Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile Al Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio Al Ministero delle pubblica istruzione - Ufficio studi e programmazione Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dell'impiego Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Ai provveditori agli studi Con circolare n. 672/MR. 32 del 28 aprile 1994, e' stato avviato il quarto piano di ripartizione dei contributi finanziari per l'anno 1994. Le numerose domande, documentate in progetti articolati, pervenute da enti pubblici e privati entro il 30 settembre dello stesso anno, come disposto dall'art. 2 della legge 27 luglio 1994, n. 465, che ha prorogato il termine del 30 giugno previsto dalla suddetta circolare, sono attualmente in corso di istruttoria, che sara' completata nel piu' breve tempo possibile. Occorre ora dare corso al quinto piano, relativo all'anno 1995, per il quale la legge ha previsto uno stanziamento di 40 miliardi nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno e di 10 miliardi in quello del Ministero di grazia e giustizia destinati, rispettivamente, ad interventi volti a tutelare e favorire la maturazione individuale e la socializzazione del soggetto di eta' minore (articoli 1 e 2) e di prevenzione della delinquenza, di risocializzazione nell'area penale minorile (art. 4) nel comune obiettivo di evitare situazioni di disagio, di devianza e di coinvolgimento dei minori in attivita' criminose. Per l'area penale minorile provvede a parte, con altra circolare, il Ministero di grazia e giustizia. Anche per quest'anno le ridotte risorse finanziarie impongono una rigorosa selezione dei progetti, tenendo conto di tre aspetti essenziali: le aree in cui saranno eseguiti, essendo necessario promuovere tali iniziative dove piu' alta e' la tensione sociale; la qualita' dei progetti medesimi; la capacita' degli enti, dimostrata da precedenti esperienze, di essere in grado di portare a buon fine tutte le attivita' progettuali previste che, comportando determinati impegni finanziari, una volta assunti in base al contributo concesso, non debbono essere disattesi, in vista di concreti risultati. Sotto questo profilo assumono sempre piu' rilievo ed importanza i criteri per la ripartizione dei contributi ed i requisiti dei progetti di cui alle successive lettere A) e C). Tuttavia si e' consapevoli che l'accertamento rigoroso di tutte le condizioni favorevoli all'accoglimento delle richieste, potrebbe rivelarsi procedura prolungata e laboriosa oltreche' astratta in quanto priva di puntuali riscontri, ove non sia adeguatamente sostenuta dal contributo espresso in sede locale dalle prefetture che dispongono di tutti gli indicatori utili e costituiscono pertanto un osservatorio privilegiato per orientare le decisioni della commissione istitutiva presso la Presidenza del Consiglio. Si fa riferimento a titolo esemplificativo ad informazioni succinte che codeste prefetture potranno fornire sulla presenza nel territorio: di servizi socio-assistenziali, di progetti integrati per aree funzionali o geografiche coordinati tra pubblico e privato, di associazioni o enti particolarmente attivi nella conoscenza delle dinamiche che presiedono alla formazione di sacche di emarginazione ed abbiano in corso metodologie di verifica degli interventi svolti anche a distanza di tempo, con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo di moduli comportamentali in contrasto al fenomeno della devianza minorile, degli indici di criminalita' minorile, di abuso e maltrattamento sui minori, di dispersione scolastica e di quanto altro utile a caratterizzare il livello qualitativo delle condizioni di vita sul territorio. Con riferimento al problema della dispersione scolastica, ed in particolare al piu' specifico aspetto della evasione dall'obbligo scolastico, si segnala l'opportunita' di attivare ogni proficua collaborazione con i provveditorati agli studi, per l'assunzione di indicatori sul fenomeno nel territorio e la individuazione prioritaria di contesti e di aree piu' degradate, nonche' di iniziative e di interventi gia' assunti sulla base di indicazioni metodologiche ed operative fornite dal Ministero della pubblica istruzione con circolare n. 257, prot. 3767/DN del 9 agosto 1994. Si riportano di seguito, in particolare i criteri e le modalita' cui dovranno conformarsi le istanze di contributo. A) CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI E' necessario rammentare che i criteri di ripartizione dei contributi sono stabiliti