svolgere   a  Catania,  determinandone  il  numero,  l'importo  e  le
principali  modalita'  concorsuali.  A  tal   fine   possono   essere
utilizzati   nel   limite  del  10%,  le  risorse  assegnate  per  il
finanziamento della ricerca, di cui all'art. 65 del DPR 382/1980.
 5. Il Direttore puo' invitare ricercatori stranieri  e  italiani  ad
operare  per  periodi  definiti  presso  l'Osservatorio  di  Catania,
nell'ambito di programmi di ricerca  e  di  accordi  culturali  o  di
collaborazione scientifica deliberati dal Consiglio.
 6.  A tal fine possono essere conferiti contributi ai visitatori per
le spese di viaggio e di soggiorno a Catania, su fondi  appositamente
stanziati in bilancio.
 7.   In  occasione  di  convegni,  congressi  e  simili  organizzati
dall'Osservatorio, e' consentito il pagamento delle spese di  viaggio
e  di  soggiorno,  anche in forma forfettaria, degli ospiti invitati,
nonche' il pagamento per conferenze, seminari,  interventi  e  simili
tenuti dagli stessi, dei limiti stabiliti dal Consiglio.
 8.  Inoltre  l'Osservatorio  puo' concorrere, con propri fondi, alle
spese di congressi, convegni e simili organizzati da altri enti,  con
delibera del Consiglio.
 9. Il Direttore puo' stipulare contratti d'opera ai sensi del Titolo
III  del  libro  V  del  Codice  Civile, per prestazioni di carattere
professionale,  o  per  incarichi  di  studio  e  di  consulenza  con
personale  estraneo  all'Osservatorio,  anche  se dipendente da altri
Enti pubblici o privati. Egli puo' avvalersi di contratti d'opera per
ragioni eccezionali o  di  urgenza  debitamente  motivate  e  qualora
l'attivita'  oggetto  del  contratto  non  possa  essere  svolta  dal
personale che presta servizio nell'Osservatorio.
 10. I collaboratori, se non iscritti ad albi professionali o  CCIAA,
devono  dichiarare,  sotto  la  loro  responsabilita', che nulla osta
all'assunzione dell'incarico.
 11.  Il  Consiglio stabilisce limiti quantitativi e temporali e pone
condizioni alle facolta' del Direttore, di  cui  al  precedente  nono
comma.
 12.  Il  Consiglio  disciplina, inoltre, con apposito regolamento il
trattamento   economico   e   le   modalita'   di   pagamento   delle
collaborazioni  scientifiche e/o professionali, dei seminari e simili
tenuti da personale italiano o straniero estraneo all'Osservatorio.
Art. 79: Strutturazione dei servizi
 1. Il Direttore dispone con propria ordinanza la costituzione  e  la
modifica  dei servizi amministrativi, generali, tecnici ed ausiliari,
utilizzando il  personale  assegnato  all'Osservatorio  nel  rispetto
delle  qualifiche  e  dei  profili  professionali. L'ordinanza dovra'
essere sottoposta alla ratifica del Consiglio.
 2. Il Direttore puo' disporre un diverso organigramma  o  modificare
il  precedente,  dandone  comunicazione al Consiglio per la ratifica.
Egli, inoltre, assegna il  personale  ai  vari  servizi,  secondo  le
esigenze,  e  ne dispone il trasferimento ad altro incarico o assegna
altri compiti in relazione alle  capacita',  alle  compatibilita'  ed
alle  necessita',  a  suo  insindacabile giudizio, nel rispetto delle
qualifiche e dei profili professionali di appartenenza.
Art. 80: Responsabilita'
 1.  Ciascun  impiegato  risponde  per  il  servizio  del  quale   e'
incaricato  e  ne  e'  responsabile con le modalita' ed i termini che
verranno previsti nel regolamento di attuazione della Legge 7.8.1990,
n. 241, al quale si fa rinvio per quanto di competenza.
Art. 81: Poteri del Consiglio Direttivo
 1. Su proposta del Direttore, il Consiglio puo':
  a) integrare o modificare le funzioni e le connesse responsabilita'
dei servizi e dei titolari;
  b) disporre che per ogni pratica sia  documentato  l'iter  mediante
l'apposizione di sigle e di date dai responsabili;
  c)  disporre  che per ogni o per particolari pratiche sia designato
un  responsabile  al  quale  i  terzi  possano  rivolgersi  per  ogni
informazione e chiarimento;
  d)   rivedere   annualmente   i  termini  indicati  negli  articoli
precedenti, fermo restando che i termini sono automaticamente sospesi
ogniqualvolta l'ufficio deve attendere risposte  da  altri  organi  o
dagli interessati, purche' risulti la data della richiesta;
  e)  conferire  l'incarico  ad  interim  della responsabilita' di un
servizio a personale scientifico o tecnico, quando non sia  possibile
affidare la titolarita' a personale di qualifica e profilo idonei.
 2.  Il  Consiglio  puo' disporre, utilizzando ove necessario esperti
esterni, la rilevazione e la definizione dei  carichi  funzionali  di
lavoro  secondo le indicazioni e le metodologie di cui alla circolare
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6 del 23.3.1994 (G.U.  n.
77, Suppl. 2.4.1994).
Art. 82: Funzioni dirigenziali
 1.  Le funzioni attribuite al Direttore negli artt. 17, 20 e 22, che
precedono, sono attribuite al Dirigente  Amministrativo  in  servizio
presso  l'Osservatorio  stesso, il quale assume la veste di Direttore
Amministrativo.
Art. 83: Entrata in vigore
 1. Il presente regolamento entra  in  vigore,  previo  il  controllo
ministeriale   previsto   dall'art.  8,  quinto  comma,  della  Legge
9.5.1989, n. 168, il giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 84: Modifiche
 1.  I  limiti  di  valore  contenuti  nel  presente regolamento sono
adeguati periodicamente dal Consiglio, ove necessario.
 2. Il regolamento puo' essere modificato con delibera del  Consiglio
da  sottoporre  al controllo Ministeriale nelle forme di cui all'art.
6, commi 9 e 10 della Legge 9.5.1989, n. 168.
 3.  Il  Direttore  puo'  integrare  il  presente   regolamento   con
istruzioni di servizio approvate dal Consiglio Direttivo.