Alle sedi periferiche I.N.P.D.A.P.
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto   alle   casse    pensioni
                                  dell'I.N.P.D.A.P.
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari  di  Governo  delle
                                  regioni e delle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Dipartimento  per   la
                                  funzione pubblica
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
  La legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  concernente  le  "misure  di
razionalizzazione  della  finanza  pubblica", riserva il capo II alle
disposizioni in materia previdenziale,  disposizioni  che  modificano
l'assetto  della relativa disciplina quale risultava dalla precedente
normativa.
  La complessita' della problematica in esame  ed  il  succedersi  di
provvedimenti,  spesso  innovativi  anche di aspetti fondamentali del
complessivo trattamento pensionistico, rendono indispensabile fornire
con urgenza direttive interpretative, del  resto  gia'  preannunciate
con  la  precedente  circolare n. 19 del 19 dicembre 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del successivo  24
dicembre.
1. SOSPENSIONE DEI PENSIONAMENTI ANTICIPATI.
  L'art. 13, comma 1, della legge in esame sospende - a decorrere dal
1  gennaio  1995  e  fino alla data di entrata in vigore di specifico
provvedimento legislativo di riordino  del  sistema  previdenziale  e
comunque  non  oltre  il  30  giugno  1995  - "l'applicazione di ogni
disposizione di legge, di  regolamento,  di  accordi  collettivi  che
preveda  il  diritto  a trattamenti pensionistici anticipati rispetto
all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero  per  il
collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti".
  La  norma  sopra riportata conferma, prorogandolo fino al 30 giugno
prossimo,  il  blocco  delle   pensioni   anticipate   previsto   dal
decreto-legge  26  novembre 1994, n. 654, abrogato dall'indicato art.
13, comma 9.
1.1. Esclusioni.
  La sospensione dei pensionamenti anticipati prevista dall'art.  13,
comma  1,  non  si  applica  ad  una serie di ipotesi individuate dai
successivi commi 3 e 4 del medesimo articolo.
  Per quanto riguarda gli iscritti all'INPDAP, i casi di deroga  alla
norma   generale  sono  quelli  gia'  sanciti  dal  decreto-legge  n.
654/1994, con la sola eccezione concernente i dipendenti per i  quali
la  decorrenza  della pensione era fissata al 24 dicembre 1994 e che,
quindi, alla data di emanazione della  legge  in  esame  erano  stati
collocati in quiescenza.
  Per  completezza  espositiva  si  riportano di seguito, con qualche
breve commento, le ipotesi eccettuative, le  quali,  peraltro,  erano
state gia' elencate nella indicata circolare n. 19/1994:
   cessazioni  dal  servizio per invalidita' (inabilita') derivanti o
meno da  causa  di  servizio,  ivi  comprese  quelle  per  inabilita'
relative alle mansioni svolte, quando la cessazione sia da ricondurre
all'impossibilita'  di  utilizzare il dipendente in mansioni diverse.
