IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che l'art. 1 della  citata  legge  assoggetta  all'imposta
erariale  di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della
richiesta - le formalita' da eseguirsi presso  il  pubblico  registro
automobilistico,   richieste   in  forza  di  scritture  private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma,  della  surrichiamata  legge  23
dicembre  1977,  n.  952, l'ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII,  capitolo  1236 dello stato di previsione delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a  quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto  il  decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
istitutivo  dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato che per le imposte  di  cui  ai  sopra  citati  decreti
legislativi  n.  398/1990  e n. 504/1992 si applicano le disposizioni
previste  per  l'imposta  erariale  di  trascrizione  relative   alla
corresponsione   all'Automobile   club  d'Italia  ed  alle  eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio  1990,  n.  187,  in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli  atti  stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato  che la non ottemperanza di termini suindicati comporta
l'applicabilita' di sanzioni a carico del richiedente;
  Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle  imposte  di
che  trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto  all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977, n.  952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  21  giugno  1961,  n.  498,
convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio  1961,  n.  770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito dalla legge 25 ottobre  1985,  n.  592,  contenente  norme
sulla  proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Viste le note con le quali le  competenti  procure  generali  della
Repubblica  hanno segnalato il mancato o irregolare funzionamento dei
seguenti uffici del pubblico registro automobilistico  nei  giorni  e
per  i  motivi  a  fianco  indicati  e,  conseguentemente, il mancato
rispetto dei  termini  previsti  per  la  liquidazione,  riscossione,
contabilizzazione   e  versamento  della  I.E.T.,  dell'A.R.I.E.T.  e
dell'I.P.I.:
   pubblico registro automobilistico di Caserta in  data  14  ottobre
1994  per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle
organizzazioni sindacali;
   pubblico registro automobilistico di Pistoia e  pubblico  registro
automobilistico   di   Pesaro   in  data  12  novembre  1994  per  la
partecipazione   del   personale   allo   sciopero   indetto    dalle
organizzazioni sindacali;
   pubblico  registro  automobilistico  di  Brescia  2  nei  giorni 5
dicembre 1994 (dalle ore 8,30 alle  ore  9,05)  e  19  dicembre  1994
(dalle  ore  8,30 alle ore 10) per la partecipazione del personale ad
assemblea sindacale;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato  o
irregolare  funzionamento  dei  seguenti uffici del pubblico registro
automobilistico nei giorni a fianco indicati:
   pubblico registro automobilistico di Caserta in  data  14  ottobre
1994;
   pubblico  registro  automobilistico di Pistoia e pubblico registro
automobilistico di Pesaro in data 12 novembre 1994;
   pubblico registro automobilistico di Brescia 2 nei giorni 5  e  19
dicembre 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 gennaio 1995
                                         Il direttore generale: ROXAS