dall'apposita commissione di cui al comma 5, art. 2, della legge n. 216 e che potranno essere modificati di anno in anno, sulla base di nuove esigenze riscontrate sul territorio. Per quanto riguarda i criteri relativi al piano 1995 si ribadiscono le indicazioni contenute nelle premesse confermando la necessita' di concentrare gli interventi e di utilizzare le ridotte disponibilita' finanziarie, in modo che le stesse risultino il piu' possibile produttive di risultati. In coerenza con quanto sopra esposto e tenendo conto delle finalita' della legge, si e' ritenuto opportuno confermare, anche per il 1995, i criteri stabiliti dalla richiamata commissione per l'anno 1994 e che vengono di seguito riportati secondo un ordine di priorita'. Saranno a tal fine presi in considerazione: progetti relativi alle regioni notoriamente piu' a rischio, e cioe' Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna; progetti riguardanti minori nomadi ed immigrati; progetti gia' finanziati nel 1993 e 1994 e che abbiano un effettivo carattere di continuita'; questo carattere dovra' integrarsi, peraltro, con la validita' dei progetti stessi che sara' rigorosamente accertata. Oltre a questi, potranno essere esaminati progetti relativi ad aree metropolitane o a province nelle quali risultino gravi e documentate situazioni di devianza, di criminalita' e di dispersione scolastica, anche in conseguenza di calamita' naturali che hanno interessato il territorio nazionale, per le quali si renda indispensabile intervenire con progetti mirati. Si richiama ancora una volta l'attenzione sull'intendimento della commissione di adottare - nell'esame dei progetti - un orientamento particolarmente selettivo; sara' per questo opportuno che le prefetture sottolineino con forza questo orientamento allo scopo di evitare la presentazione di progetti privi dei requisiti necessari e che non potranno essere presi in considerazione. B) SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI Possono chiedere contributi per la realizzazione di progetti ed interventi in favore di minori esposti a rischio di delittuosita': 1) soggetti pubblici e privati (comuni, province, loro rispettivi consorzi, comunita' montane, enti, organizzazioni di volontariato, associazioni, cooperative sociali) che abbiano gia' in corso iniziative e servizi per: il sostegno alle famiglie con particolari difficolta' ove vivono minori a rischio o nelle quali occorre agevolare il loro reinserimento; il sostegno di servizi sociali gia' in atto nei quartieri a rischio, gestiti direttamente dai comuni o in convenzione, nonche' la realizzazione di attivita' diurna o serale, per tutto l'arco dell'anno, volta a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione culturale e sportiva, l'espressione creativa e le attivita' sociali; l'accoglienza di minori che vivono in uno stato di trascuratezza e di pericolo; 2) soggeti pubblici (comuni, province, consorzi e comunita' montane) che intendano avviare nuove iniziative fra quelle indicate al punto 1. A conferma e a parziale modifica di quanto gia' esposto nella circolare dello scorso anno, si precisa che possono produrre istanze: gli enti ecclesiastici, per progetti gia' in corso, purche' coerenti con le finalita' di cui all'art. 1 della legge n. 261/91; le unita' sanitarie locali - non espressamente indicate nell'art. 2 della legge - per progetti gia' avviati o che debbano ancora concludersi; i soggetti privati, sempre che risultino costituiti da almeno due anni e per iniziative e servizi gia' in atto. C) CONTENUTO E REQUISITI DEI PROGETTI E DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI 1) Contenuto e requisiti dei progetti. Le domande che potranno essere ammesse a contributo dovranno contenere progetti finalizzati agli obiettivi indicati dall'art. 1, lettere a), b), c) e d), della legge n. 216/91. Per ciascuna di queste possibili tipologie di intervento si forniscono le seguenti indicazioni. a) Attivita' di accoglienza di minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare. Essa deve: avere dimensioni tali da garantire che ciascun minore sia seguito individualmente, nel pieno rispetto della sua personalita'. Saranno pertanto privilegiate le soluzioni di tipo familiare; operare in stretto collegamento col servizio sociale, con l'autorita' scolastica (organi scolastici locali, ad esempio direzioni di circolo) o con l'autorita' giudiziaria; essere in grado di proporre al minore modelli validi, che ne sviluppino l'autonomia di giudizio e di iniziativa; essere orientata verso