Ai prefetti della Repubblica
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                    provincia di Bolzano
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                    provincia di Trento
                                  Al    presidente    della    giunta
                                    regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                    Ministri - Dipartimento  per  gli
                                    affari sociali
                                  Al  Ministero di grazia e giustizia
                                    -   Ufficio   centrale   per   la
                                    giustizia minorile
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                    Direzione generale del demanio
                                  Al   Ministero    delle    pubblica
                                    istruzione   -  Ufficio  studi  e
                                    programmazione
                                  Al Ministero  del  lavoro  e  della
                                    previdenza  sociale  -  Direzione
                                    generale dell'impiego
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                    regioni a statuto ordinario
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                    regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al commissario  dello  Stato  nella
                                    regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                    regione Sardegna
                                  Al  presidente della commissione di
                                    coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Ai provveditori agli studi
  Con circolare n. 672/MR. 32 del 28 aprile 1994, e' stato avviato il
quarto piano di ripartizione dei  contributi  finanziari  per  l'anno
1994.
  Le  numerose domande, documentate in progetti articolati, pervenute
da enti pubblici e privati entro il 30 settembre dello  stesso  anno,
come  disposto dall'art. 2 della legge 27 luglio 1994, n. 465, che ha
prorogato il termine del 30 giugno previsto dalla suddetta circolare,
sono attualmente in corso di istruttoria, che  sara'  completata  nel
piu' breve tempo possibile.
  Occorre ora dare corso al quinto piano, relativo all'anno 1995, per
il  quale  la  legge  ha previsto uno stanziamento di 40 miliardi nel
bilancio di previsione del Ministero dell'interno e di 10 miliardi in
quello   del   Ministero   di   grazia   e    giustizia    destinati,
rispettivamente,  ad  interventi  volti  a  tutelare  e  favorire  la
maturazione individuale e la socializzazione  del  soggetto  di  eta'
minore  (articoli  1  e  2)  e  di  prevenzione della delinquenza, di
risocializzazione nell'area  penale  minorile  (art.  4)  nel  comune
obiettivo  di  evitare  situazioni  di  disagio,  di  devianza  e  di
coinvolgimento dei minori in attivita' criminose.
  Per l'area penale minorile provvede a parte, con  altra  circolare,
il Ministero di grazia e giustizia.
  Anche  per  quest'anno le ridotte risorse finanziarie impongono una
rigorosa  selezione  dei  progetti,  tenendo  conto  di  tre  aspetti
essenziali:  le  aree  in  cui  saranno  eseguiti, essendo necessario
promuovere tali iniziative dove piu' alta e' la tensione sociale;  la
qualita'  dei  progetti medesimi; la capacita' degli enti, dimostrata
da precedenti esperienze, di essere in grado di portare a  buon  fine
tutte  le attivita' progettuali previste che, comportando determinati
impegni finanziari, una volta assunti in base al contributo concesso,
non debbono essere disattesi, in vista di concreti  risultati.  Sotto
questo  profilo  assumono sempre piu' rilievo ed importanza i criteri
per la ripartizione dei contributi ed i requisiti dei progetti di cui
alle successive lettere A) e C).
