IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  13  luglio 1965, n. 825, concernente il regime di
imposizione fiscale dei prodotti oggetto di  monopolio  di  Stato,  e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  10  dicembre  1975, n. 724, che reca disposizioni
sull'importazione e  commercializzazione  all'ingrosso  dei  tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7  marzo  1985, n. 76, sul sistema di imposizione
fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 1989, n.  202,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 luglio 1989, n. 263,
che ha elevato dal 18 al 19 per  cento  l'aliquota  dell'imposta  sul
valore aggiunto;
  Visto  l'art.  1  della  legge  5  febbraio  1992, n. 81, che dal 1
gennaio 1993 ha elevato al  10%  l'aggio  ai  rivenditori  generi  di
monopolio;
  Visto   l'art.  28  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  che  fissa  al  57%
l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  gennaio  1994,  che  fissa  la
ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;
  Considerato  che  in  base  ai  dati   risultanti   dalle   vendite
dell'intero  territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei
monopoli di  Stato,  per  le  sigarette  la  classe  di  prezzo  piu'
richiesta  nel  corso  del  1994  e'  stata  quella di L. 155.000 per
chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe  di  prezzo
di sigarette si applica l'aliquota di base del 57 per cento, prevista
dall'art.  28,  comma  1,  del  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  Considerato che per le altre  sigarette  l'imposta  di  consumo  si
applica  in  base  ai  due  elementi, fisso e proporzionale, previsti
dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso  e'
pari  al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo
sulle sigarette della classe di prezzo  piu'  richiesta  (importo  di
base)  e  dell'ammontare  dell'imposta  sul valore aggiunto percepito
sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al  prezzo  di
vendita al pubblico e' pari all'incidenza percentuale dell'importo di
base,  diminuito  dell'elemento  fisso,  sul  prezzo  di  vendita  al
pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 9  della  legge  7  marzo  1985,  n.  76,  nella
allegata  tabella A, che sostituisce la tabella A allegata al decreto
ministeriale 3 gennaio 1994, e' fissata, a decorrere  dal  1  gennaio
1995,  la  ripartizione  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico delle
sigarette per chilogrammo convenzionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 febbraio 1995
                                                Il Ministro: FANTOZZI