il recupero del rapporto familiare attraverso il mantenimento dei contatti, il piu' possibile efficaci, tra minore, genitori e familiari; valorizzare e ricercare il massimo collegamento sul territorio con enti pubblici. b) Interventi a sostegno della famiglia. Queste iniziative debbono essere volte ad affrontare e superare le difficolta' che hanno determinato le situazioni a rischio, per le quali puo' essersi reso necessario l'allontanamento temporaneo del minore. Le stesse possono costituire anche un sostegno a favore delle famiglie nelle quali continuano a permanere livelli di rischio interno o legato a fattori ambientali. Gl interventi debbono preferibilmente: essere realizzati nel rispetto dell'autonomia della famiglia; tendere ad ottenere una collaborazione fattiva di tutti i membri della famiglia; essere realizzati da persone che possano assicurare la continuita' dell'intervento in modo da non vanificarne l'efficacia; prevedere il sostegno di attivita' educative per il minore nell'ambito della famiglia; prevedere, ove possibile, la collaborazione delle famiglie con quanti hanno la responsabilita' degli interventi, al fine di favorire la crescita di una rete di solidarieta' e di controllo sociale sul territorio; mirare al pieno assolvimento dell'obbligo scolastico, facilitando il minore anche mediante l'offerta di corsi di sostegno scolastico ed il collegamento con centri ricreativi, sportivi e di socializzazione. c) Interventi che realizzano centri di incontro per attivita' sportivo-ricreative, sociali o culturali e forme di presenza sociale nei quartieri. Questi devono preferibilmente offrire ai minori, oltreche' occasione di positiva utilizzazione del tempo libero, nuove proposte che sviluppino capacita' creative e di lavoro, un interesse positivo per la realizzazione di un nuovo ambiente di vita, coinvolgendoli, per quanto possibile, in attivita' da essi stessi gestite anche con l'aiuto delle famiglie. Le attivita' dei centri di incontro possono essere realizzate, ovviamente anche all'aperto, in aree attrezzate per ricreazione, sport, musica e forme varie di aggregazione. d) Interventi realizzati utilizzando le strutture scolastiche, nei giorni e nelle ore non dedicati alle attivita' istituzionali, previo accordo con i competenti organi scolastici comunali ed in base agli indirizzi del Ministro della pubblica istruzione. Per quanto riguarda la utilizzazione delle strutture, si fa riferimento alle istruzioni gia' a suo tempo fornite dal Ministero delle pubblica istruzione con circolare n. 59 del 5 marzo 1992. In questo contesto si raccomanda di favorire la piu' ampia collaborazione affinche' trovi attuazione l'accordo quadro programmatico tra enti locali e provveditorati e si sviluppi l'azione coordinata auspicata nella predetta circolare, ai fini di creare le migliori e piu' razionali condizioni di utilizzo delle strutture scolastiche sul territorio. Per un proficuo rapporto tra scuola ed extrascuola e per una programmazione di interventi integrati interistituzionali capaci di migliorare sul territorio la qualita' di vita per i minori si fa nuovamente riferimento ai criteri organizzativi e metodologici assunti dal Ministero della pubblica istruzione con la gia' richiamata circolare n. 257 del 9 agosto 1994. Le iniziative dovranno essere preferibilmente realizzate sulla base di progetti articolati che privilegino la crescita di autonomia e di autorganizzazione dei minori, evitando, peraltro, che la partecipazione sia imposta o che l'attivita' svolta sia valutata ai fini del rendimento scolastico. Risulteranno preferiti interventi capaci di sviluppare attitudini emergenti dalla personalita' del minore (creative, artistiche, musicali, sportive, artigianali, professionali) e di suscitare nei minori interessi permanenti. Su un piano piu' generale, si richiama la necessita' che i progetti siano qualitativamente validi e coerenti con le finalita' della legge. In particolare saranno maggiormente considerate iniziative che: prendano in esame contesti fortemente degradati nei quali si manifestino situazioni di tensione e di grave disagio, riscontrabili anche sulla base degli indici di criminalita' minorile, di abuso e maltrattamento di minori, di dispersione scolastica e di abbandono; concorrano alla soluzione di problematiche urgenti; concorrano alla realizzazione di progetti territorialmente circoscritti e tali da incidere realmente nelle situazioni considerate, chiaramente definiti quanto a contenuti, strumenti, operatori, risorse finanziarie e forme