IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           DI CONCERTO CON
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
  Visto l'art. 15, comma 7, lettera d), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.
217;
  Ritenuto che il costo base di produzione  degli  immobili  ultimati
nell'anno 1991 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e
per quelle meridionali;
  Ritenuto  che  ai fini della determinazione del predetto costo base
si deve tener conto del contributo di concessione per le  costruzioni
assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri nella riunione del 20 ottobre
1994;
                             A D O T T A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1. Il costo base di produzione a metro quadrato  per  gli  immobili
ultimati nell'anno 1991 e' determinato in L. 1.250.000 per le regioni
Piemonte,  Valle  d'Aosta,  Liguria,  Lombardia, Trentino-Alto Adige,
Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,  Emilia-Romagna,  Toscana,   Umbria,
Marche e Lazio.
  2.  Il  costo  base di produzione a metro quadrato per gli immobili
ultimati nell'anno 1991 e' determinato in L. 1.160.000 per le regioni
Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata,  Calabria,  Sicilia  e
Sardegna.
 
          AVVERTENZA:
             Provvedimento  non piu' soggetto al controllo preventivo
          di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art.  3
          della  legge  14  gennaio  1994,  n. 20, cosi' come risulta
          dalla nota n. 63 del 19  dicembre  1994  della  delegazione
          della  Corte  dei  conti  presso  il  Ministero  dei lavori
          pubblici.