IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernenti la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera e), della suindicata legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo dal decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la direttiva 94/17/CE della Commissione, che modifica la direttiva 70/524/CEE, nella parte relativa agli allegati; Considerato che puo' essere autorizzato l'impiego di alcuni additivi appartenenti ai gruppi degli agenti emulsionanti, stabilizzanti, condensanti e gelificanti, delle sostanze coloranti, compresi i pigmenti e dei regolatori di acidita'; Considerato che puo' essere autorizzato provvisoriamente l'impiego di additivi appartenenti ai gruppi delle sostanze coloranti, compresi i pigmenti, degli agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, degli enzimi e dei microrganismi; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; Sentita la Commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 ottobre 1994; Visto l'art. 6, sub u), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 novembre 1994 Il Ministro: COSTA Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 5