IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n.  487,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come
modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre  1994,  n.  643,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738,
il  quale  stabilisce  che  "Il  commissario   liquidatore   provvede
all'attuazione  del  programma  di  cui  all'art.  2,  comma 2, e dei
progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla  liquidazione  dell'ente
soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di
cui  al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa'
che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso  ente  sono
assoggettati  alla  procedura  di liquidazione coatta amministrativa,
con decreto del Ministro del  tesoro,  ad  eccezione  delle  societa'
individuate  con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano
ad applicarsi le disposizioni  del  presente  decreto,  e  successive
modificazioni,  fino  alla  data  del  31  gennaio 1996, intendendosi
sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al
commissario liquidatore dell'EFIM. Il  commissario  liquidatore  puo'
chiedere  prima della scadenza del termine biennale che vengano poste
in liquidazione coatta, a norma del titolo V  del  regio  decreto  16
marzo  1942,  n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'art.
2, comma 1. Il provvedimento di  liquidazione  coatta  amministrativa
preclude  la  dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte
delle societa' controllate  dall'EFIM,  i  poteri  dell'autorita'  di
vigilanza  di  cui  agli  articoli  194  e  seguenti del citato regio
decreto sono attribuiti al commissario liquidatore  dell'EFIM  ovvero
al  commissario  che  sara'  preposto  alla  liquidazione  coatta del
soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in  merito
all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate societa'.
Nel  caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono
esercitati dal Ministero del tesoro";
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare
il titolo V;
  Ritenuto opportuno fissare criteri e  modalita'  di  determinazione
dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori
e   ai   componenti  dei  comitati  di  sorveglianza  delle  societa'
sottoposte alla procedura di liquidazione  coatta  amministrativa  ai
sensi  delle  sopra citate norme, sulla base della complessita' della
procedura,  dell'opera  prestata,  dei  risultati   ottenuti,   della
sollecitudine con cui sono state condotte le relative procedure;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  commissario  liquidatore,  ovvero ai componenti il collegio dei
commissari liquidatori, delle societa' assoggettate alla procedura di
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art.  4,  comma  3,
del   decreto-legge   19  dicembre  1992,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  17  febbraio  1993,  n.  33,  cosi'  come
modificato  dall'art.  3  del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738,
spetta  un  compenso  non  superiore  a  120  milioni  lordi   annui,
determinato  dal  Ministro del tesoro tenuto conto della complessita'
della  procedura,  dell'opera  prestata,  dell'ammontare  dell'attivo
effettivamente   realizzato,  nonche'  della  sollecitudine  con  cui
vengono condotte le relative procedure.
  Qualora sia autorizzato  l'esercizio  provvisorio  dell'impresa  in
liquidazione   coatta  amministrativa,  al  commissario  liquidatore,
ovvero ai commissari liquidatori, spetta una  maggiorazione  fino  al
50% del compenso come sopra determinato.