Si rammenta, ad ogni buon fine, che rientra nell'esclusiva competenza
dell'Amministrazione   di   appartenenza   dell'iscritto    accertare
l'esistenza  dei  requisiti  richiesti  dalla  legge  per  l'adozione
dell'atto di cessazione dal servizio per invalidita';
   iscritti con anzianita' contributiva non inferiore a  quarant'anni
ovvero     con    l'anzianita'    contributiva    massima    prevista
dall'ordinamento di appartenenza. Al riguardo - premesso che, ai fini
del  conseguimento  del  requisito  in  parola,  e'  utile  tutta  la
contribuzione  posseduta, ivi compresa quella derivante da riscatto e
da ricongiunzione - si precisa che,  secondo  le  disposizioni  degli
ordinamenti  delle  ex  casse pensioni, ora amministrate dall'INPDAP,
con la sola  esclusione  della  ex  casse  pensioni  a  favore  degli
ufficiali   giudiziari,   l'arrotondamento   consentito  puo'  essere
solamente quello mensile, con la conseguenza che 39 anni, 11  mesi  e
16  giorni sono pari a 40 anni, cosi' come previsto dall'art. 3 della
legge n. 274/1991; per l'ex cassa pensioni a favore  degli  ufficiali
giudiziari,  invece,  l'arrotondamento  e'  ad  anni  interi, come si
desume dalla tabella A allegata alla legge n. 16/1986 (allegato 1);
   dipendenti   (con    particolare    riferimento    alle    aziende
municipalizzate,   per  quanto  qui  interessa)  il  cui  periodo  di
preavviso per la risoluzione del  rapporto  di  lavoro  sia  iniziato
anteriormente  al  28 settembre 1994. Al riguardo va precisato che il
predetto periodo di  preavviso  inizia  a  decorrere  dalla  data  di
presentazione della relativa domanda e che:
     a)  la  citata  circostanza  deve  essere  certificata dall'ente
datore di lavoro;
     b) il periodo compreso fra la  data  iniziale  del  preavviso  e
quella  di  cessazione  del  rapporto  di lavoro deve intendersi come
periodo  di  preavviso  lavorato  agli  effetti   della   fattispecie
derogatoria;
   pensionamenti   anticipati   previsti  da  norme  derogatorie  con
riferimento  a   processi   di   ristrutturazione   degli   enti   di
appartenenza;
   dipendenti  eccedenti  degli  enti  locali,  per i quali sia stato
approvato  il  bilancio  riequilibrato   da   parte   del   Ministero
dell'interno;
   lavoratori privi della vista.
  Alle  ipotesi  sopra  indicate  occorre aggiungere anche quella dei
lavoratori che cessano dal  servizio  per  assumere  le  funzioni  di
giudice  di pace e cio' in forza della precisa prescrizione normativa
contenuta nell'art. 15 del decreto-legge  7  ottobre  1994,  n.  571,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1994, n. 673.
  A  completamento  del quadro sopra descritto e' opportuno ricordare
che si sottraggono al blocco coloro che cessano dall'impiego dopo  il
trattenimento in servizio disposto dagli enti di appartenenza oltre i
tassativi  limiti  di  eta'  o  di  servizio  previsti  dalla vigente
normativa (leggi 26 febbraio 1992, n. 54, 29 dicembre 1990,  n.  407,
19  febbraio  1991,  n.  50, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503); i predetti dipendenti non sono neppure soggetti alle  riduzioni
sancite dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Tutto   cio'   in  considerazione  del  fatto  che  tali  fattispecie
configurano  ipotesi  di  pensionamento  di  vecchiaia,   come   gia'
precisato  dalla circolare di questo Istituto del 14 gennaio 1994, n.
1, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19
del 25 gennaio 1994.
1.2. Decorrenza delle pensioni escluse dal blocco.
  La  decorrenza  delle  pensioni  escluse  dal  blocco  puo'  essere
immediata,  ossia  dal  giorno successivo a quello del collocamento a
riposo, oppure differita in base all'art. 1, comma 2-ter, della legge
n. 438/1992 che fissa la decorrenza delle pensioni di anzianita' al 1
settembre di ogni anno; per quest'ultima ipotesi, la possibilita'  di
deroga si e' esaurita al 31 dicembre 1994.
  La pensione ha sicuramente decorrenza immediata:
   nei casi di cessazione per invalidita' (inabilita');
   nei  casi  dei dipendenti che cessano dal servizio per assumere le
funzioni di  giudice  di  pace  e  cio'  in  forza  della  richiamata
disposizione  normativa, la quale per motivi temporali fa riferimento
al blocco delle pensioni di cui al decreto-legge 28  settembre  1994,
n.  553  e non anche alle norme successive, ossia al decreto-legge 26
novembre 1994, n. 654, e alla legge in esame che detto  blocco  hanno
prorogato.
