IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
                     DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  societa' Zeus Minerale Quelle
Italia S.p.a., con sede in Campo di Giove, via Valle Romana n. 6,  ha
chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale,
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
dell'acqua   da   denominarsi  "Zeus"  che  sgorga  da  una  sorgente
denominata "Mandrini" nell'ambito del permesso di ricerca "Mandrini -
S. Antonio - Fossa Perazzette Salere" sita nel territorio del  comune
di Campo di Giove (L'Aquila);
  Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
  Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
  Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
  Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;
  Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992;
  Visto  il  parere  della  quarta sezione del Consiglio superiore di
sanita' nella seduta del 26 maggio 1993;
  Vista la concessione mineraria rilasciata alla ditta
Zeus con decreto della regione Abruzzo n. 854 del 20
luglio 1994;
  Esaminata la documentazione allegata all'istanza;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale,  ai  sensi
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  25  gennaio  1992,  n.  105,
dell'acqua denominata "Zeus" che sgorga da  una  sorgente  denominata
"Mandrini" nell'ambito del permesso di ricerca "Mandrini - S. Antonio
- Fossa Perazzette Salere" sita nel territorio del comune di Campo di
Giove (L'Aquila).