IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la domanda di riconoscimento di Maria Luisa Rodriguez Montalvo, presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo; Rilevato che la migrante e' in possesso del titolo di "graduato social" conseguito presso la "Escuela Social di Saragoza (Spagna)" ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992; Visto il parere del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica secondo cui, anche se la formazione complessiva della migrante comparata alla formazione del consulente del lavoro italiano e' corrispondente per contenuti didattici, le discipline giuridiche spagnole tuttavia presentano sostanziali difformita' di contenuto rispetto alle analoghe discipline italiane; Vista l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi del 14 aprile 1994, di riconoscere il titolo subordinatamente all'applicazione di misure compensative ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115; Ritenuto pertanto il caso previsto alla lettera a), comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115; Vista la scelta della migrante di optare per il tirocinio di adattamento ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 115; Decreta: Il titolo di Maria Luisa Rodriguez Montalvo, nata a Lagrono (Spagna) il 7 marzo 1957, cittadina spagnola, di "Graduato social" rilasciato dalla Escuela Social di Saragoza (Spagna) e' riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei consulenti del lavoro. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento collaborando con continuita' allo studio di un consulente del lavoro iscritto all'albo da almeno cinque anni per un periodo di dodici mesi. Il tirocinio di adattamento e' l'istituto in forza del quale un consulente del lavoro ammette il tirocinante a frequentare il proprio studio al fine di acquisire le nozioni professionali idonee ad esercitare la professione in Italia. Il tirocinio deve essere svolto con anzianita', diligenza, dignita', lealta' e riservatezza, presso lo studio e sotto il controllo di un consulente del lavoro, compiendo le attivita' proprie della professione, secondo le modalita' fissate da regolamento ad hoc. Il tirocinante e il professionista sono sottoposti ad obblighi i cui contenuti sono stabiliti nel regolamento. E' compito dei consigli provinciali degli ordini vigilare sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti. Ciascun consiglio provinciale dei consulenti del lavoro provvede ad istituire il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che muniti del decreto di riconoscimento del titolo di cui all'art. 1 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 115/1992 intendono svolgere il tirocinio di adattamento. Costoro sono iscritti a domanda e previa certificazione del consulente del lavoro di cui frequentano lo studio in un apposito registro tenuto dal consiglio provinciale dell'ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza. Il periodo di tirocinio si computa dalla data della deliberazione con cui il consiglio provinciale ha ordinato l'iscrizione nel registro. A richiesta del tirocinante, il consiglio provinciale dell'ordine rilascia un certificato di compimento del tirocinio ai fini dell'iscrizione all'albo professionale. Roma, 13 febbraio 1995 Il direttore generale: ROVELLO