IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato
con  regio  decreto  14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge n. 341/1990;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'   accademiche   dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo
(consiglio di facolta' seduta del 26 aprile 1993,  senato  accademico
seduta  del 5 luglio 1993, consiglio di amministrazione seduta del 13
dicembre 1993);
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nella seduta del 17 marzo 1994;
  Vista la ministeriale dell'8 agosto 1994, prot. 2031;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Palermo, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                           Articolo unico
  Dopo  l'art.  360 e con lo spostamento della numerazione successiva
sono inseriti i seguenti nuovi articoli:
                 DIPLOMA IN STATISTICA E INFORMATICA
                  PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
  Art. 361. - Nella facolta' di economia e commercio dell'Universita'
di Palermo e' istituito il seguente corso di diploma universitario di
durata triennale:
   statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.
  Art. 362. - Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso puo'
essere  stabilito  annualmente  dal  senato  accademico,  sentito  il
consiglio  di  facolta',  in  base  alle  strutture disponibili, alle
esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali  fissati
dal   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.
  Art. 363. - Sono titoli di  ammissione,  per  i  corsi  di  diploma
universitario, quelli previsti dalle vigenti leggi.
  Art.  364. - Gli insegnamenti attivabili nei corsi di diploma delle
facolta' sono:
    a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato  articolato  nelle
aree   seguenti:  matematica,  probabilita',  statistica,  statistica
economica,  statistica  aziendale,  demografia,  statistica  sociale,
statistica   biomedica,  informatica,  matematica  per  le  decisioni
economiche   e   finanziarie,   matematica   finanziaria   e  scienze
attuariali,  ricerca  operativa,   economia   aziendale,   giuridica,
sociologia, scienze biologiche, e relative sottoaree;
    b)  altri  insegnamenti  diversi  da quelli dei punti precedenti,
fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o  di  diploma
attivato presso la facolta'.
  Art.  365.  -  Ai  fini del conseguimento del diploma universitario
sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario
e dei corsi di laurea seguiti con esito  positivo,  in  relazione  al
sistema  dei crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della
legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per
i contenuti,  con  il  piano  di  studi  approvato  dalla  competente
struttura  didattica  per  il  corso al quale si chiede l'iscrizione.
Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove  di  idoneita'  di
lingue.  Nel  caso  di  passaggio  dal  corso  di  laurea al corso di
diploma, il riconoscimento di altre attivita', come equivalenti  alle
esercitazioni pratiche non potra' superare le cento ore.
  Le  strutture  didattiche  competenti  determinano, nel regolamento
previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n.  341/1990,  i  criteri
per  il  riconoscimento degli insegnamenti impartiti sia nei corsi di
laurea che nel diploma di statistica ai fini  del  riconoscimento  di
cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea
e di diploma impartiti nella facolta'.
  Art. 366. - Il piano di studi di ciascun corso di diploma comprende
insegnamenti  fondamentali,  insegnamenti caratterizzanti il corso di
diploma universitario stesso  e  altri  insegnamenti  per  un  numero
complessivo   compreso  tra  tredici  e  quindici  annualita',  e  un
laboratorio statistico-informatico.
  Gli insegnamenti fondamentali  devono  rispondere  all'esigenza  di
fornire   agli  studenti  i  fondamenti  concettuali  e  metodologici
basilari per ogni diploma universitario in statistica e le conoscenze
essenziali   delle   discipline   caratterizzanti   e   degli   altri
insegnamenti  di ciascun diploma universitario. Nel rigoroso rispetto
delle condizioni di cui al comma precedente, la  struttura  didattica
competente  attivera'  tali  insegnamenti scegliendoli tra quelli che
compaiono negli elenchi di  cui  all'allegato,  secondo  la  seguente
distribuzione  e  tenuto  conto  di quanto previsto dall'ultimo comma
dell'art. 4:
   uno dell'area matematica;
   due dell'area statistica;
   uno dell'area probabilita';
   uno dell'area informatica.
  Gli insegnamenti fondamentali devono essere  annuali  e  svolti  di
norma nel primo anno di corso.
  Il  diploma  universitario si consegue dopo aver superato gli esami
di profitto per gli insegnamenti di cui  al  comma  1,  le  prove  di
idoneita'  richieste  (o gli esami che eventualmente li sostituiscono
ai sensi del successivo art. 7) e il colloquio finale.
