IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528,  sull'ordinamento  del  gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione  ed
esecuzione  delle  leggi sopra citate, come modificato con decreto 23
marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  18
aprile 1994;
  Visto il decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993; registrato
alla  Corte  dei  conti  il 15 novembre 1993, registro n. 24 Finanze,
foglio n. 72, con il quale e'  stato  attribuito  in  concessione  il
servizio del lotto automatizzato alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  8099  dell'8  novembre  1993,
registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, registro  n.  24
Finanze,  foglio  n.  73,  integrativo  e modificativo della predetta
concessione;
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base
al quale le vincite il cui  importo  non  supera  L.  1.250.000  sono
pagate  dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale e' stata
effettuata la giocata, e  il  successivo  comma  2  che  consente  la
modifica  di  detto importo con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro del tesoro;
  Ritenuto che motivi di efficienza della gestione  di  miglioramento
del  servizio  reso all'utenza, evidenziati dall'andamento del gioco,
rendono  opportuno  elevare  l'importo  delle  vincite  pagabili  dal
raccoglitore da L. 1.250.000 a L. 4.500.000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  vincite  del  gioco  del  lotto  il  cui  importo non supera L.
4.500.000 sono pagate dal  raccoglitore  presso  il  quale  e'  stata
effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.