LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1994, n. 603,
il  quale stabilisce che "Qualora un assistito del Servizio sanitario
nazionale abbia assoluta necessita',  in  ragione  della  particolare
patologia  cronica  o  di  lunga durata della quale soffre, di essere
trattato con i medicinali di cui alla lettera c) dell'art.  8,  comma
10,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'unita' sanitaria locale
competente  provvede  alla  dispensazione  gratuita  dei  medicinali,
purche'  l'assoluta necessita' del trattamento sia stata riconosciuta
dalla stessa unita' sanitaria locale, in conformita' dei criteri  che
saranno a tal fine adottati dalla commissione unica del farmaco entro
trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto",
precisando,  poi,  che  "La  spesa  complessiva  non  puo'   superare
l'importo  massimo  di  lire  76 miliardi, detto limite e' riferito a
ciascuna regione in proporzione alla popolazione residente";
  Rilevato che  nuove  acquisizioni  scientifiche  di  efficacia  e/o
modificazioni  del  rapporto  costo/beneficio  possono consentire una
riclassificazione  dei  farmaci  nelle  diverse  fasce  e  che  nuove
limitazioni   o   indicazioni  all'uso  dei  farmaci  possono  essere
affrontate "nelle note" alla classificazione  operata  ai  sensi  del
citato art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;
  Ritenuto  che, la dizione "particolare patologia cronica o di lunga
durata", utilizzata nel richiamato art. 3, comma 3, del decreto-legge
n. 603/1994, sia da riferire  non  solo  al  tipo  di  patologia,  ma
soprattutto  alla  gravita'  con  cui  una patologia si manifesta nel
singolo individuo, e che pertanto non sia utile l'adozione  di  nuove
classificazioni nosologiche identificatrici di forme morbose;
  Ritenuto,  altresi'  che  "l'assoluta  necessita'  sia  da riferire
all'opportunita' di  garantire  all'individuo  il  maggior  grado  di
salute fisica e psichica";
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le regioni nell'ambito della somma complessiva assegnata di lire 76
miliardi dettano alle unita' sanitarie locali le modalita' al fine di
garantire  al cittadino l'assistenza nelle situazioni di cui al comma
3 delle premesse con la dispensazione dei farmaci altrimenti previsti
a completo carico dell'assistito.
  Resta a carico dell'assistito la quota fissa per ricette nel limite
e con le modalita' previste dalla normativa vigente.