  Sembra   invece   che  il  trattamento  pensionistico  debba  avere
decorrenza differita nei casi  sottoindicati,  tenuto  conto  che  la
clausola   derogatoria   -   prevista   dall'art.  1,  comma  6,  del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,
nella  legge 19 luglio 1994, n. 451 - e' riferita esclusivamente agli
iscritti all'INPS destinatari delle disposizioni di cui  all'art.  1,
comma  2-bis, del decreto-legge n. 384/1992 convertito nella legge n.
438 dello stesso anno e quindi  non  puo'  trovare  applicazione  nei
confronti   degli   iscritti   alle   casse   pensioni   amministrate
dall'INPDAP:
   nei casi dei dipendenti il cui rapporto di  lavoro  e'  di  natura
privatistica  e  che al 28 settembre 1994 avevano in corso il periodo
di preavviso (in particolare per le aziende municipalizzate);
   nei casi di pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie
(salvo che la deroga non si  riferisca  anche  alla  decorrenza)  con
riferimento   a   processi   di   ristrutturazione   degli   enti  di
appartenenza;
   nei casi di dipendenti degli enti locali, per i  quali  sia  stato
approvato   il   bilancio   riequilibrato   da  parte  del  Ministero
dell'interno;
   nei confronti dei lavoratori privi di vista.
  Sul punto, peraltro, si fa riserva di fornire  eventuali  ulteriori
precisazioni  ove,  a  seguito  di  un  piu'  approfondito  esame  da
effettuare  congiuntamente  con  i  Ministeri  vigilanti,  emerga  un
diverso e piu' favorevole orientamento.
  Un  discorso  a parte deve essere fatto per coloro che "possono far
valere un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a  quaranta  anni
ovvero l'anzianita' contributiva massima prevista dall'ordinamento di
appartenenza".  Nei  confronti  di  costoro,  ove  tale anzianita' di
servizio  rappresenti  il  limite  tassativo   posto   dall'ente   di
appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio, la decorrenza e'
immediata,  poiche'  si versa in ipotesi di pensione di vecchiaia; in
caso contrario,  invece,  ove,  indipendentemente  dalla  durata  del
servizio,  il limite tassativo sia dato dall'eta' del dipendente e la
cessazione avvenga  a  domanda  dello  stesso  prima  del  compimento
dell'eta'  indicata,  si  e'  in  presenza di una pensione anticipata
(cioe' di anzianita'), con la conseguenza  che  la  decorrenza  della
stessa   resta   differita.   Ad  ogni  buon  conto  si  rinvia  alle
precisazioni  contenute  nella  circolare  23  luglio  1993,  n.   16
(pubblicata  nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183
del 6 agosto 1993) a proposito della  distinzione  fra  "pensione  di
vecchiaia" e "pensione di anzianita'".
1.3. Cessazioni con trentacinque anni di servizio.
  Il comma 10 della legge in esame prevede che i lavoratori privati e
pubblici,  in  possesso  alla data del 31 dicembre 1993 di 35 anni di
contribuzione, possono conseguire  il  trattamento  di  anzianita'  a
decorrere  dal  1  gennaio  1995  in  base  a criteri demandati ad un
apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
da  emanarsi  di  concerto  con il Ministro del tesoro entro un onere
massimo di lire 500 miliardi per l'anno 1995.
  Si fa riserva, necessariamente, di nuove direttive.
2. Regime transitorio delle decorrenze delle pensioni di anzianita'.
  L'art. 13, comma 5, della legge n. 724 prevede la  possibilita'  di
conseguire  il  trattamento  pensionistico  anticipato per coloro che
avevano presentato la relativa domanda, debitamente accolta, entro il
28 settembre 1994, nonche' per coloro che erano  stati  riammessi  in
servizio  in  base all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre
1994, n. 654. Rimane inteso che la suddetta  facolta'  e'  consentita
anche  a coloro che hanno revocato la domanda di pensione, come sara'
successivamente specificato.
