IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge  8
marzo  1968, n. 399, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1988, n. 152, concernenti la disciplina  della  preparazione  e
del commercio dei mangimi;
   Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  8,  lettera e), della
suindicata legge;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992,  n.
228, con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE, relativa
agli  additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo
dal decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
88 del 16 aprile 1994;
   Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
   Vista  la  direttiva  94/17/CE  della Commissione, che modifica la
direttiva 70/524/CEE, nella parte relativa agli allegati;
   Considerato  che  puo'  essere  autorizzato  l'impiego  di  alcuni
additivi   appartenenti   ai   gruppi   degli   agenti  emulsionanti,
stabilizzanti, condensanti e gelificanti, delle  sostanze  coloranti,
compresi i pigmenti e dei regolatori di acidita';
   Considerato che puo' essere autorizzato provvisoriamente l'impiego
di additivi appartenenti ai gruppi delle sostanze coloranti, compresi
i  pigmenti,  degli  agenti  leganti,  antiagglomeranti e coagulanti,
degli enzimi e dei microrganismi;
   Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa  nazionale  alle
disposizioni   contenute   nella  suindicata  direttiva  comunitaria,
nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze  in  campo
scientifico e tecnico;
   Sentita  la  Commissione  tecnica  mangimi,  istituita dall'art. 9
della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha  espresso  parere
favorevole nella seduta del 18 ottobre 1994;
   Visto  l'art.  6,  sub  u),  della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
   Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica  1
marzo  1992,  n.  228,  sono modificati conformemente all'allegato al
presente decreto.
   Il presente decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  il
controllo  preventivo  di  legittimita'  ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 1994
                                                   Il Ministro: COSTA
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1995
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 5