IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  4  marzo  1958,  n.  179,  con  la quale e' stata
istituita la Cassa nazionale  di  previdenza  e  assistenza  per  gli
ingegneri ed architetti;
  Vista  la  legge  11  novembre  1971, n. 1046, recante modifiche ed
integrazioni alla precitata legge n. 179/1958;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n.
301, art. 17, che regolava l'assistenza  sanitaria  in  favore  degli
iscritti alla Cassa;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
che individuava la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli
ingegneri  ed  architetti  tra  gli  enti  e  le  gestioni   preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
  Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, art. 2, la quale  dopo  aver
sciolto  con  decorrenza 1› luglio 1977 gli organi di amministrazione
degli enti, fondi e casse mutue aziendali, stabiliva che i presidenti
in carica degli organi di amministrazione degli enti  assumessero  la
funzione di commissari straordinari;
  Visto  l'art.  77  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, che ha
fissato alla data del 30 giugno 1980  la  cessazione  delle  gestioni
commissariali;
  Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
  Vista   la   legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione e la liquidazione degli enti di diritto  pubblico  sotto
qualsiasi  forma  costituiti  e  soggetti  a  vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,  con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato   denominato
Ispettorato  generale  per  gli  affari  e la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il bilancio finale di liquidazione, corredato del  quadro  di
raffronto e della relazione illustrativa, della Cassa suddetta;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
  Considerato che,  per  l'avanzo  finale  di  liquidazione,  non  e'
prevista alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  gestione  sanitaria  della Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti
e' chiusa a tutti gli effetti.