IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE DEI SERVIZI IGIENE PUBBLICA Vista l'istanza con la quale la societa' Zeus Minerale Quelle Italia S.p.a., con sede in Campo di Giove, via Valle Romana n. 6, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua da denominarsi "Zeus" che sgorga da una sorgente denominata "Mandrini" nell'ambito del permesso di ricerca "Mandrini - S. Antonio - Fossa Perazzette Salere" sita nel territorio del comune di Campo di Giove (L'Aquila); Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993; Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/1992; Visto il parere della quarta sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 26 maggio 1993; Vista la concessione mineraria rilasciata alla ditta Zeus con decreto della regione Abruzzo n. 854 del 20 luglio 1994; Esaminata la documentazione allegata all'istanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua denominata "Zeus" che sgorga da una sorgente denominata "Mandrini" nell'ambito del permesso di ricerca "Mandrini - S. Antonio - Fossa Perazzette Salere" sita nel territorio del comune di Campo di Giove (L'Aquila).