  Art. 367. - La struttura didattica competente garantisce  che,  tra
gli insegnamenti attivati dalla facolta', almeno dieci siano compresi
nell'insieme  delle  aree  e  sottoaree indicate per ciascun corso di
diploma universitario; predispone percorsi  didattici,  nel  rispetto
dei   vincoli  alla  distribuzione  degli  insegnamenti  per  area  e
prevedendo  adeguate  possibilita'  di  scelta  per  gli studenti. La
struttura  didattica  competente,  nel   rispetto   dell'ordinamento,
individua  i  criteri  per la formazione dei piani di studio e indica
gli eventuali indirizzi,  nell'ambito  di  ciascun  diploma,  con  il
regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.
  Nell'ambito  del  regolamento  di  cui  all'art. 11, comma 2, della
legge n. 341/1990, la struttura didattica competente  puo'  assegnare
ai  corsi  denominazioni  aggiuntive  che ne specifichino i contenuti
effettivi, o li differenzino nel caso in cui  essi  vengano  ripetuti
con contenuti diversi.
  La  struttura  didattica  competente  puo',  inoltre, stabilire che
alcuni insegnamenti siano  impartiti  con  l'ausilio  di  laboratori,
attivati anche mediante convenzioni.
  Art.  368. - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta
ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque
ore di didattica.
  La  struttura   didattica   competente   stabilisce   quali   degli
insegnamenti  sono  svolti  con  corsi  annuali  e  quali  con  corso
semestrale nel rispetto del numero complessivo di annualita' previste
nelle varie aree e sottoaree.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale  puo'  essere
articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  Ferma   restando  la  possibilita'  di  riconoscimento  di  crediti
didattici fino a tre corsi annuali e sei corsi semestrali  per  corso
di  diploma  universitario  possono  essere svolti coordinando moduli
didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi,  per
un numero complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito  dei  corsi  di  cui  ai commi precedenti, la struttura
didattica competente deve riservare  non  meno  di  duecento  ore  di
esercitazioni pratiche, distribuite tra i vari insegnamenti.
  La  struttura  didattica  competente,  per  l'approfondimento della
formazione   professionale   specifica   del   corso    di    diploma
universitario,  puo'  organizzare la permanenza degli studenti, sotto
la sorveglianza di  un  tutore,  presso  le  aziende,  enti  o  altri
organismi per "stage" della durata da tre a sei mesi.
  La  struttura  didattica competente puo' autorizzare lo studente ad
inserire nel proprio piano  di  studi  fino  a  quattro  insegnamenti
attivati  in altre facolta' dell'Universita', o in altre universita',
anche straniere, in tal caso la struttura didattica competente dovra'
altresi'  determinare  la  categoria  e   l'area   o   sottoarea   di
appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art.
6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.
  Art.  369.  -  Per  il  conseguimento del diploma universitario, la
struttura didattica competente puo' stabilire che lo  studente  debba
superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna.
  Art.   370.   -   La   struttura   didattica  competente  definisce
l'organizzazione didattica del laboratorio  statistico-informatico  e
le  modalita'  di  accertamento  delle  competenze in esso acquisite;
stabilisce anche  le  modalita'  degli  esami  di  profitto  e  della
eventuale prova di idoneita' nella lingua straniera.
  Il  colloquio  finale  per il conseguimento del diploma consiste in
una discussione, con gli opportuni riferimenti  alle  discipline  del
corso  di  diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un
rapporto che documenti l'attivita' svolta nell'ambito del laboratorio
o   l'esperienza  di  tirocinio  o  di  ricerca  applicata,  maturata
nell'eventuale "stage".
  Art. 371. - Il piano di studi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario  in  statistica  ed  informatica per le amministrazioni
pubbliche deve comprendere, oltre agli insegnamenti fondamentali e al
laboratorio  statistico  informatico  di  cui  all'art.  6,  anche  i
seguenti insegnamenti caratterizzanti:
   un insegnamento scelto dalle aree economia politica e aziendale;
   due   insegnamenti  scelti  dalle  aree  demografia  e  statistica
sociale;
   un insegnamento dell'area giuridica.
