IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modifiche ed
integrazioni, recanti norme per il risanamento, la ristrutturazione e
lo sviluppo del settore bieticolosaccarifero;
  Vista la propria delibera  del  12  giugno  1984  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 231 del 3 agosto 1984, con la quale sono state
impartite le direttive per l'attuazione degli interventi  della  Ribs
S.p.a. nel settore bieticolosaccarifero;
  Vista  la  legge  30  luglio  1990, n. 209 che, nel quadro di nuove
norme  per  la   ristrutturazione   e   lo   sviluppo   del   settore
bieticolo-saccarifero,  prevede  l'aggiornamento del piano settoriale
con particolare riferimento agli obiettivi ed alle azioni  necessarie
per  il  consolidamento  ed  il  miglioramento  della  bieticoltura e
dell'industria di  trasformazione,  nonche'  per  lo  sviluppo  delle
attivita'   agroindustriali   alternative  o  integrative  di  quella
saccarifera;
  Vista la propria delibera del 20  dicembre  1990  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1991, con la quale sono state
approvate    le   linee   generali   dell'aggiornamento   del   piano
bieticolo-saccarifero e  riconfermate,  in  aderenza  alla  normativa
sopra  richiamata,  le  direttive  per  l'attuazione degli interventi
della Ribs di cui alla delibera del 12 giugno 1984;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1993,   n.   491,   concernente   il
riordinamento   delle  competenze  regionali  e  statali  in  materia
agricola e forestale e  l'istituzione  del  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Vista  la  propria  delibera  del  25  marzo  1992 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1992, con la quale  e'  stata
approvata  una  proposta  di soluzione globale della ristrutturazione
bieticolo-saccarifera  nel   Mezzo   giorno   continentale,   ed   in
particolare  il  punto  2,  con il quale e' stato deliberato un piano
specifico d'intervento  per  la  promozione  di  una  societa'  (Spai
S.p.a.) nel campo della trasformazione del pomodoro da industria;
  Considerato che il piano di intervento prevedeva la costituzione di
una  societa'  -  Spai S.p.a., con un capitale sociale complessivo di
lire 71 miliardi che doveva essere sottoscritto dal Corac, dal Corebs
e da altre cooperative aderenti alla Unione della  Basilicata,  dalla
Fi.Svi.  S.p.a.  - finanziaria dell'Unione delle cooperative, e dalla
Ribs S.p.a. la quale avrebbe partecipato per lire 25 miliardi pari al
35,21% del capitale sociale;
  Considerato  che  il  suddetto  piano  di  intervento  Spai  S.p.a.
prevedeva   la  costruzione  di  due  nuovi  stabilimenti  (Foggia  e
Policoro) ed il  mantenimento  in  attivita'  dello  stabilimento  di
Lavello  per  la  trasformazione  industriale  del  pomodoro  e della
frutta;
  Considerato che la Spai  S.p.a.  ha  incontrato  difficolta'  nella
realizzazione del piano, difficolta' dovute sia all'impossibilita' di
ottenere   una   sufficiente  quota  di  produzione  di  pomodoro  da
trasformare e sia al mancato apporto del finanziamento  pubblico  sul
quale il piano faceva riferimento;
  Considerato  che  l'assemblea della Spai S.p.a. nella seduta del 21
febbraio  1994  ha  preso   atto   dell'impossibilita'   di   attuare
l'anzidetto   piano   approvato   dal   CIPE   il  25  marzo  1992  e
conseguentemente e' stata deliberata la rinuncia  alla  realizzazione
dei nuovi stabilimenti di Foggia e di Policoro;
  Considerato  che dall'avvio del suddetto piano la Ribs S.p.a. si e'
gia' impegnata per lire 19 miliardi quale quota di partecipazione nel
capitale della Spai S.p.a. pari al 45,86%  del  totale  del  capitale
sociale effettivamente versato ammontante a circa lire 41,43 miliardi
e che si rende opportuno procedere ad un disimpegno della finanziaria
pubblica al fine di un recupero del capitale sottoscritto;
  Considerato che gli indirizzi di cui alla succitata delibera del 25
marzo  1992  non risultano piu' rispondenti alle attuali esigenze del
settore e  che  non  sono  stati  presentati  i  piani  specifici  di
intervento necessari alla realizzazione degli obiettivi programmati;
  Vista  la nota n. 11751 del 28 luglio 1994 con la quale il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali ha richiesto la revoca
della citata delibera CIPE 25 marzo 1992, "Linee  programmatiche  per
la   ristrutturazione   del  settore  bieticolo-saccarifero",  ed  in
particolare del punto 2, concernente il piano d'intervento della Ribs
S.p.a. nella societa' Spai S.p.a. con il conseguente  disimpegno,  da
parte  della  medesima  Ribs  S.p.a.,  da  realizzarsi  attraverso la
cessione immediata della propria quota di partecipazione  nella  Spai
S.p.a.;
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole,  alimentari
e forestali;
                              Delibera:
  E'  revocata  la  delibera CIPE 25 marzo 1992 "Linee programmatiche
per la ristrutturazione del  settore  bieticolo-saccarifero",  ed  in
particolare il punto 2, concernente il piano di intervento della Ribs
S.p.a. relativo alla societa' Spai S.p.a.
  La Ribs S.p.a. e' autorizzata alla cessione immediata della propria
partecipazione  nella Spai S.p.a., pari a lire 19 miliardi, a Corac e
Corebs che ne hanno fatto richiesta al valore di sottoscrizione,  con
pagamento  entro otto anni. Tale pagamento dovra' essere garantito da
fidejussione,  a  prima  richiesta  assoluta   senza   beneficio   di
escussione  dei  debitori  principali,  rilasciato  con atto separato
dalla Fi.Svi.  a  copertura  dell'intero  importo  del  corrispettivo
pattuito ed accettato dagli acquirenti.
  La  Ribs S.p.a. e' comunque autorizzata a cedere a terzi il proprio
pacchetto azionario a  condizioni  economiche  almeno  equivalenti  a
quelle proposte per i soci cooperativi su indicati.
  Alla  dilazione  di pagamento si applicheranno i tassi di interesse
utilizzati dalla Ribs per le  operazioni  di  finanziamento  previste
dalla  legge  n. 700/1983, art. 2, lettera c), nella misura del 15% e
del 60%, rispettivamente per i primi cinque anni e per  i  successivi
tre anni, del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9  novembre 1976, n. 902, vigente alla
data della cessione.
   Roma, 11 ottobre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 16