IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, che
stabilisce i criteri di determinazione dei redditi  di  cui  all'art.
81,  comma  1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto  l'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge 26 gennaio 1991,
n. 27, nel testo modificato dall'art. 2, comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, in forza del quale, ai fini della
determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze di cui all'art.
81, comma 1, lettere c)  e  c-bis),  del  citato  testo  unico  delle
imposte   sui   redditi,  il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle
partecipazioni sociali, delle azioni, delle quote rappresentative del
capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonche'
dei  certificati  rappresentativi  di  partecipazioni  in   societa',
associazioni,  enti  ed  altri  organismi  nazionali  ed  esteri,  di
obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni  altro  diritto,
che  non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, e'
adeguato sulla base di un coefficiente pari al  tasso  di  variazione
della  media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si  e'
verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati
nell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto, sempreche' tra la cessione e
l'acquisto siano intercorsi non meno di dodici mesi;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  5,  del  citato
decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27, il Ministro delle finanze rende
noti,  con  proprio  decreto,  i  coefficienti  di   adeguamento   da
utilizzare   ai   fini   della  determinazione  delle  plusvalenze  o
minusvalenze realizzate nel periodo di imposta precedente;
  Vista la comunicazione con la quale l'ISTAT - Istituto nazionale di
statistica, ha reso noti i predetti coefficienti di adeguamento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze di
cui all'art. 2 del decreto-legge 26 gennaio 1991, n. 27,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come modificato
dall'art.  2,  comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 maggio 1994,
n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.
458, conseguite nel periodo di imposta  1994,  il  costo  fiscalmente
riconosciuto  e'  adeguato sulla base dei coefficienti indicati nella
tabella allegata al presente decreto.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 9 febbraio 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI