IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, inerente il piano
triennale  di  sviluppo  della  Campania  ed  il  connesso   progamma
pluriennale   di   interventi  destinati  ad  affiancare  l'opera  di
ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 1980-1981  mediante
iniziative di rilancio dello sviluppo economico regionale;
  Viste le proprie deliberazioni 30 dicembre 1992, 28 dicembre 1993 e
del  13  aprile 1994, e' stato ridefinito il quadro finanziario ed e'
stata  regolata  l'attivita'  riguardante  la   messa   a   punto   e
l'attuazione  del  piano  e del programma in questione, incentrati su
progetti atti a rimuovere riconosciute condizioni  di  ostacolo  alla
ripresa dello sviluppo in Campania;
  Vista  in  particolare la deliberazione del 28 dicembre 1993 con la
quale il CIPE ha individuato le azioni per il rilancio dello sviluppo
ed ha disposto il conseguente  approntamento  dei  relativi  progetti
attuativi,   mirati   tra   l'altro   alla   salvaguardia   ed   alla
valorizzazione delle risorse naturali e dell'ambiente, da  perseguire
prioritariamente  attraverso  interventi  urgenti  di  bonifica  e di
valorizzazione  delle  aree  industriali  dismesse,  con  particolare
riferimento agli impianti a maggior rischio ambientale;
  Considerato  che  con  deliberazione  del  13  aprile 1994 il CIPE,
facendo seguito al richiamato atto 28 dicembre 1993, ha  disposto  la
messa  a punto del progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei
siti industriali dismessi nel  comprensorio  di  Bagnoli  in  Napoli,
assegnandone la responsabilita' all'Ilva in liquidazione S.p.a.;
  Considerato  che con la stessa deliberazione 13 aprile 1994 il CIPE
ha individuato,  tra  gli  interventi  immediatamente  avviabili,  il
progetto  della  Citta' della scienza, ad iniziativa della fondazione
Idis,  da  realizzarsi  nel   complesso   industriale   dismesso   ex
Federconsorzi nella medesima zona di Bagnoli;
  Preso  atto  che  i  soggetti  responsabili di cui al paragrafo che
precede hanno  provveduto  a  presentare  i  progetti  di  rispettivo
interesse  secondo quanto previsto al paragrafo 7 della deliberazione
CIPE 28 dicembre 1993;
  Visto il progetto predisposto  dall'Ilva  in  liquidazione  S.p.a.,
concernente   il   "Piano   di  recupero  ambientale  Progetto  delle
operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali  dismessi  nella
zona  ad  elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed
occupazionale di Bagnoli", al cui onere provvede  lo  Stato,  con  il
concorso  degli  investimenti  in atto a fini aziendali delle imprese
del  comparto  siderurgico  pubblico  operanti  nel  comprensorio  di
progetto  e  con l'apporto finanziario della Unione europea, progetto
alla cui attuazione provvede l'Ilva in liquidazione S.p.a.;
  Visto il progetto predisposto dalla fondazione Idis concernente  la
"Citta'  della  scienza",  il  cui onere e' ripartito fra il soggetto
attuatore, la regione Campania e lo Stato, con l'apporto  finanziario
dell'Unione europea, alla cui attuazione provvede la fondazione Idis;
  Considerato  che  nell'area  di  Bagnoli  si  rende  indispensabile
ripristinare  le  condizioni  ambientali   propedeutiche   per   ogni
possibile  iniziativa  di  riqualificazione  e  di  sviluppo e che le
anzidette  azioni  ed  interventi  disposti  dal  CIPE  rivestono  un
diretto,  rilevante  interesse a tale fine, consentendo la bonifica e
il  risanamento di una delle piu' vaste aree industriali dismesse nel
Mezzogiorno   e,   in   particolare,   nell'area   napoletana,   gia'
riconosciuta ad elevato rischio di crisi ambientale con deliberazione
del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1994;
  Ritenuto,  anche  sulla  scorta  del  positivo  avviso in tal senso
espresso  dal  Ministro  dell'ambiente,  che  la   bonifica   ed   il
risanamento  delle  aree  industriali  dismesse  di  Bagnoli,  vadano
proposti,  altresi',  quale  stralcio  del   complessivo   piano   di
disinquinamento  e risanamento dell'area a rischio della provincia di
Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge  8  luglio
1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989,
n. 305;
