IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche e aggiunta agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione; Ritenuta la necessita' di stabilire ai sensi dell'art. 714-bis del codice della navigazione la direzione e la lunghezza di atterraggio nonche' il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio dell'aeroporto di Legnago; Considerato altresi' che occorre indicare se l'aeroporto e' aperto o meno al traffico strumentale e notturno; Decreta: Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione sono determinate relativamente all'aeroporto di Legnago come segue: direzione di atterraggio: 160-340; lunghezza di atterraggio: m 610; livello medio dell'aeroporto: m 9 s.l.m.; livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio: testata 16: m 9 s.l.m.; testata 34: m 9 s.l.m. L'aeroporto non e' aperto al traffico strumentale notturno. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 1994 Il Ministro: FIORI