efficaci di collaborazione interistituzionale con piani regionali e sub regionali socio-assistenziali o con gli interventi di cui all'art. 4 della stessa legge; pongano in essere progetti polifunzionali nei quali si realizzi una integrazione tra organismi diversi, nella prospettiva di raggiungere il massimo di potenzialita' operativa senza naturalmente escludere anche progetti di minore rilevanza territoriale, a carattere monofunzionale, purche' oggettivamente validi e capaci di modificare situazioni di disagio e di degrado; contengano precise indicazioni sui tempi e sulle modalita' di valutazione nelle varie fasi di realizzazione dei progetti. Si richiama, da ultimo, l'orientamento prevalente della commissione interministeriale (cfr. comma 5, art. 2 della legge n. 216) secondo la quale progetti con costo inferiore a 10 milioni non avrebbero in se' le caratteristiche di organica progettualita' richiesta. Non viene, peraltro, escluso che possano essere presi in considerazione progetti anche minimi di cui sia dimostrata molto attentamente la reale validita'. 2) Destinazione dei contributi. Per la realizzazione dei progetti previsti dalla legge, i contributi finanziari saranno principalmente destinati a coprire totalmente o parzialmente le seguenti tipologie di spesa: opere di ristrutturazione edilizia nonche' di straordinaria manutenzione (nel limite indicativo di lire 30 milioni), purche' le relative spese non si configurino come prevalenti od esclusive nell'ambito del progetto. Tali oneri saranno ritenuti ammissibili se riguardano l'adeguamento di strutture o locali gia' disponibili e facenti parte del patrimonio pubblico o assegnati al privato sociale in concessione pluriennale con fitto agevolato rispetto al relativo equo canone. A tal fine si fa espresso invito agli enti locali ed a tutti gli enti pubblici di mettere a disposizione parte del proprio patrimonio non utilizzato per la realizzazione degli interventi di prevenzione attuati anche da soggetti privati; oneri per canoni di locazione (in tal caso si trattera' di locali gia' idonei allo svolgimento delle attivita'. Saranno tutt'al piu' ammessi oneri di piccola manutenzione); oneri di assicurazione e di gestione ordinaria (luce, acqua, gas, altro); oneri per l'acquisto di beni strumentali purche' si dimostri che essi saranno esclusivamente utilizzati per la realizzazione del progetto e purche' congrui economicamente ed adeguati sotto il profilo tecnologico rispetto alla utenza ed alla tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, evitando l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche sovradimensionate rispetto alle reali possibilita' di impiego; oneri per l'acquisto di materiale, attrezzature e beni deperibili; oneri destinati alla custodia e manutenzione ordinaria di edifici ed attrezzature scolastiche, nonche' per la sistemazione di aree, anche all'aperto, per promuovere forme varie di aggregazione. L'eventuale cambio di destinazione o sostituzione o vendita o trasferimento dei beni strumentali ed attrezzature ad utilita' pluriennale, anche conseguente a cessazione di attivita' da parte dell'ente o associazione, dovra' essere comunicato al responsabile della prefettura che ne autorizzera' la richiesta per una corretta e trasparente gestione delle risorse finanziarie, ponendo particolare attenzione che su detti beni continui a permanere la originaria destinazione. Si conferma la esclusione di oneri per personale dipendente dall'ente gestore del progetto. Si ritengono invece ammissibili oneri derivanti dall'utilizzo di personale specificatamente qualificato (operatori educativi di territorio dotati di particolari competenze ed esperienze realizzate sul campo) nel limite strettamente necessario alla realizzazione degli interventi, sotto forma di "collaborazione non continuativa" e secondo modalita' che si prestino a non creare successive aspettative di assunzione. Resta in ogni caso di assoluto rilievo la necessita' di avvalersi di personale qualificato, specialmente per la direzione dei progetti. Saranno altresi' ammissibili gli oneri derivanti dal rimborso spese a forfait per l'impegno di volontari e operatori, purche' queste risultino preventivamente concordate con l'organizzazione di appartenenza e messe in preventivo in conformita' a quanto disposto dalla legge n. 266/91. In tal caso il soggetto proponente dovra' indicare il numero dei volontari e degli operatori coinvolti con il rispettivo ruolo nella realizzazione del progetto. Si sottolinea ulteriormente che le spese