Visto   lo   statuto   dell'Universita'  degli  studi  dell'Aquila,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni, relativo  a  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, ed in particolare il primo comma dell'art.  16  relativo
alle modifiche di statuto;
  Vista  la  legge  19  novembre  1990, n. 341, relativa alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto rettorale  n.  192-0034  con  il  quale  e'  stato
istituito il diploma universitario in scienze infermieristiche;
  Vista  la  proposta  di  modifica  dello  statuto  formulata  dalle
autorita' accademiche di questa Universita' (consiglio della facolta'
di medicina e chirurgia del 16 novembre 1993; senato  accademico  del
13 gennaio 1994; consiglio di amministrazione del 20 gennaio 1994);
  Rilevata  la  necessita'  di  approvare  con urgenza la modifica di
statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17  del  testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 26
ottobre 1994 ha espresso parere favorevole;
                              Decreta:
  L'art.  83,  comma  4,  dello  statuto dell'Universita' degli studi
dell'Aquila,  relativo  al  diploma  di  primo  livello  in   scienze
infermieristiche, e' modificato come segue:
  Gli  esami  sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre,
rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno  e  luglio.
Sessioni  di  recupero  sono  previste,  una  nel  mese  di settembre
(appello  autunnale)  e  una  straordinaria  (appello  invernale)  da
prevedere  nei  periodi  di  interruzione  delle  lezioni,  a gennaio
febbraio. Nella sessione straordinaria possono essere sostenuti  piu'
di due esami.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   L'Aquila, 1 febbraio 1995
                                                  Il rettore: SCHIPPA