IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 5 e 6  della  legge  13  maggio  1983,  n.  198,
recante  l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno  1983,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme
per il funzionamento del comitato di  cui  all'art.  5  della  citata
legge n. 198/1983;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto,  e
successive modificazioni;
  Visto   l'art.  29  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n.  427,  che
disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione
sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 dicembre 1958, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio  n.
89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959,
recante  le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte
dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44,  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  135  del  12 giugno 1987,
relativo all'iscrizione nella tariffa di vendita di un nuovo tipo  di
condizionamento di fiammiferi denominati "Maxi-Box";
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte
dei  conti  il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con  il
quale  l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato
nella misura del 10 per cento;
  Visto il decreto ministeriale  15  luglio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  189  del  13  agosto  1994,  concernente  la
determinazione  delle  aliquote  d'imposta   di   fabbricazione   sui
fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1994;
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  luglio  1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216  del  15  settembre  1994,  concernente  le
condizioni   e   le   modalita'   di   applicazione  dell'imposta  di
fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;
  Vista la richiesta di  iscrizione  in  tariffa  di  nuovi  tipi  di
fiammiferi,  effettuata  dal Consorzio industrie fiammiferi, con sede
in Roma, via delle Tre Madonne, 12;
  Viste le proposte presentate in data 4 ottobre 1994  dell'anzidetto
Comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;
  Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto Comitato, di
procedere  all'iscrizione  in  tariffa  di  nuovi  tipi di fiammiferi
denominati "Fiammiferone S/50", "Maxi-Box SL/250" e "Cucina S/60";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, tre nuovi  tipi
di  condizionamenti  di  fiammiferi,  denominati "Fiammiferone S/50",
"Maxi-Box SL/250" e "Cucina S/60" le cui caratteristiche  sono  cosi'
determinate:
  a)   Scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante,  contenente  50
fiammiferi  di  legno  paraffinati  amorfi  denominata  "Fiammiferone
S/50":
 Caratteristiche dei fiammiferi:
   lunghezza senza capocchia: mm 94;
   lunghezza con capocchia: mm 95,5;
   sezione del fuscello: mm 2,75 x 2,75;
   capocchie  accendibili  solo  su  striscia  impregnata  di fosforo
amorfo;
   tolleranza massima misure: 2%.
 Caratteristiche della scatola:
   dimensioni esterne: mm 110 x 19,8 x 64,8;
   grammatura cartoncino: gr 350 al mq;
   ruvido: una striscia di mm 110 x 15;
   tolleranza del contenuto: 4%.
  b)  Scatola  di  cartoncino  a  tiretto  passante,  contenente  250
fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "Maxi-Box SL/250":
 Caratteristiche dei fiammiferi:
   dimensioni  uguali  a  quelle  indicate  per  il  tipo "Maxi-Box",
iscritto in tariffa con decreto  ministeriale  16  aprile  1987  gia'
citato nelle premesse;
   fiammiferi  con  capocchia  di  sicurezza  accendibili soltanto su
striscia al fosforo amorfo.
 Caratteristiche della scatola:
   dimensioni esterne: mm 120 x 66 x 25;
   grammatura cartoncino: gr 385/430 al mq;
   striscia per l'accensione con fosforo amorfo sui due lati;
   tolleranza del contenuto: 4%.
 c) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente
60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi,  tipo  cucina,  denominata
"Cucina":
  Caratteristiche dei fiammiferi:
   fuscelli   di   legno   impregnati   di   sostanza  ignifugante  e
paraffinati;
   lunghezza senza capocchia: mm 55;
   lunghezza con capocchia: mm 56;
   sezione del fuscello: mm 2,25 x 2,25;
   capocchie accendibili  solo  su  striscia  impregnata  di  fosforo
amorfo;
   tolleranza massima misure: 2%.
 Caratteristiche della scatola:
   dimensioni esterne: mm 70 x 17 x 53;
   grammatura cartoncino: gr 350 al mq;
   ruvido: 2 strisce di mm 62 x 10;
   tolleranza del contenuto: 4%.
  Il  prezzo  di  vendita  al  pubblico  per i suddetti nuovi tipi di
fiammiferi e le relative aliquote  d'imposta  di  fabbricazione  sono
stabiliti  nelle  misure  indicate  negli articoli 2 e 3 del presente
decreto le caratteristiche comuni delle  marche  contrassegno  per  i
fiammiferi  di  cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale
22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per le  marche
contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di "Fiammiferone
S/50", "Maxi-Box SL/250" e "Cucina S/60".
  All'art.  1,  paragrafo  II,  dello  stesso decreto ministeriale 22
dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti  i  seguenti
numeri:
   45)  colore  "giallo", con legenda "Fiammiferone" in basso, per la
scatola di cartoncino con 50 fiammiferi di legno  paraffinato  amorfo
denominati "Fiammiferone S/50";
   46) colore "giallo", con legenda "Cucina" in basso, per la scatola
di   cartoncino   con  60  fiammiferi  di  legno  paraffinato  amorfo
denominati "Cucina S/60".
  Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche  marche
contrassegno di cui ai due commi precedenti, possono essere applicate
sui  nuovi  tipi di fiammiferi "Fiammiferone S/50" e "Cucina S/60" le
marche indicate nel decreto ministeriale 20 giugno  1983  e  inserite
nell'art.  1,  n.  33,  del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre
1958.
  La marca contrassegno  da  applicare  sulla  scatola  di  "Maxi-Box
SL/250" e' quella di colore "rosso violaceo", indicata all'art. 1, n.
43,  del  decreto  ministeriale  16  aprile  1987,  gia' citato nelle
premesse.