risi e' tenuto ad osservare, per la
campagna di commercializzazione del riso 1994-95, le norme  dell'atto
disciplinare,  accettato  e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato
al presente decreto.
  Il  presente  decreto  e  l'allegato  atto   disciplinare   saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1994
                                        Il Ministro delle risorse
                                     agricole, alimentari e forestali
                                              POLI BORTONE
 p. Il Ministro del tesoro
        RASTRELLI
Registrato alla Corte dei conti il 1 febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 33
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo della nota, qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alla  quale  e operato il rinvio e
          dalla quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'articolo unico:
             - Il D.M. 27 ottobre  1967,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.    306  del  9  dicembre  1967,  recava norme
          regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per
          la campagna di commercializzazione  del  riso  1967-68,  in
          esecuzione  degli  adempimenti previsti dal regolamento CEE
          n. 359/67 del 25 luglio 1967.