  Tuttavia si e' consapevoli che l'accertamento rigoroso di tutte  le
condizioni  favorevoli  all'accoglimento  delle  richieste,  potrebbe
rivelarsi procedura prolungata  e  laboriosa  oltreche'  astratta  in
quanto  priva  di  puntuali  riscontri,  ove  non  sia  adeguatamente
sostenuta dal contributo espresso in sede locale dalle prefetture che
dispongono di tutti gli indicatori utili e costituiscono pertanto  un
osservatorio   privilegiato   per   orientare   le   decisioni  della
commissione istitutiva presso la  Presidenza  del  Consiglio.  Si  fa
riferimento  a  titolo  esemplificativo  ad informazioni succinte che
codeste prefetture potranno fornire sulla presenza nel territorio: di
servizi  socio-assistenziali,  di   progetti   integrati   per   aree
funzionali  o  geografiche  coordinati  tra  pubblico  e  privato, di
associazioni o enti particolarmente  attivi  nella  conoscenza  delle
dinamiche  che  presiedono alla formazione di sacche di emarginazione
ed abbiano in corso metodologie di verifica degli  interventi  svolti
anche  a  distanza di tempo, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo
di moduli comportamentali in contrasto  al  fenomeno  della  devianza
minorile,   degli   indici  di  criminalita'  minorile,  di  abuso  e
maltrattamento sui minori, di  dispersione  scolastica  e  di  quanto
altro  utile a caratterizzare il livello qualitativo delle condizioni
di vita sul territorio. Con riferimento al problema della dispersione
scolastica,  ed  in  particolare  al  piu'  specifico  aspetto  della
evasione   dall'obbligo  scolastico,  si  segnala  l'opportunita'  di
attivare ogni  proficua  collaborazione  con  i  provveditorati  agli
studi,  per  l'assunzione di indicatori sul fenomeno nel territorio e
la individuazione prioritaria di contesti e di aree  piu'  degradate,
nonche'  di  iniziative  e  di  interventi gia' assunti sulla base di
indicazioni metodologiche ed operative fornite  dal  Ministero  della
pubblica  istruzione con circolare n. 257, prot. 3767/DN del 9 agosto
1994.
  Si riportano di seguito, in particolare i criteri  e  le  modalita'
cui dovranno conformarsi le istanze di contributo.
            A) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
  E'   necessario  rammentare  che  i  criteri  di  ripartizione  dei
contributi sono stabiliti dall'apposita commissione di cui  al  comma
5,  art.  2,  della  legge n. 216 e che potranno essere modificati di
anno  in  anno,  sulla  base  di  nuove  esigenze   riscontrate   sul
territorio.
  Per quanto riguarda i criteri relativi al piano 1995 si ribadiscono
le  indicazioni contenute nelle premesse confermando la necessita' di
concentrare gli interventi e di utilizzare le ridotte  disponibilita'
finanziarie,  in  modo  che  le  stesse  risultino  il piu' possibile
produttive di risultati.
  In  coerenza  con  quanto  sopra  esposto  e  tenendo  conto  delle
finalita' della legge, si e' ritenuto opportuno confermare, anche per
il  1995, i criteri stabiliti dalla richiamata commissione per l'anno
1994 e  che  vengono  di  seguito  riportati  secondo  un  ordine  di
priorita'. Saranno a tal fine presi in considerazione:
   progetti  relativi  alle  regioni  notoriamente  piu' a rischio, e
cioe' Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna;
   progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati;
   progetti gia'  finanziati  nel  1993  e  1994  e  che  abbiano  un
effettivo   carattere   di   continuita';   questo  carattere  dovra'
integrarsi, peraltro, con la validita' dei progetti stessi che  sara'
rigorosamente accertata.
  Oltre a questi, potranno essere esaminati progetti relativi ad aree
metropolitane  o a province nelle quali risultino gravi e documentate
situazioni di devianza, di criminalita' e di dispersione  scolastica,
anche  in  conseguenza di calamita' naturali che hanno interessato il
territorio  nazionale,  per  le   quali   si   renda   indispensabile
intervenire con progetti mirati.
  Si  richiama  ancora una volta l'attenzione sull'intendimento della
commissione di adottare - nell'esame dei progetti -  un  orientamento
particolarmente   selettivo;   sara'  per  questo  opportuno  che  le
prefetture sottolineino con forza questo orientamento allo  scopo  di
evitare  la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari e
che non potranno essere presi in considerazione.
                B) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI
  Possono chiedere contributi per la  realizzazione  di  progetti  ed
interventi in favore di minori esposti a rischio di delittuosita':
    1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi
consorzi,  comunita'  montane,  enti, organizzazioni di volontariato,
associazioni,  cooperative  sociali)  che  abbiano  gia'   in   corso
iniziative e servizi per:
    il  sostegno alle famiglie con particolari difficolta' ove vivono
minori  a  rischio  o  nelle  quali   occorre   agevolare   il   loro
reinserimento;
    il  sostegno  di  servizi  sociali  gia'  in atto nei quartieri a
rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonche' la
realizzazione  di  attivita'  diurna  o  serale,  per  tutto   l'arco
dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico,
la  formazione  culturale  e  sportiva,  l'espressione  creativa e le
attivita' sociali;
    l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di  trascuratezza
e di pericolo;
   2)  soggeti  pubblici  (comuni,  province,  consorzi  e  comunita'
montane) che intendano avviare nuove iniziative fra  quelle  indicate
al punto 1.
