IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente interventi  per  dissesti  idrogeologici  nel  territorio
nazionale;
  Visto  l'art.  6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195,
recante,  tra  l'altro,  il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto il verbale del sopralluogo in data 8  ottobre  1992,  con  il
quale   il   Gruppo   nazionale   per   la  difesa  dalle  catastrofi
idrogeologiche ha accertato l'esistenza  di  condizioni  di  pericolo
incombente  derivante  dalla instabilita' del versante sovrastante le
abitazioni del comune di Novalesa in localita' "Campo della Vigna";
  Vista la lettera in data 20 dicembre 1994, prot.  n.  10309,  della
regione  Piemonte,  con  la  quale  viene  rappresentato  che occorre
provvedere alla costruzione  di  un  vallo  paramassi  al  piede  del
versante  in  dissesto  non  potendo  agire in parete con un'opera di
consolidamento; che detto vallo puo' essere costruito solo procedendo
alla demolizione di tre fabbricati gia'  sgomberati  per  fare  luogo
all'opera  paramassi;  che si pone il problema della ricostruzione di
tali fabbricati  in  altro  luogo  gia'  individuato  nel  territorio
comunale;  che  le  procedure  amministrative per il finanziamento di
detta ricostruzione trovano  l'attuazione  solo  nel  disposto  della
legge  27 marzo 1987, n. 120, art. 1; che con decreto ministeriale 23
agosto 1993, n. 556, del  Dipartimento  della  protezione  civile  e'
stata  assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 921.298.023 per
il consolidamento del movimento franoso in questione;  che  la  spesa
autorizzata  e'  posta  a carico del fondo per la protezione civile a
valere sulla disponibilita' della legge 23  dicembre  1992,  n.  505,
art. 1, comma 2; che per conseguire l'obiettivo rivolto alla pubblica
incolumita'  e  per  la  definitiva sistemazione dei nuclei familiari
sgomberati si rende necessario emanare  apposita  ordinanza,  con  la
quale  mentre  viene autorizzata a carico dei fondi di cui alla legge
n.  120/1987,  art.  1,  la  spesa  di  lire  500  milioni   per   la
ricostruzione  dei fabbricati, viene contestualmente ridotta, di pari
importo, la precedente autorizzazione di  spesa  di  L.  921.298.023,
concessa con decreto ministeriale 23 agosto 1993, n. 556;
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di aderire alla richiesta al
fine di far eseguire  le  opere  necessarie  a  ridurre  il  pericolo
incombente  derivante  dalla  instabilita'  del versante e al fine di
dare definitiva sistemazione ai nuclei familiari sgomberati;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma,  ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed integrazioni;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per la esecuzione degli interventi di cui in premessa
e' assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 500.000.000.
  Detto  contributo  fa  carico  all'autorizzazione  di  spesa di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla  residua  disponibilita'
dell'art.  6,  comma  2,  del  decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.