LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603, il quale stabilisce che "Qualora un assistito del Servizio sanitario nazionale abbia assoluta necessita', in ragione della particolare patologia cronica o di lunga durata della quale soffre, di essere trattato con i medicinali di cui alla lettera c) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'unita' sanitaria locale competente provvede alla dispensazione gratuita dei medicinali, purche' l'assoluta necessita' del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa unita' sanitaria locale, in conformita' dei criteri che saranno a tal fine adottati dalla commissione unica del farmaco entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto", precisando, poi, che "La spesa complessiva non puo' superare l'importo massimo di lire 76 miliardi, detto limite e' riferito a ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente"; Rilevato che nuove acquisizioni scientifiche di efficacia e/o modificazioni del rapporto costo/beneficio possono consentire una riclassificazione dei farmaci nelle diverse fasce e che nuove limitazioni o indicazioni all'uso dei farmaci possono essere affrontate "nelle note" alla classificazione operata ai sensi del citato art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; Ritenuto che, la dizione "particolare patologia cronica o di lunga durata", utilizzata nel richiamato art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 603/1994, sia da riferire non solo al tipo di patologia, ma soprattutto alla gravita' con cui una patologia si manifesta nel singolo individuo, e che pertanto non sia utile l'adozione di nuove classificazioni nosologiche identificatrici di forme morbose; Ritenuto, altresi' che "l'assoluta necessita' sia da riferire all'opportunita' di garantire all'individuo il maggior grado di salute fisica e psichica"; Dispone: Art. 1. Le regioni nell'ambito della somma complessiva assegnata di lire 76 miliardi dettano alle unita' sanitarie locali le modalita' al fine di garantire al cittadino l'assistenza nelle situazioni di cui al comma 3 delle premesse con la dispensazione dei farmaci altrimenti previsti a completo carico dell'assistito. Resta a carico dell'assistito la quota fissa per ricette nel limite e con le modalita' previste dalla normativa vigente.