AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Il comma 2 dell'art. 1 della  legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  del  decreto-legge 9 novembre 1994, n.
624". Il  D.L.  n.  624/1994,  di  contenuto  pressoche'  analogo  al
presente decreto, non e' stato convertito in legge perche' sostituito
dal  presente decreto, a norma dell'art. 17 dello stesso (il relativo
comunicato e' stato pubblicato,  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 6 del 9 gennaio 1995).
                               Art. 1.
  1.  Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
emanarsi entro cinque giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  su  proposta del Ministro dell'interno, sentiti i
presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i
comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese  le  zone  colpite
dalle  eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali
nella prima decade del mese di  novembre  1994,  anche  eventualmente
indicando  le  parti di territorio comunale effettivamente colpite. A
tale  fine  i  prefetti  delle  province  interessate  comunicano  al
Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.
  2.   Gli  enti  locali  rientranti  nel  territorio  delle  regioni
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  10
novembre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 1994, non compresi nei decreti  di  cui  al  comma  1,  sono
autorizzati  a  contrarre  mutui  ventennali  con la Cassa depositi e
prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento  stabiliti  dalla
legislazione  vigente,  se  in  conseguenza  degli  eventi  di cui al
medesimo  comma  1  hanno  subito  danni a beni di propria pertinenza
indicati all'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  ed  al  fine  del
ripristino  di  tali  beni.  Per essere ammessi al beneficio gli enti
locali interessati debbono presentare al presidente della  rispettiva
regione,  entro  il termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  specifica  comunicazione  contenente
l'attestazione  dei  danni  nell'ambito  del proprio territorio per i
quali intendono richiedere i  mutui.  Il  presidente  della  regione,
previo  accertamento  dei  danni  denunziati e su parere conforme del
competente ufficio del genio civile, comunica al comune  entro  dieci
giorni  il  nulla  osta  per la presentazione dell'istanza alla Cassa
depositi e prestiti.
  3. E' riconosciuto il concorso dello Stato  sui  mutui  di  cui  al
comma   2  nel  limite  del  50  per  cento  del  relativo  onere  di
ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di
lire 500 miliardi.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  3,  valutato  in
lire  48  miliardi  per  l'anno  1996  ed in lire 27 miliardi annui a
decorrere dal 1997, si provvede mediante  utilizzo  delle  proiezioni
per  l'anno  1996  dell'accantonamento  relativo  alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1994-1996,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
            - Il D.P.C.M. 10 novembre 1994 sostituisce con  il  testo
          che  segue  il  dispositivo  del  D.P.C.M.  8 novembre 1994
          (pubblicato nalla Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
          262  del  9 novembre 1994), concernente dichiarazione dello
          stato di emergenza nei  comuni  delle  regioni  colpite  da
          avversita' atmosferiche e da eventi alluvionali:  "Ai sensi
          e  per  gli  effetti  dell'art.  5, comma 1, della legge 24
          febbraio 1992, n. 225, e' dichiarato fino al 30 giugno 1995
          lo stato  di  emergenza  nei  comuni  delle  regioni  Valle
          d'Aosta,   Piemonte,  Liguria,  Lombardia,  Emilia-Romagna,
          Veneto e Toscana, colpiti dagli eventi alluvionali  di  cui
          in  premessa  ed  individuati  ai  sensi  dell'art.  1  del
          decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624".