IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge n. 101/1993 piu' volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493; Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministro del bilancio, sentito il CIPE con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76; Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE; Vista la nota in data 16 dicembre 1994, prot. n. DV/639 con la quale il comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra, nel trasmettere un secondo elenco di interventi con istruttoria in alcuni casi con esito favorevole, in altri negativo ed in altri con parere sospensivo, ha fornito elementi conoscitivi sull'andamento dei lavori svolti e, soprattutto, su alcune risultanze emerse dai citati lavori, con particolare riferimento alla difficolta' di valutare la congruita' dell'impegno economico-finanziario in essi esposto; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Invita il comitato istruttorio di cui in premessa ad esaminare la fattibilita' di definire indicatori e parametri, da desumersi in particolare dagli interventi di edilizia economica e popolare, utilizzabili quale elementi di raffronto per l'esame degli interventi sottoposti ad autorizzazione secondo quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Sui risultati di tale studio il comitato riferira' al CIPE per le conseguenti determinazioni; Esprime il seguente parere: 1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate. Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministro del bilancio la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministro del bilancio. Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovra' darne motivata comunicazione al Ministro del bilancio e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa. 2. I comuni di cui all'allegato 2 non sono autorizzati ad utilizzare i fondi di cui trattasi per gli interventi, e relativi importi, in esso indicati. 3. Relativamente ai progetti di cui all'allegato 3, e' sospesa ogni deliberazione in merito, in attesa della integrazione di documentazione, dei chiarimenti che il Comitato, di cui al precedente punto 1, riterra' opportuno e necessario richiedere nonche' delle valutazioni conseguenziali ai risultati dell'indagine esplorativa di cui al precedente punto 1. Roma, 11 gennaio 1995 Il Presidente delegato: PAGLIARINI