Sono stati sottoposti a questa amministrazione numerosi quesiti in ordine alla portata delle disposizioni del regolamento indicato in oggetto, concernenti le nuove taglie minime dei prodotti ittici, in rapporto alla normativa nazionale, recata in materia dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Al riguardo, si precisa che le disposizioni nazionali, contenute nella citata normativa, che non risultino incompatibili con il nuovo regime introdotto dal regolamento (CE) n. 1626/94, continuano a trovare applicazione. Si ritengono pertanto pienamente applicabili le norme di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, in base alle quali i pescatori possono immettere sul mercato prodotti ittici, la cui quantita' complessiva sia costituita per non piu' del 10% da pesci di dimensioni inferiori a quelle previste dalla normativa comunitaria. Resta inteso che il pescato di dimensioni inferiori a quelle previste dalla normativa comunitaria, commercializzabile in Italia nel predetto limite del 10%, non puo' essere immesso nei mercati degli altri Paesi. Le capitanerie di porto sono pregate di dare la piu' ampia diffusione alla presente circolare presso le altre autorita', che esercitino la vigilanza sulla pesca, i competenti servizi delle unita' sanitarie locali, nonche' presso il ceto peschereccio interessato. Tornera' gradito un cortese cenno di assicurazione. Il Ministro: LUCHETTI