La legge 19 ottobre 1984, n. 748 "Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti" agli articoli 8 e 9 sancisce l'obbligo di utilizzare almeno la lingua italiana per etichettare i fertilizzanti e redigere i documenti commerciali d'accompagnamento; Detta legge prevede, altresi', agli stessi articoli, che coloro che intendano ottenere il riconoscimento e l'iscrizione di nuovi tipi di concimi, ammendanti e/o correttivi nei relativi allegati rispettivamente 1B e 1C, al fine di una regolare produzione e commercializzazione, debbano inoltrare domanda al Ministero dell'agricolturae delle foreste, oggi Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredandola della necessaria documentazione tecnica, contenente tra l'altro la specifica indicazione dei metodi d'analisi; La medesima legge, inoltre, dispone che, successivamente, con apposito decreto ministeriale e previo parere di una commissione di esperti (commissione tecnico-consultiva fertilizzanti di cui all'art. 10 della legge n. 748/84) vengano approvati e pertanto iscritti nuovi prodotti negli allegati succitati; Atteso che la commissione delle Comunita' europee ha richiamato l'attenzione delle Autorita' italiane sul fatto che l'obbligo di utilizzazione della lingua italiana nella etichettatura dei fertilizzanti (concimi, ammendanti o qualsivoglia correttivi), anche se non e' escluso l'uso contemporaneo di altre lingue, puo' in alcuni casi costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci, ai sensi degli articoli 30 e 36 del Trattato; Atteso che la medesima commissione ha ritenuto inoltre necessari alcuni chiarimenti diretti agli operatori economici di altri Paesi, circa le modalita' della procedura da seguire ai fini dell'iscrizione nella legge italiana di nuovi concimi ammendanti e/o correttivi; Premesso che la Corte di giustizia delle Comunita' europee, con giurisprudenza costante (vds. ad es. sentenza 8 novembre 1979 in causa 251/78), ha dichiarato che l'art. 30 del trattato e' dotato di efficacia diretta, e in quanto tale attributivo ai singoli di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare; Premesso che la stessa Corte, con sentenza 22 giugno 1989, nel procedimento 103/88, ha dichiarato altresi' che tutti gli organi amministrativi di uno Stato sono tenuti ad eseguire il precetto di una norma di diritto comunitario rispondente ai requisiti dell'efficacia diretta, disattendendo i precetti dell'ordinamento giuridico interno con esso confliggenti; Premesso che la Corte costituzionale, con sentenza 4 luglio 1989, n. 389, ha da par suo dichiarato che tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi - tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi - sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con norme comunitarie dotate di efficacia diretta; Non potendosi inoltre sottacere la sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 20 febbraio 1979 in causa 120/1978 (Rewe o "Cassis di Dijon") e successiva giurisprudenza, secondo cui ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro dev'essere ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro; Considerato che deroghe a questo principio sono ammesse solo se necessarie per soddisfare esigenze imperative, quali la sanita' pubblica, la difesa dei consumatori od altre; Si rende noto quanto segue: E' consentito anche il solo utilizzo di una o piu' lingue straniere, invece di quella italiana, nell'etichettatura e nei documenti d'accompagnamento di fertilizzanti provenienti da paesi esteri, purche' esso avvenga limitatamente alle fasi antecedenti alla vendita al minuto. Pertanto, l'obbligo previsto agli articoli 8 e 9 della legge n. 748/84 di apporre tutte le indicazioni in lingua italiana deve ritenersi non applicabile alle transazioni che intervengono allo stadio intermedio della catena distributiva, mentre il medesimo obbligo rimane fermo quando il prodotto e' diretto al consumatore finale, a tutela della sicurezza e della salute di quest'ultimo e della sua informazione in ordine alla natura, alla composizione e alle condizioni d'uso di un determinato prodotto. Si precisa inoltre, che la procedura per l'iscrizione di nuovi concimi ammendanti e/o correttivi, tutt'oggi non ancora armonizzati a livello comunitario, negli allegati 1B e 1C della legge italiana in materia di fertilizzanti, e' applicabile anche ai concimi, ammendanti e correttivi legalmente prodotti e/o commercializzati in altri Stati membri della Comunita'. Agli operatori esteri si applicano dunque, le medesime procedure riservate agli operatori italiani. Il Ministro: POLI BORTONE