IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 113, concernente l'obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, ed in particolare l'art. 4 con il quale viene autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ognuno degli anni 1992-1993-1994; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 12, che istituisce la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1992, relativa alla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per il 1992 ed in particolare le disposizioni relative alle spese in conto capitale previste da leggi pluriennali; Vista la proposta di riparto per l'anno 1994 presentata dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con nota n. 28840 del 5 settembre 1994; Vista la propria delibera 13 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1993, concernente la ripartizione dei fondi relativi all'attuazione della succitata legge n. 113/1992 per il 1993; Vista la sentenza della Corte costituzionale in data 14-28 aprile 1994, che ha annullato la succitata delibera CIPE in data 13 luglio 1993 per avere escluso dalla ripartizione dei fondi previsti dalla citata legge n. 113/1992, per l'anno 1993, la provincia autonoma di Trento; Viste le successive note n. 3451 del 23 novembre 1994 e n. 41530 del 30 novembre 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con le quali viene rimodulato il piano di riparto 1993 a seguito della succitata sentenza della Corte costituzionale; Considerato che con la succitata nota n. 3451 il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali comunica che gli importi assegnati alle regioni per il 1993, con delibera 13 luglio 1993, sono gia' stati posti in pagamento nel maggio 1994; Ravvisata l'opportunita' di rimodulare la proposta di riparto dei fondi 1994 in funzione delle variazioni operate sul riparto 1993; Considerato che all'onere derivante dall'attuazione della legge n. 113/1992 pari a lire 5 miliardi per l'anno 1994 si provvede mediante l'apposito stanziamento iscritto nel capitolo 8253 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Considerato che su detto piano di riparto la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988 ha espresso il previsto parere nella seduta del 24 novembre 1994; Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Delibera: E' approvato, per l'attuazione degli interventi di cui alla legge n. 113/1992, il piano di riparto tra le regioni e le province autonome per l'anno 1994, integrato con le variazioni necessarie a corrispondere alle province autonome di Bolzano e Trento le quote spettanti per l'anno 1993, il cui riparto viene di conseguenza modificato come da tabella allegata. Roma, 10 gennaio 1995 Il Presidente delegato: PAGLIARINI Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1995 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 23