IL MINISTRO DELLA DIFESA
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5  luglio 1986, n. 342, concernente aumento delle
paghe nette giornaliere spettanti  ai  graduati  ed  ai  militari  di
truppa  in  servizio di leva, che autorizza il Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro del tesoro,  ad  aggiornare  annualmente,
con  propri  decreti,  le  misure delle predette paghe sulla base del
tasso programmato di inflazione;
  Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1987, registrato  alla
Corte  dei  conti il 31 luglio 1987, registro n. 22 Difesa, foglio n.
217 personale militare;
  Visto il decreto interministeriale 1 giugno 1989,  registrato  alla
Corte  dei  conti il 12 luglio 1989, registro n. 28 Difesa, foglio n.
110;
  Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1990, registrato  alla
Corte  dei  conti il 10 luglio 1990, registro n. 27 Difesa, foglio n.
105;
  Visto il decreto interministeriale 16 maggio 1991, registrato  alla
Corte  dei  conti il 30 luglio 1991, registro n. 35 Difesa, foglio n.
124;
  Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992, registrato  alla
Corte  dei  conti  l'8  luglio 1992, registro n. 34 Difesa, foglio n.
166;
  Ravvisata la necessita' di provvedere all'aggiornamento per  l'anno
1994  delle  paghe  nette  giornaliere  spettanti al personale di cui
sopra;
  Considerata la percentuale di incremento corrispondente ai tassi di
inflazione programmati che sono stati rispettivamente per l'anno 1993
pari al 4,5 per cento e per l'anno 1994 pari al 3,5 per cento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella  I  annessa  alla
legge  5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1,
comma primo, della legge 5 luglio 1986,  n.  342,  e  successivamente
aggiornate  con  i decreti interministeriali 22 maggio 1987, 1 giugno
1989, 15 maggio 1990, 16 maggio 1991 e 27 giugno 1992,  sono  fissate
con decorrenza 1 luglio 1994, nelle seguenti misure:
Soldato, comune di 2a classe, aviere, obiettori
 di coscienza e vigili del fuoco ausiliari...........    L.   5.380
Caporale, comune di 1a classe, aviere scelto.........    "    5.918
Caporal maggiore, sottocapo, primo aviere............    "    6.456