IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392; Visto l'art. 15, comma 7, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217; Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1991 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali; Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della legge 28 gennaio 1977, n. 10; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 ottobre 1994; A D O T T A il seguente decreto: Art. 1. 1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1991 e' determinato in L. 1.250.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. 2. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1991 e' determinato in L. 1.160.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, cosi' come risulta dalla nota n. 63 del 19 dicembre 1994 della delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.