  A  conferma  e  a  parziale  modifica  di quanto gia' esposto nella
circolare dello scorso anno, si precisa che possono produrre istanze:
   gli  enti  ecclesiastici,  per  progetti  gia'  in  corso, purche'
coerenti con le finalita' di cui all'art. 1 della legge n. 261/91;
   le unita' sanitarie locali - non espressamente indicate  nell'art.
2  della  legge  -  per  progetti  gia'  avviati o che debbano ancora
concludersi;
   i soggetti privati, sempre che risultino costituiti da almeno  due
anni e per iniziative e servizi gia' in atto.
                C) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI
                    E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI
1) Contenuto e requisiti dei progetti.
  Le  domande  che  potranno  essere  ammesse  a  contributo dovranno
contenere progetti finalizzati agli obiettivi indicati  dall'art.  1,
lettere  a),  b),  c)  e  d),  della legge n. 216/91. Per ciascuna di
queste possibili tipologie di intervento si  forniscono  le  seguenti
indicazioni.
  a)  Attivita'  di  accoglienza  di  minori  per i quali si sia reso
necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare.
  Essa deve:
   avere dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia  seguito
individualmente,  nel  pieno rispetto della sua personalita'. Saranno
pertanto privilegiate le soluzioni di tipo familiare;
   operare  in  stretto  collegamento  col  servizio   sociale,   con
l'autorita'   scolastica   (organi   scolastici  locali,  ad  esempio
direzioni di circolo) o con l'autorita' giudiziaria;
   essere in grado di proporre  al  minore  modelli  validi,  che  ne
sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa;
   essere   orientata   verso  il  recupero  del  rapporto  familiare
attraverso il mantenimento dei contatti, il piu' possibile  efficaci,
tra minore, genitori e familiari;
   valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con
enti pubblici.
  b) Interventi a sostegno della famiglia.
  Queste  iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare le
difficolta' che hanno determinato le situazioni  a  rischio,  per  le
quali  puo'  essersi  reso necessario l'allontanamento temporaneo del
minore.
  Le stesse possono costituire  anche  un  sostegno  a  favore  delle
famiglie  nelle  quali  continuano  a  permanere  livelli  di rischio
interno o legato a fattori ambientali.
  Gl interventi debbono preferibilmente:
   essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia;
   tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti  i  membri
della famiglia;
   essere realizzati da persone che possano assicurare la continuita'
dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia;
   prevedere  il  sostegno  di  attivita'  educative  per  il  minore
nell'ambito della famiglia;
   prevedere, ove possibile, la  collaborazione  delle  famiglie  con
quanti hanno la responsabilita' degli interventi, al fine di favorire
la  crescita  di  una rete di solidarieta' e di controllo sociale sul
territorio;
   mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico,  facilitando
il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed
il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione.
  c)  Interventi  che  realizzano  centri  di  incontro per attivita'
sportivo-ricreative, sociali o culturali e forme di presenza  sociale
nei quartieri.
  Questi   devono   preferibilmente   offrire  ai  minori,  oltreche'
occasione di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove  proposte
che  sviluppino capacita' creative e di lavoro, un interesse positivo
per la realizzazione di un nuovo ambiente  di  vita,  coinvolgendoli,
per  quanto  possibile, in attivita' da essi stessi gestite anche con
l'aiuto delle famiglie. Le attivita' dei centri di  incontro  possono
essere  realizzate,  ovviamente  anche all'aperto, in aree attrezzate
per ricreazione, sport, musica e forme varie di aggregazione.
  d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche,  nei
giorni  e nelle ore non dedicati alle attivita' istituzionali, previo
accordo con i competenti organi scolastici comunali ed in  base  agli
indirizzi del Ministro della pubblica istruzione.
  Per  quanto  riguarda  la  utilizzazione  delle  strutture,  si  fa
riferimento alle istruzioni gia' a suo tempo  fornite  dal  Ministero
delle pubblica istruzione con circolare n. 59 del 5 marzo 1992.
