IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 luglio 1983, che detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1987, registro n. 24 Finanze, foglio n. 44, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1987, relativo all'iscrizione nella tariffa di vendita di un nuovo tipo di condizionamento di fiammiferi denominati "Maxi-Box"; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento; Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1994, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi con decorrenza 1 luglio 1994; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e le modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria; Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi, effettuata dal Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma, via delle Tre Madonne, 12; Viste le proposte presentate in data 4 ottobre 1994 dell'anzidetto Comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983; Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto Comitato, di procedere all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi denominati "Fiammiferone S/50", "Maxi-Box SL/250" e "Cucina S/60"; Decreta: Art. 1. Sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico, tre nuovi tipi di condizionamenti di fiammiferi, denominati "Fiammiferone S/50", "Maxi-Box SL/250" e "Cucina S/60" le cui caratteristiche sono cosi' determinate: a) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "Fiammiferone S/50": Caratteristiche dei fiammiferi: lunghezza senza capocchia: mm 94; lunghezza con capocchia: mm 95,5; sezione del fuscello: mm 2,75 x 2,75; capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo; tolleranza massima misure: 2%. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 110 x 19,8 x 64,8; grammatura cartoncino: gr 350 al mq; ruvido: una striscia di mm 110 x 15; tolleranza del contenuto: 4%. b) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata "Maxi-Box SL/250": Caratteristiche dei fiammiferi: dimensioni uguali a quelle indicate per il tipo "Maxi-Box", iscritto in tariffa con decreto ministeriale 16 aprile 1987 gia' citato nelle premesse; fiammiferi con capocchia di sicurezza accendibili soltanto su striscia al fosforo amorfo. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 120 x 66 x 25; grammatura cartoncino: gr 385/430 al mq; striscia per l'accensione con fosforo amorfo sui due lati; tolleranza del contenuto: 4%. c) Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, tipo cucina, denominata "Cucina": Caratteristiche dei fiammiferi: fuscelli di legno impregnati di sostanza ignifugante e paraffinati; lunghezza senza capocchia: mm 55; lunghezza con capocchia: mm 56; sezione del fuscello: mm 2,25 x 2,25; capocchie accendibili solo su striscia impregnata di fosforo amorfo; tolleranza massima misure: 2%. Caratteristiche della scatola: dimensioni esterne: mm 70 x 17 x 53; grammatura cartoncino: gr 350 al mq; ruvido: 2 strisce di mm 62 x 10; tolleranza del contenuto: 4%. Il prezzo di vendita al pubblico per i suddetti nuovi tipi di fiammiferi e le relative aliquote d'imposta di fabbricazione sono stabiliti nelle misure indicate negli articoli 2 e 3 del presente decreto le caratteristiche comuni delle marche contrassegno per i fiammiferi di cui all'art. 1, paragrafo I, del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, citato nelle premesse, valgono anche per le marche contrassegno da applicare su ciascun condizionamento di "Fiammiferone S/50", "Maxi-Box SL/250" e "Cucina S/60". All'art. 1, paragrafo II, dello stesso decreto ministeriale 22 dicembre 1958, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti numeri: 45) colore "giallo", con legenda "Fiammiferone" in basso, per la scatola di cartoncino con 50 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati "Fiammiferone S/50"; 46) colore "giallo", con legenda "Cucina" in basso, per la scatola di cartoncino con 60 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati "Cucina S/60". Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno di cui ai due commi precedenti, possono essere applicate sui nuovi tipi di fiammiferi "Fiammiferone S/50" e "Cucina S/60" le marche indicate nel decreto ministeriale 20 giugno 1983 e inserite nell'art. 1, n. 33, del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958. La marca contrassegno da applicare sulla scatola di "Maxi-Box SL/250" e' quella di colore "rosso violaceo", indicata all'art. 1, n. 43, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, gia' citato nelle premesse.