svolgere a Catania, determinandone il numero, l'importo e le principali modalita' concorsuali. A tal fine possono essere utilizzati nel limite del 10%, le risorse assegnate per il finanziamento della ricerca, di cui all'art. 65 del DPR 382/1980. 5. Il Direttore puo' invitare ricercatori stranieri e italiani ad operare per periodi definiti presso l'Osservatorio di Catania, nell'ambito di programmi di ricerca e di accordi culturali o di collaborazione scientifica deliberati dal Consiglio. 6. A tal fine possono essere conferiti contributi ai visitatori per le spese di viaggio e di soggiorno a Catania, su fondi appositamente stanziati in bilancio. 7. In occasione di convegni, congressi e simili organizzati dall'Osservatorio, e' consentito il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno, anche in forma forfettaria, degli ospiti invitati, nonche' il pagamento per conferenze, seminari, interventi e simili tenuti dagli stessi, dei limiti stabiliti dal Consiglio. 8. Inoltre l'Osservatorio puo' concorrere, con propri fondi, alle spese di congressi, convegni e simili organizzati da altri enti, con delibera del Consiglio. 9. Il Direttore puo' stipulare contratti d'opera ai sensi del Titolo III del libro V del Codice Civile, per prestazioni di carattere professionale, o per incarichi di studio e di consulenza con personale estraneo all'Osservatorio, anche se dipendente da altri Enti pubblici o privati. Egli puo' avvalersi di contratti d'opera per ragioni eccezionali o di urgenza debitamente motivate e qualora l'attivita' oggetto del contratto non possa essere svolta dal personale che presta servizio nell'Osservatorio. 10. I collaboratori, se non iscritti ad albi professionali o CCIAA, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita', che nulla osta all'assunzione dell'incarico. 11. Il Consiglio stabilisce limiti quantitativi e temporali e pone condizioni alle facolta' del Direttore, di cui al precedente nono comma. 12. Il Consiglio disciplina, inoltre, con apposito regolamento il trattamento economico e le modalita' di pagamento delle collaborazioni scientifiche e/o professionali, dei seminari e simili tenuti da personale italiano o straniero estraneo all'Osservatorio. Art. 79: Strutturazione dei servizi 1. Il Direttore dispone con propria ordinanza la costituzione e la modifica dei servizi amministrativi, generali, tecnici ed ausiliari, utilizzando il personale assegnato all'Osservatorio nel rispetto delle qualifiche e dei profili professionali. L'ordinanza dovra' essere sottoposta alla ratifica del Consiglio. 2. Il Direttore puo' disporre un diverso organigramma o modificare il precedente, dandone comunicazione al Consiglio per la ratifica. Egli, inoltre, assegna il personale ai vari servizi, secondo le esigenze, e ne dispone il trasferimento ad altro incarico o assegna altri compiti in relazione alle capacita', alle compatibilita' ed alle necessita', a suo insindacabile giudizio, nel rispetto delle qualifiche e dei profili professionali di appartenenza. Art. 80: Responsabilita' 1. Ciascun impiegato risponde per il servizio del quale e' incaricato e ne e' responsabile con le modalita' ed i termini che verranno previsti nel regolamento di attuazione della Legge 7.8.1990, n. 241, al quale si fa rinvio per quanto di competenza. Art. 81: Poteri del Consiglio Direttivo 1. Su proposta del Direttore, il Consiglio puo': a) integrare o modificare le funzioni e le connesse responsabilita' dei servizi e dei titolari; b) disporre che per ogni pratica sia documentato l'iter mediante l'apposizione di sigle e di date dai responsabili; c) disporre che per ogni o per particolari pratiche sia designato un responsabile al quale i terzi possano rivolgersi per ogni informazione e chiarimento; d) rivedere annualmente i termini indicati negli articoli precedenti, fermo restando che i termini sono automaticamente sospesi ogniqualvolta l'ufficio deve attendere risposte da altri organi o dagli interessati, purche' risulti la data della richiesta; e) conferire l'incarico ad interim della responsabilita' di un servizio a personale scientifico o tecnico, quando non sia possibile affidare la titolarita' a personale di qualifica e profilo idonei. 2. Il Consiglio puo' disporre, utilizzando ove necessario esperti esterni, la rilevazione e la definizione dei carichi funzionali di lavoro secondo le indicazioni e le metodologie di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 23.3.1994 (G.U. n. 77, Suppl. 2.4.1994). Art. 82: Funzioni dirigenziali 1. Le funzioni attribuite al Direttore negli artt. 17, 20 e 22, che precedono, sono attribuite al Dirigente Amministrativo in servizio presso l'Osservatorio stesso, il quale assume la veste di Direttore Amministrativo. Art. 83: Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore, previo il controllo ministeriale previsto dall'art. 8, quinto comma, della Legge 9.5.1989, n. 168, il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Art. 84: Modifiche 1. I limiti di valore contenuti nel presente regolamento sono adeguati periodicamente dal Consiglio, ove necessario. 2. Il regolamento puo' essere modificato con delibera del Consiglio da sottoporre al controllo Ministeriale nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10 della Legge 9.5.1989, n. 168. 3. Il Direttore puo' integrare il presente regolamento con istruzioni di servizio approvate dal Consiglio Direttivo.