IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  delega  4  ottobre  1986,  n.  657,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n.  43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e  di  altri  enti  pubblici,  emanato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657;
  Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine
il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del
servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1› gennaio
1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso,  e'  di  durata
decennale;
  Considerato  che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle
concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo;
  Considerato altresi'  che,  per  procedere  ai  conferimenti  delle
concessioni,  occorre  porre in essere tutti gli atti propedeutici di
cui  alla  normativa  contenuta  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 43/1988;
  Visto  il  decreto  ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994,
con il quale,  si  e'  proceduto  alla  individuazione  degli  ambiti
costituiti  dalle province di nuova istituzione nonche' alla conferma
degli ambiti territoriali costituiti,  fin  dall'inizio  del  periodo
transitorio,  da  una intera provincia, tra cui anche di quello della
provincia di Vicenza;
  Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la
Direzione centrale per la
riscossione predispone  i  disciplinari  speciali  delle  concessioni
sulla  base  delle  istruzioni emanate con decreto del Ministro delle
finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma
dell'art. 61;
  Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e  dei
rimborsi  spese  spettanti  ai concessionari dal 1› gennaio 1995, per
ciascun ambito territoriale;
  Visto l'art. 1, lettera f), n. 7), della predetta legge n. 657
del  1986  che  ha  sancito  il  principio  in  base  al  quale  alla
determinazione   dei   compensi   spettanti   ai  concessionari  deve
provvedersi secondo  criteri  di  trasparenza,  di  correlazione  con
l'attivita'  richiesta  e di congruita' ai costi medi di gestione, al
fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda;
  Visto l'art. 61 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio  1988,  n.  43,  come  modificato  dall'art. 13, comma 1, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo
1993  n.  75,   contenente   tra   l'altro,   disposizioni   per   la
determinazione  dei  compensi spettanti ai concessionari del servizio
di riscossione dei tributi, con il quale, al comma  3,  e'  stabilito
che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in
modo  da  assicurare  una  percentuale non differenziata di utile per
ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media  e  dei
costi  medi  di  gestione  a  livello  nazionale,  rapportati ad ogni
concessionario  o  a  gruppi di concessionari similari, tenendo conto
altresi' dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo;
  Visto il comma 1 del predetto art.  61,  il  quale  prevede  che  i
compensi   e  i  rimborsi  spese  spettanti  al  concessionario  sono
determinati, per  ciascun  ambito  territoriale,  su  proposta  della
Direzione  centrale  per  la  riscossione,  sentito  il  parere della
commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto che i compensi da  attribuire  a  ciascuna  concessione  sono
articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in:
    a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti;
    b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo;
    c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte
a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora;
    d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato
per ogni ambito;
  Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere a),
b), e c) possono essere confermate, per il periodo a
regime   decorrente  dal  1›  gennaio  1995,  nella  medesima  misura
stabilita, per gli anni 1993 e  1994,  dal  decreto  ministeriale  28
gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella
logica economica che ha presieduto la loro determinazione;
  Considerato  che per quanto concerne la lettera d) il nuovo assetto
provinciale degli ambiti, incidendo in modo  significativo  non  solo
sull'attuale   struttura  subprovinciale,  quanto  anche  sull'intero
assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con  riguardo
all'intero  contesto  nazionale,  non  ha  consentito l'utilizzazione
nella sua interezza del metodo seguito per  la  rideterminazione  dei
compensi per il biennio 1993-1994;
  Visto  il  parere  reso dalla commissione consultiva nelle adunanze
del 23 e 24  novembre  1994  sulla  proposta  di  determinazione  dei
compensi  di  cui  all'art.  61,  comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla  Direzione  centrale
per  la  riscossione  in  data  2  novembre  1994, che qui si intende
integralmente riportato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1995,  per  l'ambito   territoriale
costituito  dalla  provincia di Vicenza la misura dei compensi di cui
all'art. 61, comma 3, e' stabilita nel modo seguente:
   lettera a): commissione per la riscossione dei versamenti  diretti
pari  allo  0,30  per  cento delle somme versate, con un minimo di L.
12.000 ed un massimo di L. 120.000;
   lettera b): compenso per la riscossione degli importi  iscritti  a
ruolo  per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di
mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un  minimo  di
L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;
   lettera  c):  compenso per le somme riscosse coattivamente pari al
3,65 per cento delle somme riscosse;
   lettera d): compenso in cifra fissa per ciascun  abitante  servito
pari  a  L.  2.399 (lire duemilatrecentonovantanove). Il numero degli
abitanti  serviti  e'  quello  risultante  dagli  ultimi  dati  sulla
popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel Bollettino mensile di
statistica, agosto-settembre 1994, numeri 8 e 9.