IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 1994; Visto il decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993; registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, registro n. 24 Finanze, foglio n. 72, con il quale e' stato attribuito in concessione il servizio del lotto automatizzato alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma; Visto il decreto ministeriale n. 8099 dell'8 novembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, registro n. 24 Finanze, foglio n. 73, integrativo e modificativo della predetta concessione; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base al quale le vincite il cui importo non supera L. 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale e' stata effettuata la giocata, e il successivo comma 2 che consente la modifica di detto importo con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro; Ritenuto che motivi di efficienza della gestione di miglioramento del servizio reso all'utenza, evidenziati dall'andamento del gioco, rendono opportuno elevare l'importo delle vincite pagabili dal raccoglitore da L. 1.250.000 a L. 4.500.000; Decreta: Art. 1. Le vincite del gioco del lotto il cui importo non supera L. 4.500.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale e' stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.