IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce che "Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle societa' individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM. Il commissario liquidatore puo' chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle societa' controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorita' di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sara' preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate societa'. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministero del tesoro"; Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V; Ritenuto opportuno fissare criteri e modalita' di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori e ai componenti dei comitati di sorveglianza delle societa' sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ai sensi delle sopra citate norme, sulla base della complessita' della procedura, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con cui sono state condotte le relative procedure; Decreta: Art. 1. Al commissario liquidatore, ovvero ai componenti il collegio dei commissari liquidatori, delle societa' assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, spetta un compenso non superiore a 120 milioni lordi annui, determinato dal Ministro del tesoro tenuto conto della complessita' della procedura, dell'opera prestata, dell'ammontare dell'attivo effettivamente realizzato, nonche' della sollecitudine con cui vengono condotte le relative procedure. Qualora sia autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, al commissario liquidatore, ovvero ai commissari liquidatori, spetta una maggiorazione fino al 50% del compenso come sopra determinato.