IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e  di  altri  enti  pubblici,  emanato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;
  Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine
il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del
servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1› gennaio
1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso,  e'  di  durata
decennale;
  Considerato  che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle
concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;
  Considerato altresi'  che,  per  procedere  ai  conferimenti  delle
concessioni,  occorre  porre in essere tutti gli atti propedeutici di
cui  alla  normativa  contenuta  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 43/1988;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994,
con il quale,  si  e'  proceduto  alla  individuazione  degli  ambiti
costituiti  dalle province di nuova istituzione nonche' alla conferma
degli ambiti territoriali costituiti,  fin  dall'inizio  del  periodo
transitorio,  da  una intera provincia, tra cui anche di quello della
provincia di Grosseto;
  Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la
Direzione centrale  per  la  riscossione  predispone  i  disciplinari
speciali  delle  concessioni  sulla base delle istruzioni emanate con
decreto del  Ministro  delle  finanze,  indicando  i  compensi  ed  i
rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61;
  Ritenuto  di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei
rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1›  gennaio  1995,  per
ciascun ambito territoriale;
  Visto l'art. 1, lettera f), n. 7), della predetta legge n. 657
del  1986  che  ha  sancito  il  principio  in  base  al  quale  alla
determinazione  dei  compensi   spettanti   ai   concessionari   deve
provvedersi  secondo  criteri  di  trasparenza,  di  correlazione con
l'attivita' richiesta e di congruita' ai costi medi di  gestione,  al
fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;
  Visto  l'art.  61  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43, come  modificato  dall'art.  13,  comma  1,  del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo
1993   n.   75,   contenente   tra   l'altro,   disposizioni  per  la
determinazione dei compensi spettanti ai concessionari  del  servizio
di  riscossione  dei  tributi, con il quale, al comma 3, e' stabilito
che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in
modo da assicurare una percentuale
non differenziata di utile per ogni  concessionario  sulla  base  dei
dati  di  redditivita'  media  e dei costi medi di gestione a livello
nazionale,  rapportati  ad  ogni  concessionario  o   a   gruppi   di
concessionari   similari,   tenendo   conto  altresi'  dei  parametri
specifici elencati nell'articolo medesimo;
  Visto  il  comma  1  del  predetto  art. 61, il quale prevede che i
compensi  e  i  rimborsi  spese  spettanti  al  concessionario   sono
determinati,  per  ciascun  ambito  territoriale,  su  proposta della
Direzione centrale  per  la  riscossione,  sentito  il  parere  della
commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  che  i  compensi  da  attribuire a ciascuna concessione sono
articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:
    a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;
    b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;
    c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte
a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;
    d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato
per ogni ambito;
  Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere a),
b), e c) possono essere confermate, per il periodo a
regime  decorrente  dal  1›  gennaio  1995,  nella  medesima   misura
stabilita,  per  gli  anni  1993  e 1994, dal decreto ministeriale 28
gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella
logica economica che ha presieduto la loro determinazione;
  Considerato che per quanto concerne la lettera d) il nuovo  assetto
provinciale  degli  ambiti,  incidendo in modo significativo non solo
sull'attuale  struttura  subprovinciale,  quanto  anche   sull'intero
assetto  economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo
all'intero contesto  nazionale,  non  ha  consentito  l'utilizzazione
nella  sua  interezza  del metodo seguito per la rideterminazione dei
compensi per il biennio 1993-1994;
  Visto il parere reso dalla commissione  consultiva  nelle  adunanze
del  23  e  24  novembre  1994  sulla  proposta di determinazione dei
compensi di cui all'art. 61, comma  3,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale
per la riscossione in data  2  novembre  1994,  che  qui  si  intende
integralmente riportato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A   decorrere  dal  1›  gennaio  1995,  per  l'ambito  territoriale
costituito dalla provincia di Grosseto la misura dei compensi di  cui
all'art. 61, comma 3, e' stabilita nel modo seguente:
   lettera  a): commissione per la riscossione dei versamenti diretti
pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con  un  minimo  di  L.
12.000 ed un massimo di L. 120.000;
  lettera  b):  compenso  per la riscossione degli importi iscritti a
ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso  di
mora  pari  all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di
L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;
   lettera c): compenso per le somme riscosse coattivamente  pari  al
3,65 per cento delle somme riscosse;
   lettera  d):  compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito
pari a L.  28.238  (lire  ventottomiladuecentotrentotto).  Il  numero
degli  abitanti  serviti e' quello risultante dagli ultimi dati sulla
popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di
statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.