  Ricordato  che  in  considerazione  della grave crisi produttiva ed
occupazionale dell'area napoletana su iniziativa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri  -  Comitato  per  l'occupazione,  in  data  5
novembre  1993  e'  stato  sottoscritto un protocollo di intesa tra i
Ministri competenti e il  presidente  della  giunta  regionale  della
Campania,  nel  quale  si  prevedono  interventi  tesi al risanamento
ambientale, con priorita'  per  quelli  volti  alla  bonifica  ed  al
recupero,  tra  l'altro,  dell'area  di  Bagnoli,  ritenendo di dover
impegnare a tale scopo quota parte delle risorse del piano  triennale
di tutela dell'ambiente 1994-1996;
  Ricordato  anche  che,  con riferimento alla medesima situazione di
crisi, in data 9 marzo 1994 e' stato sottoscritto altro protocollo di
intesa su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri  tra
il  Ministro  del  lavoro,  la regione Campania, il comune di Napoli,
l'IRI a cui si collega il verbale di accordo intervenuto il 12  marzo
1994  tra  il Ministero del lavoro e le organizzazioni sindacali, nei
quali  atti  si  ribadisce  la  necessita'  di  procedere   all'avvio
immediato  delle attivita' di bonifica del comprensorio di Bagnoli ai
fini del risanamento ambientale e delle prospettive occupazionali per
un cospicuo numero di  lavoratori  che  attualmente  fruiscono  degli
interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni;
  Ritenuto  che  i progetti proposti corrispondono agli obiettivi, ai
criteri ed alle direttive di cui  alle  richiamate  deliberazioni  28
dicembre  1993 e 13 aprile 1994, anche sulla base del motivato parere
istruttorio espresso dal nucleo  di  valutazione  degli  investimenti
pubblici;
  Considerato che la regione Campania ha rappresentato l'opportunita'
che  le  risorse  per  il  programma pluriennale di interventi di cui
all'art. 4  della  legge  18  aprile  1984,  n.  80,  convergano  nel
programma  operativo  plurifondo  predisposto  dalla  regione  stessa
nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-99 - Obiettivo 1;
  Vista la decisione della commissione U.E. del 29 luglio  1994,  con
la  quale  e'  stato  approvato  il  predetto  quadro  comunitario di
sostegno 1994-99 - Obiettivo 1;
  Vista la deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993 con  la  quale  e'
stato approvato il programma triennale 1994-96 di tutela ambientale;
  Ritenuto  opportuno  per  l'attuazione  della  richiamata  legge n.
80/1984,  anche  ai  fini  di  un  piu'  proficuo  raccordo  tra   le
amministrazioni  interessate,  adeguare  ed integrare il procedimento
stabilito con le citate deliberazioni  del  28  dicembre  1993  e  13
aprile   1994,   con   particolare   riferimento   alle  esigenze  di
coordinamento  e  di  controllo  degli   interventi   e   di   attiva
partecipazione della regione Campania al procedimento messo in atto;
  Vista   la  delibera  CIPE  30  dicembre  1992  che,  tra  l'altro,
ridefinisce il  quadro  dei  finanziamenti  in  considerazione  delle
economie  di bilancio e delle riduzioni apportate alle autorizzazioni
di spesa di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 80/1984 e consente
l'impegnabilita' dello stanziamento di lire 65  miliardi  per  l'anno
1991,  subordinandone l'erogazione alla approvazione in sede CIPE del
nuovo programma di interventi;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica d'intesa con il Ministro dell'ambiente;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini e per gli effetti di cui alla legge 18 aprile 1984, n.
80:
    a)  e'   approvato   il   progetto   del   "Piano   di   recupero
ambientale-Progetto  delle  operazioni  tecniche di bonifica dei siti
industriali  dismessi  nella  zona  ad  elevato  rischio   ambientale
dell'area  di  crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli", per una
spesa complessiva di lire 343.136 milioni, concernente le  operazioni
di  smantellamento  degli  impianti e di risanamento ambientale. Alla
realizzazione delle operazioni di bonifica e  risanamento  ambientale
concorre  un  contributo pubblico per l'ammontare di 261.540 milioni,
ripartito per lire 90.000 milioni a carico dei fondi di cui  all'art.
