IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni in materia di  accertamento  delle
imposte sui redditi;
   Visto  l'art.  8, primo comma, primo periodo, del suddetto decreto
presidenziale, in  base  al  quale  le  dichiarazioni  devono  essere
redatte,  a  pena  di  nullita',  su  stampati  conformi  ai  modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale  entro  il  15  febbraio  dell'anno in cui devono
essere utilizzati;
   Visto l'art. 5, ultimo comma, dello stesso decreto  presidenziale,
in  base  al  quale  con  il  citato decreto ministeriale puo' essere
stabilita la documentazione da allegare alla dichiarazione;
   Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 30 settembre  1992,  n.
394,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n.
461, istitutiva dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
   Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre  1994,  n.
564,  convertito  dalla  legge  30  novembre 1994, n. 656, istitutivo
dell'imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese;
   Visto l'art. 78, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base  al
quale  i  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale  alle imprese,
nonche' gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, provvedono
ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le
dichiarazioni da essi predisposte  e  le  relative  registrazioni  su
supporti  magnetici  formati  sulla  base  di  programmi  elettronici
forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione;
   Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa
dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche  meccanografica,
delle dichiarazioni;
   Attesa  la  opportunita'  di  autorizzare  la  riproduzione  e  la
contemporanea  compilazione  meccanografica  dei   modelli   mediante
l'utilizzo di stampanti laser;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi modelli
760, 760/A, 760/C, 760/D, 760/E, 760/E-1, 760/F, 760/G, 760/H, 760/I,
760/L,  760/O,  760/P,  760/R  e  760/S, concernenti la dichiarazione
unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta  locale  sui  redditi,  nonche'   del   modello   760/K,
concernente  la  dichiarazione  ai  fini  dell'imposta ordinaria e di
quella straordinaria sul patrimonio netto delle imprese,  il  modello
760/W,  concernente  i  trasferimenti  da  e  per l'estero di denaro,
titoli e valori mobiliari, e i prospetti relativi alle operazioni  di
fusione e di scissione da presentare nell'anno 1995 dalle societa' ed
enti soggetti alle predette imposte, e l'apposita busta da utilizzare
per la presentazione degli stessi.
   2.  Alla  dichiarazione  deve  essere  allegata  la documentazione
richiesta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli.