IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 113, concernente  l'obbligo  per
il  comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato,
ed in particolare l'art. 4 con il quale viene autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi per ognuno degli anni 1992-1993-1994;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12,
che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  15  del  20  gennaio  1992,
relativa  alla  gestione  del  bilancio  dello Stato e degli enti del
settore  pubblico  allargato  per  il  1992  ed  in  particolare   le
disposizioni  relative alle spese in conto capitale previste da leggi
pluriennali;
  Vista la  proposta  di  riparto  per  l'anno  1994  presentata  dal
Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n.
28840 del 5 settembre 1994;
  Vista la propria delibera 13 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1993, concernente la ripartizione dei
fondi relativi all'attuazione della succitata legge n.  113/1992  per
il 1993;
  Vista  la  sentenza della Corte costituzionale in data 14-28 aprile
1994, che ha annullato la succitata delibera CIPE in data  13  luglio
1993  per  avere  escluso dalla ripartizione dei fondi previsti dalla
citata legge n. 113/1992, per l'anno 1993, la provincia  autonoma  di
Trento;
  Viste  le  successive  note n. 3451 del 23 novembre 1994 e n. 41530
del 30 novembre 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali con le quali viene rimodulato il piano di riparto 1993  a
seguito della succitata sentenza della Corte costituzionale;
  Considerato  che  con  la succitata nota n. 3451 il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali  comunica  che  gli  importi
assegnati alle regioni per il 1993, con delibera 13 luglio 1993, sono
gia' stati posti in pagamento nel maggio 1994;
  Ravvisata  l'opportunita'  di rimodulare la proposta di riparto dei
fondi 1994 in funzione delle variazioni operate sul riparto 1993;
  Considerato che all'onere derivante dall'attuazione della legge  n.
113/1992  pari a lire 5 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante
l'apposito stanziamento iscritto nel capitolo  8253  dello  stato  di
previsione  per  l'anno  finanziario 1994 del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
  Considerato  che  su  detto  piano   di   riparto   la   Conferenza
Stato-regioni  di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988 ha espresso
il previsto parere nella seduta del 24 novembre 1994;
  Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole,  alimentari
e forestali;
                              Delibera:
  E'  approvato,  per l'attuazione degli interventi di cui alla legge
n. 113/1992, il piano  di  riparto  tra  le  regioni  e  le  province
autonome  per  l'anno  1994, integrato con le variazioni necessarie a
corrispondere alle province autonome di Bolzano  e  Trento  le  quote
spettanti  per  l'anno  1993,  il  cui  riparto  viene di conseguenza
modificato come da tabella allegata.
   Roma, 10 gennaio 1995
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 23