IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le modalita' di rendicontazione; Visto il verbale del sopralluogo in data 8 ottobre 1992, con il quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha accertato l'esistenza di condizioni di pericolo incombente derivante dalla instabilita' del versante sovrastante le abitazioni del comune di Novalesa in localita' "Campo della Vigna"; Vista la lettera in data 20 dicembre 1994, prot. n. 10309, della regione Piemonte, con la quale viene rappresentato che occorre provvedere alla costruzione di un vallo paramassi al piede del versante in dissesto non potendo agire in parete con un'opera di consolidamento; che detto vallo puo' essere costruito solo procedendo alla demolizione di tre fabbricati gia' sgomberati per fare luogo all'opera paramassi; che si pone il problema della ricostruzione di tali fabbricati in altro luogo gia' individuato nel territorio comunale; che le procedure amministrative per il finanziamento di detta ricostruzione trovano l'attuazione solo nel disposto della legge 27 marzo 1987, n. 120, art. 1; che con decreto ministeriale 23 agosto 1993, n. 556, del Dipartimento della protezione civile e' stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 921.298.023 per il consolidamento del movimento franoso in questione; che la spesa autorizzata e' posta a carico del fondo per la protezione civile a valere sulla disponibilita' della legge 23 dicembre 1992, n. 505, art. 1, comma 2; che per conseguire l'obiettivo rivolto alla pubblica incolumita' e per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati si rende necessario emanare apposita ordinanza, con la quale mentre viene autorizzata a carico dei fondi di cui alla legge n. 120/1987, art. 1, la spesa di lire 500 milioni per la ricostruzione dei fabbricati, viene contestualmente ridotta, di pari importo, la precedente autorizzazione di spesa di L. 921.298.023, concessa con decreto ministeriale 23 agosto 1993, n. 556; Ravvisata, pertanto, la necessita' di aderire alla richiesta al fine di far eseguire le opere necessarie a ridurre il pericolo incombente derivante dalla instabilita' del versante e al fine di dare definitiva sistemazione ai nuclei familiari sgomberati; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni; Dispone: Art. 1. Per la esecuzione degli interventi di cui in premessa e' assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 500.000.000. Detto contributo fa carico all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita' dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.