relative ad iniziative di studio e ricerca, seminari, convegni, non potranno essere finanziate in quanto non direttamente utili alla concreta realizzazione dei progetti. Potranno essere considerate, nei limiti dello stretto necessario, spese minime connesse con iniziative di verifica, promosse da organismi che operano sullo stesso territorio o da associazioni collegate con organismi nazionali interessati al migliore coordinamento dei progetti e al raggiungimento di risultati qualitativamente validi. D) MODALITA' DI FORMULAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1) Formulazione. Le domande vanno compilate, sia dai soggetti pubblici che dai soggetti privati in duplice copia, utilizzando esclusivamente il modulo informatizzato appositamente predisposto (all. 1). La mancata utilizzazione del modulo sara' motivo di esclusione dal piano di ripartizione. La domanda, corredata della documentazione indicata nell'apposito modulo, sara' redatta e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente. Per gli enti privati sara' necessaria l'autentica della firma del rappresentante legale. I certificati penali e dei carichi pendenti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda. Si precisa inoltre che le sedi operative degli enti richiedenti dovranno formulare singole, distinte domande. 2) Presentazione. Le domande, redatte in conformita' dell'apposito schema, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, tramite l'ente pubblico competente come di seguito indicato. La prefettura competente provvede ad inoltrare le stesse alla scrivente direzione generale, trattenendo agli atti per i successivi adempimenti la seconda copia di domanda originale. 2.1. Domande degli enti pubblici. I comuni, le province, le comunita' montane, le uu.ss.ll. (sempre che ricorrano le condizioni di cui alla lettera B) dovranno presentare le domande alla prefettura entro il termine del 30 marzo 1995. Le domande dovranno essere deliberate dagli organi competenti a norma di legge con atto recante l'esatta destinazione del contributo richiesto, che dovra' trovare piena corrispondenza con le finalita' indicate nella istanza. Non saranno favorevolmente esaminate le istanze prive dell'atto dell'organo deliberativo. 2.2. Domande degli enti privati. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente al comune territorialmente competente entro il termine perentorio del 30 marzo 1995. Il comune competente e' quello nel cui ambito territoriale ha sede la "struttura operativa" dell'organismo richiedente, a beneficio della quale sara' utilizzata la sovvenzione. I comuni dovranno trasmettere subito le istanze alla prefettura, e, comunque, non oltre il 15 aprile 1995. * * * L'inoltro delle istanze degli enti richiedenti, entro la data indicata del 30 marzo 1995, potra' avvenire con le seguenti modalita': attraverso servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di spedizione; mediante presentazione diretta al comune, se trattasi di organismo privato, o alla prefettura, se trattasi di ente pubblico. In ogni caso, dovra' risultare la prova della presentazione della domanda in tempo utile: busta con timbro postale leggibile ovvero timbro a protocollo leggibile del comune o della prefettura. * * * Tutte le istanze dovranno essere oggetto di una prima rigorosa verifica istruttoria da parte della prefettura competente per territorio. In conformita' a quanto illustrato nelle note dell'allegato schema di domanda la parte riservata alla prefettura dovra' essere completata con i dati relativi al rispetto del termine del 30 marzo 1995 nonche' con ogni altra osservazione relativa al contenuto della domanda. Le prefetture dovranno inoltrare le domande alla Direzione generale dei servizi civili con ogni sollecitudine e, comunque, entro e non oltre il 30 maggio 1995. E) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI I contributi saranno erogati in varie soluzioni, previa dimostrazione della effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi per i quali sono stati richiesti; lo stato di avanzamento dei lavori consentira' all'ente successivi finanziamenti. L'ente locale competente per territorio dovra' esprimere in proposito il proprio parere, restando inteso che, per le iniziative attuate dal comune, la prescritta relazione dimostrativa tiene luogo del parere. F) VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEI PROGETTI E ASSISTENZA TECNICA Nel corso del primo triennio di attuazione della legge si e' andata sempre piu' chiaramente delineando la necessita' che