  Tale  regime  transitorio  stabilisce anzianita' (contributive o di
servizio) e date diverse per il conseguimento e la  decorrenza  della
pensione:
    a)  dal  1  luglio  1995,  per  i  dipendenti  con anzianita' non
inferiore a 37 anni maturati al 28 settembre 1994;
    b) dal 1 gennaio  1996,  per  i  dipendenti  con  anzianita'  non
inferiore a 31 anni maturati al 28 settembre 1994;
    c)  dal 1 gennaio 1997, per i dipendenti con anzianita' fino a 30
anni maturati al 28 settembre 1994.
  Ai relativi trattamenti pensionistici - quando riguardano  iscritti
che li conseguono con una anzianita' contributiva inferiore a 35 anni
nelle  ipotesi  sub  b)  e sub c) - continuano ad applicarsi, se piu'
favorevoli rispetto a quelle eventualmente in  vigore  alla  data  di
decorrenza  della pensione, le riduzioni previste dall'art. 11, comma
16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (allegato 2), riduzioni  che
peraltro   non   si   estendono  ai  dipendenti  la  cui  domanda  di
pensionamento   anticipato    venne    accolta    dalle    competenti
amministrazioni  prima  del 15 ottobre 1993 (art. 11, comma 18, della
menzionata legge n. 537/1993).
  In quanto alle modalita' di applicazione delle indicate  riduzioni,
si  rinvia  alle  disposizioni  impartite  da  questo Istituto con la
circolare 18 febbraio 1994, n. 4.
3. REVOCA DELLE DOMANDE DI PENSIONAMENTO.
  L'art. 13, comma 8, della legge in esame prevede per  i  dipendenti
di  tutte  le amministrazioni pubbliche " .. la facolta' di revocare,
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  (ossia  entro  il  31  gennaio  di  quest'anno), le domande di
pensionamento ancorche' accettate dagli enti di appartenenza".
  Siffatta disposizione non puo' che essere  interpretata  nel  senso
che  debba  essere concessa a tutti i dipendenti che abbiano prodotto
domanda di collocamento a riposo, debitamente  accolta  entro  il  28
settembre  1994,  la facolta' di revocarla, ovvero di rettificarla in
punto alla  data  di  cessazione  dal  servizio,  e  cio'  per  farla
coincidere  con  le  nuove  decorrenze fissate dal quinto comma dello
stesso art. 13.
  Per quanto concerne i casi di riassunzione  previsti  dall'art.  1,
comma  3,  del  decreto-legge  n. 654 - peraltro non confermati dalla
legge n. 724 - viene precisato dall'art. 13, comma  8,  della  stessa
legge  che  " .. la riammissione avviene con la qualifica rivestita e
con l'anzianita' di servizio maturata  all'atto  del  collocamento  a
riposo  e  con  esclusione  di ogni beneficio economico e di carriera
eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo"  (a
titolo  di esempio, benefici ex art. 2 della legge 24 maggio 1970, n.
336).
  E' appena il caso di precisare infine che nei confronti  di  coloro
che  siano  cessati dal servizio prima del 28 settembre 1994 nulla e'
innovato in ordine all'applicazione  delle  altre  norme  vigenti  in
materia dei singoli ordinamenti.
4. ETA' PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA.
  L'art. 11 della legge in esame sostituisce la tabella A allegata al
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 503, con una nuova tabella
(allegato 3), che stabilisce  una  diversa  scansione  temporale  per
l'elevazione   graduale   dell'eta'  richiesta  per  la  pensione  di
vecchiaia in base alla quale il limite di eta'  aumenta  di  un  anno
ogni diciotto mesi invece che ogni ventiquattro, consentendo cosi' di
anticipare  il  raggiungimento  del  limite  di  regime,  fissato  in
sessantacinque anni per gli uomini  ed  in  sessanta  per  le  donne.