7  della legge 28 agosto 1989, n. 305, come indicato nel seguito; per
80.000 milioni a carico dei fondi di cui alla legge 18  aprile  1984,
n.  80;  per la rimanente quota di lire 91.540 milioni a valere sulle
risorse derivanti dal cofinanziamento comunitario, come indicato  nel
seguito.   Alla   realizzazione   del  progetto  provvede  l'Ilva  in
liquidazione S.p.a. secondo le modalita' ed i termini  stabiliti  con
l'accordo di programma di cui al paragrafo 5;
    b)  e' approvato il progetto della "Citta' della scienza", per un
importo  complessivo  di  lire  104.811  milioni,  il  cui  onere  e'
ripartito  per  7.016  milioni  a  carico del soggetto attuatore; per
10.299 milioni a carico della regione Campania; per 38.599 milioni  a
carico  dei  fondi  di  cui  alla  legge 18 aprile 1984, n. 80, e per
48.897 milioni a valere sulle risorse derivanti  dal  cofinanziamento
comunitario,   come   indicato   nel   seguito.   Alla  realizzazione
dell'intervento provvede la fondazione Idis secondo le modalita' ed i
termini stabiliti con l'accordo di programma di cui al paragrafo 5.
  2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e'  impegnato  a  dar  corso  agli
adempimenti  di  competenza per l'adozione da parte del Consiglio dei
Ministri della deliberazione di approvazione del progetto di  cui  al
paragrafo  1  sub a), integrato con le idonee specifiche tecniche per
la bonifica delle aree ai sensi della legge n. 305/1989, quale  parte
integrante,   a   stralcio,  del  piano  di  disinquinamento  per  il
risanamento dell'area ad elevato rischio di  crisi  ambientale  della
provincia di Napoli.
  3.   Ai   fini  della  copertura  dei  fabbisogni  finanziari,  con
riferimento alle risorse di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28  agosto  1989,  n.
305,  l'importo  di  lire  90.000  milioni, a valere sulle risorse da
ripartire di cui alla tabella 4 del  programma  triennale  di  tutela
ambientale 1994-96, e' destinato al finanziamento del progetto di cui
sopra  per  l'area  di Bagnoli. La presente deliberazione costituisce
modifica ed aggiornamento dell'anzidetto programma triennale  approva
con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1993.
  4.  Ai  fini  dell'attivazione  del cofinanziamento comunitario, le
risorse a carico del bilancio  dello  Stato  indicate  al  precedente
paragrafo  e  quelle  relative  ai fondi di cui alla legge n. 80/1984
convergono negli stanziamenti destinati all'attuazione del  programma
operativo  plurifondo 1994-1999 della Campania, restando finalizzati,
quali misure integrative di sostegno, alla realizzazione dei progetti
di cui al paragrafo 1.
  5. All'attuazione degli interventi di cui al paragrafo  1  ed  alle
attivita'  di  controllo  e  di  supporto  si  provvede sulla base di
apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti di cui  alla
legge 7 agosto 1990, n. 241, nel quale sono disciplinate le attivita'
e gli impegni dei soggetti istituzionali e dei soggetti attuatori.
  6.  Il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione economica
predispone lo schema di accordo di programma che e' stipulato tra  il
Ministro  medesimo,  il  Ministro  dell'ambiente, il presidente della
giunta regionale della Campania, il  presidente  dell'amministrazione
provinciale  di  Napoli,  il  sindaco  di  Napoli, nonche' i soggetti
attuatori e quelli interessati dai singoli interventi.
  7. Lo schema di accordo di programma  e'  sottoposto  al  CIPE  dal
Ministro  del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con
il  Ministro  dell'ambiente.  In   detto   schema   si   provvede   a
disciplinare:
   le modalita' ed i vincoli per l'attuazione dei progetti;
   il controllo dell'attuazione dei progetti;
   le modalita' di corresponsione dei contributi pubblici;
   la  modalita' del recupero, per il progetto di cui al paragrafo 1,
lettera a), di tutto  o  parte  dei  contributi  pubblici,  anche  in
connessione con lo specifico regime di mercato delle aree bonificate,
a  compimento dell'intervento di risanamento, mediante sottoscrizione
di una apposita convenzione tra le imprese titolari della  proprieta'
e le amministrazioni eroganti i contributi pubblici;
   la concreta attuazione del cofinanziamento comunitario;
   le  modalita' del controllo dell'attuazione degli interventi ed il
funzionamento delle strutture di supporto e di vigilanza dell'accordo
di programma.