i progetti venissero sistematicamente seguiti nella loro realizzazione, sia per verificarne la effettiva esecuzione, sia per risolvere problemi di varia natura - tecnico-organizzativi e amministrativi - che potessero eventualmente sorgere. In questa prospettiva le prefetture hanno svolto sicuramente un ruolo significativo e si e' certi che le stesse assolveranno con sempre maggiore incisivita' ad una funzione di sostegno, di chiarimento, di propulsione. Al termine della prima esperienza triennale e' emersa peraltro la opportunita' che le prefetture si avvalgano di comitati in grado di "verificare l'esecuzione dei progetti finanziati" e di attuare le necessarie forme di assistenza tecnica. Questa esigenza e' stata recepita dall'art. 3 della legge 27 luglio 1994, n. 465. A questo fine si e' fatto riferimento ai comitati provinciali e metropolitani della pubblica amministrazione, integrati, peraltro, da specifiche professionalita' e rappresentanze istituzionali: sono, questi, in particolare, un docente universitario esperto nelle tematiche minorili, un rappresentante delle regioni e dell'ANCI, un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore. Sulle modalita' di funzionamento dei comitati, si richiama quanto gia' comunicato con la circolare n. 3158MR32 del 19 novembre 1994, alla quale peraltro si rinvia per completezza di informazione. G) RACCOMANDAZIONI FINALI Nell'esercizio dei compiti previsti per il sostegno finanziario delle attivita' sociali sopra descritte, trovano applicazione i principi ed i criteri normativi sul procedimento amministrativo indicati dalla legge n. 241 del 1990, nel quadro della trasparenza amministrativa e della responsabilita'. Coerentemente a tale indicazione, e' assolutamente necessario che la presente circolare, unitamente alla modulistica allegata, sia portata a conoscenza e messa a disposizione degli organismi ed enti interessati fornendo ogni utile assistenza. Converra' ribadire agli organismi anzidetti che non si fara' luogo a supplementi di istruttoria, cosicche' le istanze non sufficientemente documentate saranno respinte. Il ritardo nell'invio delle istanze e la eventuale incompletezza della documentazione potranno essere fonte di responsabilita' personali a carico di chi ha causato l'omissione o il ritardo nello svolgimento degli adempimenti richiesti. Ai fini della piu' sollecita predisposizione del piano di ripartizione, la Direzione generale dei servizi civili dovra' essere posta in grado di disporre di tutte le domande originali al massimo entro il 30 maggio p.v. Si pregano pertanto le SS.LL. di voler cortesemente disporre affinche' il termine sia scrupolosamente rispettato, in modo da evitare ingiustificabili ritardi. Nel fornire assicurazione circa la puntuale osservanza della presente circolare, le SS.LL. vorranno precisare il nominativo del funzionario preposto all'istruttoria demandata a codesta prefettura nel procedimento per la concessione dei contributi in argomento. Il funzionario preposto dovra', pertanto, verificare la tempestivita' delle domande e la regolarita' e completezza della documentazione, fornendo un motivato parere sul contenuti dei progetti e sulla corrispondenza degli stessi alle finalita' previste dalla legge. La presente circolare viene inviata per conoscenza anche ai commissari di Governo con la precisa prospettiva che gli stessi ne informino le regioni che hanno opportunamente espresso il desiderio di seguire l'attuazione della legge n. 216 per i necessari collegamenti con le attivita' di loro diretta competenza. La Direzione generale dei servizi civili, a sua volta, d'intesa con il Dipartimento per gli affari sociali, curera' di informare tempestivamente le regioni - naturalmente sempre tramite i commissari di Governo - sui piani approvati che, di norma, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si ringrazia per la collaborazione che le SS.LL., con la consueta sensibilita', non mancheranno di prestare in sede di applicazione della normativa, che riveste un significativo rilievo nel quadro degli affari interni del Paese, ai fini della promozione degli interventi preventivi di formazione e di crescita sociale. Corre l'obbligo di informare, infine, che la presente circolare e' stata predisposta tenendo conto di indicazioni e di suggerimenti forniti da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero di grazia e giustizia. Il capo del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri BOLAFFI p. Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno FARRACE