Restano  fermi  i piu' elevati limiti di eta' per il pensionamento di
vecchiaia vigenti alla data del 31 dicembre 1992 (art. 5 del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).
5. ATTIVITA' USURANTI.
  Ai  sensi  dell'art. 12 della legge n. 724 il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, dovra'
ridefinire entro il 31 gennaio 1995 l'elenco delle attivita' usuranti
per ridurre, in favore delle  categorie  adibite  a  tali  attivita',
l'eta' per il pensionamento di vecchiaia.
  Al  riguardo si rammenta che il decreto legislativo 11 agosto 1993,
n.  374,  ha  introdotto,  in  favore  dei  lavoratori  addetti  alle
attivita'  usuranti,  il  beneficio  di  anticipare il limite di eta'
pensionabile in ragione di due mesi per ogni anno di occupazione fino
ad un massimo di sessanta mesi  complessivi  ed  ha  rinviato  ad  un
apposito  decreto  del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il  Ministro  del  tesoro  e  il  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza   sociale,  l'individuazione  delle  mansioni  nonche'  la
determinazione delle aliquote contributive  per  la  copertura  degli
oneri.
6. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI.
  Ai  sensi dell'art. 14 della legge in esame il termine stabilito al
1  novembre  di  ogni  anno  dall'art.  11,  comma  1,  del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 503, e successive modificazioni e
integrazioni, per la perequazione automatica delle pensioni -  legata
unicamente all'indicizzazione dei prezzi al consumo - viene differito
al  1 gennaio successivo all'anno di riferimento; la prima decorrenza
utile, pertanto, e' quella del 1 gennaio 1996.
7. MAGGIORAZIONE DELLA BASE PENSIONABILE.
  In   attesa   dell'armonizzazione   delle   basi   contributive   e
pensionabili   previste   dalle  varie  gestioni  previdenziali,  ivi
comprese quelle esclusive dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
come  quelle amministrate dall'INPDAP, a decorrere dal 1 gennaio 1995
"la pensione spettante viene determinata sulla  base  degli  elementi
retributivi  assoggettati  a contribuzione, ivi compresa l'indennita'
integrativa speciale,  ovvero  l'indennita'  di  contingenza,  ovvero
l'assegno per il costo della vita" (art. 15, comma 3), della legge n.
724/1994);  viene  modificato  cosi'  il calcolo della pensione, come
previsto dall'art. 3, lettera a), della legge 26 luglio 1965, n. 965,
con la conseguenza che, indipendentemente dal motivo della cessazione
dal  servizio,  la  misura  del  trattamento  di  pensione   e'   ora
interamente legata all'anzianita' di servizio.
  Vengono meno, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 10, commi 1,
2,  3 e 4, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito dalla
legge 25 marzo  1983,  n.  79  e  successive  modificazioni,  con  il
risultato  che  non  vi sara' piu' nessuna distinzione tra coloro che
cessano dal servizio per dimissioni e quelli  che  vengono  posti  in
quiescenza  d'ufficio  ovvero per inabilita' assoluta o relativa alle
mansioni ovvero per morte.
  Altra rilevante novita' e' introdotta dal comma 4 dell'articolo  15
della   legge   in   esame,   il   quale  estende  alle  pensioni  di
riversibilita'  in  favore  dei  superstiti  dei   dipendenti   delle
pubbliche   amministrazioni  le  aliquote  piu'  favorevoli  previste
nell'assicurazione  generale  obbligatoria (le nuove misure sono pari
al 60 per cento della pensione diretta alla vedova sola,  all'80  per
cento alla vedova con un orfano, e cosi' via esemplificando).
  Inoltre,  con il comma successivo viene sancito che la modalita' di
calcolo della pensione annua lorda con relativa corresponsione  della
indennita'  integrativa  speciale prevista dall'art. 2 della legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni  e'  "
..  applicabile  solamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31
dicembre 1994 ed alle pensioni di riversibilita' ad  esse  riferite".
