Sono stati sottoposti a questa amministrazione numerosi quesiti  in
ordine  alla  portata  delle disposizioni del regolamento indicato in
oggetto, concernenti le nuove taglie minime dei prodotti  ittici,  in
rapporto  alla  normativa nazionale, recata in materia dalla legge 14
luglio 1965, n.  963,  e  dal  relativo  regolamento  di  esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639.
  Al  riguardo,  si  precisa che le disposizioni nazionali, contenute
nella citata normativa, che non risultino incompatibili con il  nuovo
regime  introdotto  dal  regolamento  (CE)  n.  1626/94, continuano a
trovare applicazione.
  Si ritengono pertanto pienamente applicabili le  norme  di  cui  al
titolo  III del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968,
in base alle quali i pescatori possono immettere sul mercato prodotti
ittici, la cui quantita' complessiva sia costituita per non piu'  del
10%  da  pesci  di  dimensioni  inferiori  a  quelle  previste  dalla
normativa comunitaria.
  Resta inteso che  il  pescato  di  dimensioni  inferiori  a  quelle
previste  dalla  normativa  comunitaria, commercializzabile in Italia
nel predetto limite del 10%, non  puo'  essere  immesso  nei  mercati
degli altri Paesi.
  Le  capitanerie  di  porto  sono  pregate  di  dare  la  piu' ampia
diffusione alla presente circolare presso  le  altre  autorita',  che
esercitino  la  vigilanza  sulla  pesca,  i  competenti servizi delle
unita'  sanitarie  locali,  nonche'  presso  il   ceto   peschereccio
interessato.
  Tornera' gradito un cortese cenno di assicurazione.
                                                Il Ministro: LUCHETTI