  In  questo  contesto  si  raccomanda  di  favorire  la  piu'  ampia
collaborazione   affinche'   trovi   attuazione   l'accordo    quadro
programmatico tra enti locali e provveditorati e si sviluppi l'azione
coordinata  auspicata  nella predetta circolare, ai fini di creare le
migliori e piu' razionali  condizioni  di  utilizzo  delle  strutture
scolastiche sul territorio.
  Per  un  proficuo  rapporto  tra  scuola  ed  extrascuola e per una
programmazione di interventi integrati interistituzionali  capaci  di
migliorare  sul  territorio  la  qualita'  di vita per i minori si fa
nuovamente  riferimento  ai  criteri  organizzativi  e   metodologici
assunti   dal   Ministero  della  pubblica  istruzione  con  la  gia'
richiamata circolare n. 257 del 9 agosto 1994.
  Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base
di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e  di
autorganizzazione    dei   minori,   evitando,   peraltro,   che   la
partecipazione sia imposta o che l'attivita' svolta sia  valutata  ai
fini  del  rendimento  scolastico.  Risulteranno preferiti interventi
capaci di sviluppare  attitudini  emergenti  dalla  personalita'  del
minore   (creative,   artistiche,  musicali,  sportive,  artigianali,
professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti.
  Su un piano piu' generale, si richiama la necessita' che i progetti
siano qualitativamente validi  e  coerenti  con  le  finalita'  della
legge.  In  particolare  saranno  maggiormente considerate iniziative
che:
   prendano in esame  contesti  fortemente  degradati  nei  quali  si
manifestino  situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili
anche sulla base degli indici di criminalita' minorile,  di  abuso  e
maltrattamento di minori, di dispersione scolastica e di abbandono;
   concorrano alla soluzione di problematiche urgenti;
   concorrano   alla   realizzazione   di  progetti  territorialmente
circoscritti  e  tali  da   incidere   realmente   nelle   situazioni
considerate,  chiaramente  definiti  quanto  a  contenuti, strumenti,
operatori, risorse finanziarie e  forme  efficaci  di  collaborazione
interistituzionale    con    piani    regionali   e   sub   regionali
socio-assistenziali o con gli interventi  di  cui  all'art.  4  della
stessa legge;
   pongano  in  essere  progetti polifunzionali nei quali si realizzi
una  integrazione  tra  organismi  diversi,  nella   prospettiva   di
raggiungere  il massimo di potenzialita' operativa senza naturalmente
escludere  anche  progetti  di  minore  rilevanza   territoriale,   a
carattere  monofunzionale,  purche' oggettivamente validi e capaci di
modificare situazioni di disagio e di degrado;
   contengano precise indicazioni sui  tempi  e  sulle  modalita'  di
valutazione nelle varie fasi di realizzazione dei progetti.
  Si richiama, da ultimo, l'orientamento prevalente della commissione
interministeriale  (cfr.  comma 5, art. 2 della legge n. 216) secondo
la quale progetti con costo inferiore a 10 milioni non  avrebbero  in
se'  le  caratteristiche  di  organica  progettualita' richiesta. Non
viene, peraltro, escluso che possano essere presi  in  considerazione
progetti  anche  minimi  di  cui sia dimostrata molto attentamente la
reale validita'.
2) Destinazione dei contributi.