  Art. 372. - (11 + 3 annualita' + lingua (art. 9) + laboratori):
  1 Anno:
   Istituzioni di diritto pubblico (area giuridica C)
   Istituzioni di economia (sottoarea economia politica, C)
   Informatica generale (area informatica, F)
   Matematica generale (area matematica, F)
   Statistica (area statistica, F)
  2 Anno:
   Calcolo della probabilita' (area probabilita') art. 6
   Politica sociale (sottoarea sociologia generale, C)
   Analisi dei dati (area statistica F) art. 6
   Statistica sociale (area statistica sociale, C)
   1 opzionale
   Laboratorio statistico-informatico (propedeutico
alle successive materie informatiche)
  3 Anno:
   Demografia (area demografia, C)
   Statistica sanitaria (semestrale, area statistica sociale)
   Statistica economica (semestrale, area statistica economica)
   2 opzionali
   Laboratorio informatico applicato a basi di dati socio-economici
  Elenco di materie opzionali:
   Diritto regionale degli enti locali (semestrale, area giuridica)
   Diritto della Comunita' europea (semestrale, area giuridica)
   Contabilita' di Stato e  degli  enti  pubblici  (semestrale,  area
giuridica)
   Economia   delle   aziende   e   delle  amministrazioni  pubbliche
(semestrale area aziendale)
   Demografia bio-sanitaria (semestrale, area demografia)
   Demografia regionale (semestrale, area demografia)
   Metodi statistici per la programmazione dei servizi socio-sanitari
(semestrale, area statistica sociale)
   Rilevazioni statistiche e qualita' dei  dati  sociali  e  sanitari
(semestrale, area statistica sociale)
   Statistica   medica   e  biometria  (semestrale,  area  statistica
sociale)
   Epidemiologia:  metodi  statistici  (semestrale,  area  statistica
sociale)
   Matematica  finanziaria  (semestrale,  area  matematica  e scienze
attuariali)
   Teoria dei giochi (semestrale, area probabilita')
   Teoria  e  tecnica delle rilevazioni campionarie (semestrale, area
probabilita' e area statistica)
   Rilevazione e  controllo  dei  dati  economici  (semestrale,  area
statistica economica)
   Classificazione  e  analisi  dei  dati economici (semestrale, area
statistica economica)
   Metodi di valutazione di politiche  economiche  (semestrale,  area
statistica economica)
   Sociologia (semestrale, area sociologia)
   Politica economica (semestrale: area economica)
   Diritto privato dell'economia: legislazione sull'informatica
   Analisi costi-benefici (semestrale, area economia)
   Economia pubblica (semestrale, area economia)
   Economia regionale (semestrale, area economia)
   Basi di dati e sistemi informativi (semestrale, area informatica)
   Sistemi   di   elaborazione  dell'informazione  (semestrale,  area
informatica)
  Sono previsti cinque insegnamenti fondamentali (F) di  cui  un'area
matematica,   due  area  statistica,  un'area  probabilita',  un'area
informatica  (art.  6)  e  cinque  caratterizzanti  (C)  di  cui  una
sottoarea  economia  politica  e  dell'area  aziendale, una sottoarea
sociologia  generale,  due  aree  demografia  e  statistica  sociale,
un'area giuridica (art. 12).
  Gli  insegnamenti  del  primo  anno  di corso sono considerati come
propedeutici per quelli degli anni successivi. Non possono sostenersi
gli esami di profitto degli insegnamenti del  secondo  e  terzo  anno
senza aver superato gli esami degli insegnamenti del primo anno.
  Lo  studente  e' tenuto a seguire i laboratori previsti nei diversi
anni di corso. Il consiglio di  facolta'  definisce  l'organizzazione
didattica  dei  laboratori  statistico-informatici  e le modalita' di
accertamento delle competenze in essi acquisite. Il colloquio  finale
per il conseguimento del diploma consiste in una discussione, con gli
opportuni  riferimenti  alle  discipline  del corso di diploma, di un
tipico problema professionale, oppure in un  rapporto  che  documenti
l'attivita'  svolta nell'ambito del laboratorio o l'esperienza, di un
tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale "stage".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 30 settembre 1994
                                                 Il rettore: GULLOTTI