Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
e  tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10
aprile 1954, n. 125, presa in considerazione l'istanza presentata dal
Consorzio per la tutela del formaggio "Pecorino toscano" tendente  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata legge n. 125/1954,
la  modificazione del disciplinare di produzione del citato formaggio
a denominazione  di  origine  "Pecorino  toscano",  riconosciuto  con
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986.
   Tenuto  conto  che  dette  modifiche  riguardano  le  modalita' di
produzione e le caratteristiche del formaggio di cui trattasi, e  che
esse   sono  tali  da  consentire  una  migliore  individuazione  del
formaggio   stesso,   nel   rispetto   delle   sue    caratteristiche
tradizionali, esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza
sopracitata.
   Il  Comitato, pertanto, propone la seguente formulazione dell'art.
2 del disciplinare  di  produzione  nel  quale  vengono  recepite  le
modifiche  richieste  e  viene apportata una integrazione da ritenere
relativa alle stesse.
   Lo schema dell'art. 2 del disciplinare qui di seguito riportato e'
da  ritenersi,  pertanto,  sostitutivo   di   quello   corrispondente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986.
   Art.  2.  -  La  denominazione  di  origine  "Pecorino toscano" e'
riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche:
    formaggio  a  pasta  tenera  o   a   pasta   semidura,   prodotto
esclusivamente con latte di pecora intero;
    l'alimentazione base del bestiame ovino deve essere costituita da
foraggi verdi o affienati provenienti dai pascoli naturali della zona
con   eventuali   integrazioni   di   fieno  e  di  mangimi  semplici
concentrati.
   Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa  tra  i
35  ›C  e  i 38 ›C con aggiunta di caglio di vitello onde ottenere la
coagulazione del latte entro 20-25 minuti.
   E' consentita l'eventuale inoculazione  con  colture  di  fermenti
lattici naturali autoctoni dell'area di produzione.
   Il   formaggio   deve   essere   prodotto   con   una   tecnologia
caratteristica e nella lavorazione si  provvede  alla  rottura  della
cagliata  fino  a  che i grumi abbiano raggiunto le dimensioni di una
nocciola per il formaggio a pasta tenera e di un chicco di  granturco
per quello a pasta semidura.
   Per  la  preparazione  di quest'ultimo la cagliata potra' altresi'
essere sottoposta ad un trattamento termico (cottura) a 40-42 ›C  per
10-15 minuti.
   Dopo  la  rottura e l'eventuale cottura la cagliata viene messa in
apposite forme per lo sgrondo del siero.
   Lo spurgo o sineresi viene effettuato tramite  pressatura  manuale
oppure  con  stufatura  a  vapore per un periodo variante da 30 a 150
minuti.
   Il tempo di permanenza maggiore e' riservato al formaggio a  pasta
semidura.
   La  salatura  puo'  essere  effettuata  in  salamoia  al 17-19% di
cloruro di sodio.
   La permanenza riferita a kg di peso e' di almeno otto ore  per  il
pecorino a pasta tenera e di almeno 12-14 ore per il pecorino a pasta
semidura.  La salatura puo' esser eseguita anche con aggiunta diretta
di sale.
   Il  "Pecorino  toscano"  puo'  essere  trattato  esternamente  con
antimuffa  e  deve essere maturato in idonee celle ad una temperatura
di 8-10 ›C ed una umidita' relativa all'80-90%.
   Il periodo di maturazione  non  deve  essere  inferiore  ai  venti
giorni  per  il  tipo  a  pasta  tenera e deve essere non inferiore a
quattro mesi per il tipo a pasta semidura.
   E' usato come formaggio da tavola o da grattugia.
   Presenta le seguenti caratteristiche:
    forma: cilindrica a facce piane con scalzo leggermente convesso;
    dimensioni: diametro delle facce da 15 a 22  centimetri,  altezza
dello scalzo da 7 a 11 centimetri con variazioni in piu' o in meno in
entrambe  le  caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di
produzione fermo restando che lo scalzo  non  deve  mai  superare  la
meta'  del  diametro.  Gli  scalzi  piu' elevati rispetto al diametro
saranno preferiti nelle forme a pasta semidura;
   peso: da 1 a 3,5 kg;
   confezione esterna: crosta di colore giallo  con  varie  tonalita'
sino al giallo carico nel tipo a pasta tenera: il colore della crosta
puo' eventualmente dipendere dai trattamenti subiti;
   colore della pasta: di colore bianco leggermente paglierino per il
tipo  a  pasta  tenera, di colore leggermente paglierino o paglierino
per il tipo a pasta semidura;
    struttura della pasta: pasta a struttura  compatta  e  tenace  al
taglio  per  il tipo a pasta semidura con eventuale minuta occhiatura
non regolarmente distribuita;
    sapore: fragrante accentuato, caratteristico;
   grasso sulla  sostanza  secca:  per  il  prodotto  stagionato  non
inferiore al 40% e per il prodotto fresco non inferiore al 45%.