IL DIRETTORE GENERALE
                         DEGLI AFFARI CIVILI
                     E DELLE LIBERE PROFESSIONI
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della direttiva n. 89/48 CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n. 29;
  Vista  la  domanda  di  riconoscimento  di  Maria  Luisa  Rodriguez
Montalvo,  presentata  ai  sensi  dell'art.  12  del  citato  decreto
legislativo;
  Rilevato  che  la  migrante  e' in possesso del titolo di "graduato
social" conseguito presso la "Escuela Social di Saragoza (Spagna)" ai
sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto il parere del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  secondo  cui,  anche  se  la  formazione
complessiva della migrante comparata alla formazione  del  consulente
del  lavoro  italiano  e'  corrispondente per contenuti didattici, le
discipline  giuridiche  spagnole  tuttavia   presentano   sostanziali
difformita' di contenuto rispetto alle analoghe discipline italiane;
  Vista  l'intesa raggiunta dalla conferenza di servizi del 14 aprile
1994, di riconoscere il titolo subordinatamente  all'applicazione  di
misure  compensative  ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.
115;
  Ritenuto pertanto il  caso  previsto  alla  lettera  a),  comma  1,
dell'art. 6 del decreto legislativo n. 115;
  Vista  la  scelta  della  migrante  di  optare  per il tirocinio di
adattamento ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  Il titolo  di  Maria  Luisa  Rodriguez  Montalvo,  nata  a  Lagrono
(Spagna)  il  7  marzo 1957, cittadina spagnola, di "Graduato social"
rilasciato dalla Escuela Social di Saragoza (Spagna) e'  riconosciuto
quale  titolo  abilitante  per  l'iscrizione  in  Italia all'albo dei
consulenti del lavoro.
  Il riconoscimento e' subordinato al superamento di un tirocinio  di
adattamento collaborando con continuita' allo studio di un consulente
del  lavoro iscritto all'albo da almeno cinque anni per un periodo di
dodici mesi.
  Il tirocinio di adattamento e' l'istituto in  forza  del  quale  un
consulente del lavoro ammette il tirocinante a frequentare il proprio
studio  al  fine  di  acquisire  le  nozioni  professionali idonee ad
esercitare la professione in Italia.
  Il  tirocinio  deve  essere  svolto  con   anzianita',   diligenza,
dignita',  lealta'  e  riservatezza,  presso  lo  studio  e  sotto il
controllo di un consulente del lavoro, compiendo le attivita' proprie
della professione, secondo le modalita'  fissate  da  regolamento  ad
hoc.
  Il  tirocinante  e  il professionista sono sottoposti ad obblighi i
cui contenuti sono stabiliti nel regolamento.
  E'  compito  dei  consigli  provinciali   degli   ordini   vigilare
sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei tirocinanti.
  Ciascun consiglio provinciale dei consulenti del lavoro provvede ad
istituire  il  registro  dei  tirocinanti  nel  quale  devono  essere
iscritti coloro che muniti del decreto di riconoscimento  del  titolo
di  cui  all'art.  1 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 115/1992
intendono svolgere il tirocinio di adattamento. Costoro sono iscritti
a domanda e previa certificazione del consulente del  lavoro  di  cui
frequentano  lo  studio  in un apposito registro tenuto dal consiglio
provinciale dell'ordine nella cui circoscrizione hanno la residenza.
  Il periodo di tirocinio si computa dalla data  della  deliberazione
con  cui  il  consiglio  provinciale  ha  ordinato  l'iscrizione  nel
registro. A  richiesta  del  tirocinante,  il  consiglio  provinciale
dell'ordine  rilascia  un  certificato di compimento del tirocinio ai
fini dell'iscrizione all'albo professionale.
   Roma, 13 febbraio 1995
                                       Il direttore generale: ROVELLO