E'  opportuno  precisare  al  riguardo  che  siffatta disposizione si
applica nei confronti dei superstiti dei collocati a riposo entro  il
1994,  indipendentemente  da  quella che sara' la data di decesso del
pensionato e non puo' essere applicata in favore  di  superstiti  che
siano gia' in godimento di pensione di riversibilita' alla data del
31 dicembre 1994.
8. ALIQUOTE DI RENDIMENTO.
  A  decorrere  dal  1  gennaio 1995, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge n. 724, l'aliquota di rendimento,  ai  fini  del  calcolo
della  misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, fissata al 2 per cento, e' estesa alle  ex
casse  pensioni  gia' amministrate dalla soppressa Direzione generale
degli istituti di previdenza, quale regime esclusivo.
  Con tale norma, per i servizi maturati a decorrere  dal  1  gennaio
1995,   vengono   soppresse   le  aliquote  pensionistiche  contenute
nell'allegato A alla legge 26 luglio 1965, n. 965.
  Poiche' gli ordinamenti delle gestioni pensionistiche amministrate,
con esclusione di quella relativa alla cassa per le pensioni a favore
degli ufficiali giudiziari, prevedono  la  valutazione  del  servizio
utile  ai  fini  della  misura  della  pensione  in  anni  e mesi, e'
necessario individuare il valore dell'aliquota di rendimento anche in
presenza di frazioni di anno.
  Tale valore viene determinato:
   1) sommando il numero degli anni interi  maturati  dal  1  gennaio
1995  al  risultato  della divisione tra il numero dei mesi residui e
12;
   2) moltiplicando il valore ottenuto al  punto  1)  per  l'aliquota
pensionistica pari al 2 per cento.
  In sintesi:
                      0,02 (a + m/12)
dove a = numero anni interi;
     m = numero mesi residui.
  Il risultato sara' arrotondato alla quinta cifra decimale.
  Particolare attenzione dovra' essere posta nella determinazione del
servizio  utile,  ai  fini della misura, maturato dal 1 gennaio 1995.
Infatti tale valore risultera' dalla differenza tra il servizio utile
complessivo,  ai  fini  della  misura,  alla  data  di  cessazione  e
l'analogo servizio valutato al 31 dicembre 1994.
 L'aliquota  corrispondente  sara'  sommata  a  quella prevista dalla
legge 26 luglio 1965, n. 965, relativamente al servizio  maturato  al
31  dicembre  1994.  Il  risultato costituisce l'aliquota riferita al
servizio totale da sostituire al simbolo  A  dell'espressione  valida
per il calcolo indicata nella circolare di questo Istituto 14 gennaio
1994,  n.  1  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1994 che si trascrive per memoria:
            Pd = RcA'a,m + Rcm (Aa,m - A'a,m),
facendo  presente che, in luogo della retribuzione pensionabile, sono
state indicate le retribuzioni contributive (Rc,Rcm)  in  ossequio  a
quanto stabilito dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724.
  Si   precisa,   infine,   che   gli   aspetti  operativi  derivanti
dall'applicazione della legge n. 724 saranno oggetto  di  un'apposita
circolare in corso di elaborazione.
9. COMPUTO NELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA
   SPECIALE.
  L'art.   16  della  legge  n.  724  ha  disposto  la  rimodulazione
dell'inserimento  della   indennita'   integrativa   speciale   nella
buonuscita  prevista dalla legge n. 87/1994, il cui articolo 3, comma
3, viene cosi' sostituito:
   per i cessati dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre  1986,  entro  il
1995;
   per  i  cessati  dal  1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988, entro il
1996;
   per i cessati dal 1 gennaio 1989 al 31  dicembre  1990,  entro  il
1997;
   per  i  cessati  dal  1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1992, entro il
1998;
   per i cessati dal 1 gennaio 1993 al 30  novembre  1994,  entro  il
1999.
                                               Il commissario: SEPPIA