IL PRESIDENTE Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e le norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni s.a., con sede in San Gallo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano; Vista l'istanza con la quale la predetta impresa ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo 18 di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 19 gennaio 1995, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito alla soprarichiamata istanza presentata dalla Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni s.a., rappresentanza generale per l'Italia; Autorizza la Helvetia - Compagnia svizzera di assicurazioni s.a., con sede in San Gallo (Confederazione Elvetica) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, via G. B. Cassinis n. 21, ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo 18 di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 10 giugno 1978, n. 295. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 febbraio 1995 Il presidente: SANGIORGIO