  Per  la  realizzazione  dei  progetti  previsti  dalla   legge,   i
contributi  finanziari  saranno  principalmente  destinati  a coprire
totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa:
   opere  di  ristrutturazione  edilizia  nonche'  di   straordinaria
manutenzione  (nel  limite indicativo di lire 30 milioni), purche' le
relative spese  non  si  configurino  come  prevalenti  od  esclusive
nell'ambito  del progetto. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se
riguardano l'adeguamento di strutture o  locali  gia'  disponibili  e
facenti  parte del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale
in concessione pluriennale con fitto agevolato rispetto  al  relativo
equo  canone.  A tal fine si fa espresso invito agli enti locali ed a
tutti gli enti pubblici di mettere a disposizione parte  del  proprio
patrimonio  non  utilizzato  per la realizzazione degli interventi di
prevenzione attuati anche da soggetti privati;
   oneri per canoni di locazione (in tal caso si trattera' di  locali
gia'  idonei  allo  svolgimento delle attivita'. Saranno tutt'al piu'
ammessi oneri di piccola manutenzione);
   oneri di assicurazione e di gestione ordinaria (luce, acqua,  gas,
altro);
   oneri  per  l'acquisto di beni strumentali purche' si dimostri che
essi saranno  esclusivamente  utilizzati  per  la  realizzazione  del
progetto  e  purche'  congrui  economicamente  ed  adeguati  sotto il
profilo tecnologico rispetto alla  utenza  ed  alla  tipologia  degli
interventi   ammessi  a  finanziamento,  evitando  l'acquisizione  di
dotazioni strumentali e tecnologiche sovradimensionate rispetto  alle
reali possibilita' di impiego;
   oneri per l'acquisto di materiale, attrezzature e beni deperibili;
   oneri  destinati alla custodia e manutenzione ordinaria di edifici
ed attrezzature scolastiche, nonche' per  la  sistemazione  di  aree,
anche all'aperto, per promuovere forme varie di aggregazione.
  L'eventuale  cambio  di  destinazione  o  sostituzione  o vendita o
trasferimento  dei  beni  strumentali  ed  attrezzature  ad  utilita'
pluriennale,  anche  conseguente  a  cessazione di attivita' da parte
dell'ente o associazione, dovra' essere  comunicato  al  responsabile
della  prefettura che ne autorizzera' la richiesta per una corretta e
trasparente gestione delle risorse finanziarie,  ponendo  particolare
attenzione  che  su  detti  beni  continui  a permanere la originaria
destinazione.
  Si  conferma  la  esclusione  di  oneri  per  personale  dipendente
dall'ente gestore del progetto.
  Si ritengono invece ammissibili oneri  derivanti  dall'utilizzo  di
personale   specificatamente   qualificato  (operatori  educativi  di
territorio dotati di particolari competenze ed esperienze  realizzate
sul  campo)  nel  limite  strettamente  necessario alla realizzazione
degli interventi, sotto forma di "collaborazione non continuativa"  e
secondo modalita' che si prestino a non creare successive aspettative
di  assunzione.  Resta in ogni caso di assoluto rilievo la necessita'
di avvalersi di personale qualificato, specialmente per la  direzione
dei progetti.
  Saranno altresi' ammissibili gli oneri derivanti dal rimborso spese
a  forfait  per  l'impegno  di  volontari e operatori, purche' queste
risultino  preventivamente   concordate   con   l'organizzazione   di
appartenenza  e  messe in preventivo in conformita' a quanto disposto
dalla legge n. 266/91. In tal  caso  il  soggetto  proponente  dovra'
indicare  il  numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il
rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto.
  Si sottolinea ulteriormente che le spese relative ad iniziative  di
studio  e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziate
in quanto non direttamente  utili  alla  concreta  realizzazione  dei
progetti.  Potranno  essere  considerate,  nei  limiti  dello stretto
necessario,  spese  minime  connesse  con  iniziative  di   verifica,
promosse  da  organismi  che  operano  sullo  stesso  territorio o da
associazioni  collegate  con  organismi  nazionali   interessati   al
migliore  coordinamento dei progetti e al raggiungimento di risultati
qualitativamente validi.
                     D) MODALITA' DI FORMULAZIONE
                  E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1) Formulazione.
  Le domande vanno compilate,  sia  dai  soggetti  pubblici  che  dai
soggetti  privati  in  duplice  copia,  utilizzando esclusivamente il
modulo informatizzato appositamente predisposto (all. 1). La  mancata
utilizzazione  del  modulo  sara'  motivo  di esclusione dal piano di
ripartizione. La domanda,  corredata  della  documentazione  indicata
nell'apposito modulo, sara' redatta e sottoscritta dal rappresentante
legale dell'ente.
  Per  gli  enti privati sara' necessaria l'autentica della firma del
rappresentante legale.
  I certificati penali e  dei  carichi  pendenti  dovranno  risultare
rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della
domanda.
  Si precisa inoltre che le sedi operative degli enti
richiedenti dovranno formulare singole, distinte domande.
2) Presentazione.
