IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu'  del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche  attraverso  l'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visti  i  propri  decreti in data 22 dicembre 1994, 12 e 26 gennaio
1995, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione  delle  prime  sei
tranches   dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  9,50%  -  1  dicembre
1994/1999;
  Ritenuto opportuno, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di
disporre  l'emissione  di  una settima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a  tutto  l'8
febbraio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 17.600 miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni  del
Tesoro  poliennali  9,50%  -  1  dicembre 1994/1999, fino all'importo
massimo  di  lire   1.500   miliardi   nominali,   da   destinare   a
sottoscrizioni  in  contanti  al  prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del
22 dicembre 1994, citato nelle premesse,  recante  l'emissione  della
prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9,50%, pagabile
in due semestralita' posticipate, il 1 giugno e il 1 dicembre di ogni
anno.
  In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale  24  febbraio
1994,   citato   nelle   premesse,  al  termine  della  procedura  di
assegnazione di cui al successivo art. 2, e' prevista automaticamente
l'emissione dell'ottava tranche dei buoni, per un importo massimo del
10 per cento dell'ammontare nominale  indicato  al  precedente  primo
comma,  da  assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato"
con le modalita' di cui ai successivi articoli 3 e 4.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni e modalita'  di  emissione  stabilite
dal  decreto ministeriale 22 dicembre 1994, recante l'emissione della
prima tranche dei buoni stessi, ed, in  particolare,  quelle  di  cui
all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di
reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o di investimenti di
capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 febbraio 1995
e termineranno il giorno precedente la data di  iscrizione  nel  Gran
libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima
emissione.