  Il Ministro del bilancio  e  della  programmazione  economica,  con
proprio  decreto,  d'intesa  con  il Ministro dell'ambiente, provvede
alla  costituzione  di  un  apposito  comitato   di   vigilanza   per
l'attuazione dell'accordo di programma.
  8.  Ai  fini  di  un  piu' proficuo raccordo tra le amministrazioni
interessate,  con   particolare   riferimento   alle   esigenze   del
coordinamento  e del controllo degli interventi, le deliberazioni del
28 dicembre 1993 e 13 aprile 1994 sono cosi' integrate e modificate:
    a) con riferimento  a  quanto  stabilito  al  paragrafo  7  della
deliberazione  CIPE del 28 dicembre 1993, i progetti per le azioni di
sviluppo  e  degli  interventi  sono  presentati  contestualmente  al
Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione  economica ed alla
regione Campania  che,  nei  successivi  trenta  giorni,  formula  le
proprie eventuali osservazioni;
    b) il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con
proprio  decreto, provvede alla riorganizzazione del comitato tecnico
di coordinamento di  cui  al  paragrafo  11  della  deliberazione  28
dicembre  1993 assicurando la presenza della regione Campania e delle
amministrazioni centrali dello Stato competenti;
    c) il comitato tecnico di coordinamento provvede, in particolare,
a  valutare  nel  loro  insieme  i  progetti delle azioni di sviluppo
elaborati a norma del paragrafo 3 della deliberazione CIPE 13  aprile
1994, ed a predisporre una relazione conclusiva riguardante le azioni
e gli interventi possibili, nonche' gli elementi economico-finanziari
di riferimento;
    d) per ciascun progetto di cui al paragrafo 3 della deliberazione
CIPE  13  aprile  1994 ovvero, se del caso, con riferimento a ciascun
accordo di programma per l'attuazione dei progetti, il  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione economica con proprio decreto puo'
costituire un apposito comitato tecnico per la vigilanza  formato  da
tre a sette componenti designati avendo riguardo alle amministrazioni
interessate,  tra  i  quali  un  componente  in  rappresentanza della
regione Campania;
    e) i comitati tecnici di vigilanza di cui alla lettera d):
    controllano la regolare messa a punto del progetto;
    assumono  iniziative  di  coordinamento  tra  le  amministrazioni
interessate;
    formulano proposte in merito agli aspetti attuativi del progetto;
    esercitano la vigilanza sulla regolare e tempestiva realizzazione
degli interventi;
    redigono  relazioni illustrative sull'andamento e sull'attuazione
del progetto e dei singoli interventi in cui esso si articola;
    forniscono al comitato  tecnico  di  coordinamento  gli  elementi
utili per l'assolvimento dei propri compiti;
    f)  con  i  decreti  previsti ai punti precedenti il Ministro del
bilancio e della programmazione economica stabilisce l'importo  e  le
modalita'  della  spesa  per il funzionamento del comitato tecnico di
coordinamento e dei comitati di vigilanza da porre a carico dei fondi
di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, entro  la  quota
della  riserva fissata al paragrafo 7 della deliberazione CIPE del 28
dicembre 1993.
  9. Con riferimento al piano di disinquinamento per  il  risanamento
ambientale  dell'area  di  Bagnoli da adottarsi con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'ambiente,  il
comitato tecnico di vigilanza, previsto per l'accordo di programma di
cui  al paragrafo 6, esercita le funzioni ed assolve ai compiti anche
ai fini della normativa sulla tutela dell'ambiente.
  10. Il Ministro del bilancio e della  programmazione  economica  e'
autorizzato  ad  erogare  l'importo  di  lire 65 miliardi di cui alla
citata delibera 30 dicembre 1992  nonche'  ad  assumere  l'impegno  a
disporre  la conseguente erogazione della disponibilita' 1993, pari a
lire 31 miliardi, e degli  anni  successivi,  fino  alla  concorrenza
dell'importo  complessivo  di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ed
in relazione agli stanziamenti autorizzati in bilancio.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI
 Registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1995
 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 18