  Le  domande,  redatte in conformita' dell'apposito schema, dovranno
essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei
servizi civili, tramite l'ente pubblico competente  come  di  seguito
indicato.
  La  prefettura  competente  provvede  ad  inoltrare  le stesse alla
scrivente direzione generale, trattenendo agli atti per i  successivi
adempimenti la seconda copia di domanda originale.
2.1. Domande degli enti pubblici.
  I  comuni,  le province, le comunita' montane, le uu.ss.ll. (sempre
che  ricorrano  le  condizioni  di  cui  alla  lettera  B)   dovranno
presentare  le  domande alla prefettura entro il termine del 30 marzo
1995.
  Le domande dovranno essere deliberate  dagli  organi  competenti  a
norma  di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo
richiesto, che dovra' trovare piena corrispondenza con  le  finalita'
indicate nella istanza.
  Non  saranno  favorevolmente  esaminate  le istanze prive dell'atto
dell'organo deliberativo.
2.2. Domande degli enti privati.
  Le domande dovranno  essere  presentate  esclusivamente  al  comune
territorialmente  competente entro il termine perentorio del 30 marzo
1995.
  Il comune competente e' quello nel cui ambito territoriale ha  sede
la  "struttura  operativa"  dell'organismo  richiedente,  a beneficio
della quale sara' utilizzata la sovvenzione.
  I comuni dovranno trasmettere subito le istanze alla prefettura, e,
comunque, non oltre il 15 aprile 1995.
                                  *
                               *     *
  L'inoltro delle istanze  degli  enti  richiedenti,  entro  la  data
indicata   del  30  marzo  1995,  potra'  avvenire  con  le  seguenti
modalita':
   attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata  con  ricevuta
di spedizione;
   mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo
privato, o alla prefettura, se trattasi di ente pubblico.
  In  ogni  caso, dovra' risultare la prova della presentazione della
domanda in tempo utile: busta con  timbro  postale  leggibile  ovvero
timbro a protocollo leggibile del comune o della prefettura.
                                  *
                               *     *
  Tutte  le  istanze  dovranno  essere  oggetto di una prima rigorosa
verifica  istruttoria  da  parte  della  prefettura  competente   per
territorio.
  In  conformita' a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema
di  domanda  la  parte  riservata  alla  prefettura   dovra'   essere
completata  con  i dati relativi al rispetto del termine del 30 marzo
1995 nonche' con ogni altra osservazione relativa al contenuto  della
domanda.
  Le prefetture dovranno inoltrare le domande alla Direzione generale
dei  servizi  civili  con ogni sollecitudine e, comunque, entro e non
oltre il 30 maggio 1995.
                     E) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
  I  contributi  saranno   erogati   in   varie   soluzioni,   previa
dimostrazione  della  effettiva  realizzazione delle iniziative e dei
servizi per i quali sono stati richiesti; lo stato di avanzamento dei
lavori consentira' all'ente successivi finanziamenti.
  L'ente  locale  competente  per  territorio  dovra'  esprimere   in
proposito  il  proprio parere, restando inteso che, per le iniziative
attuate dal comune, la prescritta relazione dimostrativa tiene  luogo
del parere.
              F) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI
                        E ASSISTENZA TECNICA
  Nel corso del primo triennio di attuazione della legge si e' andata
sempre  piu'  chiaramente  delineando  la  necessita'  che i progetti
venissero sistematicamente seguiti nella loro realizzazione, sia  per
verificarne  la  effettiva  esecuzione, sia per risolvere problemi di
varia natura - tecnico-organizzativi e amministrativi - che potessero
eventualmente sorgere. In  questa  prospettiva  le  prefetture  hanno
svolto sicuramente un ruolo significativo e si e' certi che le stesse
assolveranno  con  sempre  maggiore  incisivita'  ad  una funzione di
sostegno, di chiarimento, di propulsione.
