IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu'  volte  reiterato  fino  al
decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  6,  della  citata  legge  n.
493/1993  che  fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove
opere pubbliche  salvo  autorizzazione  del  Ministro  del  bilancio,
sentito  il CIPE con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti
previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
  Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa  la
metodologia   e   le  procedure  per  il  rilascio  delle  suindicate
autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;
  Vista la nota in data 16 dicembre 1994,  prot.  n.  DV/639  con  la
quale  il  comitato  costituito  ai  sensi  delle disposizioni di cui
sopra,  nel  trasmettere  un  secondo  elenco   di   interventi   con
istruttoria in alcuni casi con esito favorevole, in altri negativo ed
in  altri  con  parere  sospensivo,  ha  fornito elementi conoscitivi
sull'andamento dei lavori svolti e, soprattutto, su alcune risultanze
emerse  dai  citati  lavori,   con   particolare   riferimento   alla
difficolta'     di     valutare     la     congruita'    dell'impegno
economico-finanziario in essi esposto;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                               Invita
il  comitato  istruttorio  di  cui  in  premessa  ad   esaminare   la
fattibilita'  di  definire  indicatori  e  parametri, da desumersi in
particolare  dagli  interventi  di  edilizia  economica  e  popolare,
utilizzabili quale elementi di raffronto per l'esame degli interventi
sottoposti  ad  autorizzazione  secondo quanto previsto dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493.
  Sui risultati di tale studio il comitato riferira' al CIPE  per  le
conseguenti determinazioni;
                               Esprime
                         il seguente parere:
  1.  I  comuni  di  cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad
utilizzare i fondi disponibili presso gli  stessi  comuni,  derivanti
dall'art.  3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e
gli  importi  indicati  e  con  rispetto  delle  eventuali   relative
prescrizioni formulate.
  Alla   realizzazione  delle  opere  i  comuni  dovranno  provvedere
mediante  espletamento  di  gare  da  effettuarsi  con  le  procedure
previste   dalle   vigenti  normative;  comunicheranno,  inoltre,  al
Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna  dei  lavori  da
effettuare   entro   centottanta   giorni  dalla  data  del  rilascio
dell'autorizzazione del Ministro del bilancio.
  Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente
interessato dovra'  darne  motivata  comunicazione  al  Ministro  del
bilancio   e   prospettare  una  diversa  utilizzazione  della  somma
relativa.
  2.  I  comuni  di  cui  all'allegato  2  non  sono  autorizzati  ad
utilizzare  i  fondi  di  cui trattasi per gli interventi, e relativi
importi, in esso indicati.
  3. Relativamente ai progetti di cui all'allegato 3, e' sospesa ogni
deliberazione   in   merito,   in   attesa   della   integrazione  di
documentazione, dei chiarimenti che il Comitato, di cui al precedente
punto 1, riterra' opportuno e  necessario  richiedere  nonche'  delle
valutazioni  conseguenziali ai risultati dell'indagine esplorativa di
cui al precedente punto 1.
   Roma, 11 gennaio 1995
                                   Il Presidente delegato: PAGLIARINI