IL PRESIDENTE
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
  Visto il decreto legislativo 26  novembre  1991,  n.  393,  recante
norme  in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e
tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  rilasciate  alla  Helvetia  -  Compagnia  svizzera di
assicurazioni s.a., con sede in San Gallo (Confederazione Elvetica) e
rappresentanza generale per l'Italia in Milano;
  Vista l'istanza con la quale la  predetta  impresa  ha  chiesto  di
essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo
18  di  cui  al  punto A) della tabella allegata alla legge 10 giugno
1978, n. 295;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la delibera con la  quale  il  consiglio  di  amministrazione
dell'istituto,   nella  seduta  del  19  gennaio  1995,  ritenuta  la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso  all'attivita'  assicurativa
previsti  dalla  normativa  vigente, si e' espresso favorevolmente in
merito alla  soprarichiamata  istanza  presentata  dalla  Helvetia  -
Compagnia svizzera di assicurazioni s.a., rappresentanza generale per
l'Italia;
                              Autorizza
la  Helvetia  - Compagnia svizzera di assicurazioni s.a., con sede in
San Gallo (Confederazione Elvetica)  e  rappresentanza  generale  per
l'Italia   in  Milano,  via  G.  B.  Cassinis  n.  21,  ad  estendere
l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo 18 di cui  al  punto
A) della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 febbraio 1995
                                            Il presidente: SANGIORGIO