  Al termine della prima esperienza triennale e' emersa  peraltro  la
opportunita'  che  le prefetture si avvalgano di comitati in grado di
"verificare l'esecuzione dei progetti finanziati"  e  di  attuare  le
necessarie  forme  di  assistenza  tecnica.  Questa esigenza e' stata
recepita dall'art. 3 della legge 27 luglio 1994,  n.  465.  A  questo
fine  si e' fatto riferimento ai comitati provinciali e metropolitani
della pubblica amministrazione, integrati,  peraltro,  da  specifiche
professionalita'  e  rappresentanze  istituzionali:  sono, questi, in
particolare,  un  docente  universitario  esperto   nelle   tematiche
minorili,   un   rappresentante   delle   regioni   e  dell'ANCI,  un
rappresentante  delle  organizzazioni   di   volontariato   e   delle
associazioni operanti nel settore.
  Sulle  modalita'  di funzionamento dei comitati, si richiama quanto
gia' comunicato con la circolare n. 3158MR32 del  19  novembre  1994,
alla quale peraltro si rinvia per completezza di informazione.
                      G) RACCOMANDAZIONI FINALI
  Nell'esercizio  dei  compiti  previsti  per il sostegno finanziario
delle attivita'  sociali  sopra  descritte,  trovano  applicazione  i
principi  ed  i  criteri  normativi  sul  procedimento amministrativo
indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel  quadro  della  trasparenza
amministrativa e della responsabilita'.
  Coerentemente  a  tale indicazione, e' assolutamente necessario che
la presente circolare,  unitamente  alla  modulistica  allegata,  sia
portata  a  conoscenza e messa a disposizione degli organismi ed enti
interessati fornendo ogni utile assistenza.
  Converra' ribadire agli organismi anzidetti che non si fara'  luogo
a    supplementi   di   istruttoria,   cosicche'   le   istanze   non
sufficientemente documentate saranno respinte. Il ritardo  nell'invio
delle  istanze  e  la  eventuale  incompletezza  della documentazione
potranno essere fonte di responsabilita' personali a carico di chi ha
causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli  adempimenti
richiesti.
  Ai   fini   della  piu'  sollecita  predisposizione  del  piano  di
ripartizione, la Direzione generale dei servizi civili dovra'  essere
posta  in  grado di disporre di tutte le domande originali al massimo
entro il 30 maggio p.v.  Si  pregano  pertanto  le  SS.LL.  di  voler
cortesemente   disporre  affinche'  il  termine  sia  scrupolosamente
rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi.
  Nel  fornire  assicurazione  circa  la  puntuale  osservanza  della
presente  circolare,  le  SS.LL. vorranno precisare il nominativo del
funzionario preposto all'istruttoria demandata a  codesta  prefettura
nel  procedimento  per la concessione dei contributi in argomento. Il
funzionario  preposto  dovra',  pertanto, verificare la tempestivita'
delle domande e la regolarita' e  completezza  della  documentazione,
fornendo  un  motivato  parere  sul  contenuti  dei  progetti e sulla
corrispondenza degli stessi alle finalita' previste dalla legge.
  La  presente  circolare  viene  inviata  per  conoscenza  anche  ai
commissari  di  Governo  con la precisa prospettiva che gli stessi ne
informino le regioni che hanno opportunamente espresso  il  desiderio
di   seguire   l'attuazione  della  legge  n.  216  per  i  necessari
collegamenti con le attivita' di loro diretta competenza.
  La Direzione generale dei servizi civili, a sua volta, d'intesa con
il  Dipartimento  per  gli  affari  sociali,  curera'  di   informare
tempestivamente le regioni - naturalmente sempre tramite i commissari
di  Governo  -  sui piani approvati che, di norma, vengono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
  Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL., con  la  consueta
sensibilita',  non  mancheranno  di  prestare in sede di applicazione
della normativa, che riveste  un  significativo  rilievo  nel  quadro
degli  affari  interni  del  Paese,  ai  fini  della promozione degli
interventi preventivi di formazione e di crescita sociale.
  Corre l'obbligo di informare, infine, che la presente circolare  e'
stata  predisposta  tenendo  conto  di  indicazioni e di suggerimenti
forniti da rappresentanti del Ministero della pubblica  istruzione  e
del Ministero di grazia e giustizia.
                  Il capo del Dipartimento per gli affari sociali
                   della Presidenza del Consiglio dei Ministri
                                   BOLAFFI
p. Il direttore generale dei servizi
  civili del Ministero dell'interno
        FARRACE