IL RETTORE
  Visto  l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con la quale e'
stata istituita la seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4 del decreto del Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto  il  decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992 con cui e'
stato recepito lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico  II"
di Napoli esistente alla data del 31 dicembre 1992;
  Visto  l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
  Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di  medicina  e
chirurgia  del  13 ottobre 1994 con cui e' stata proposta la modifica
allo  statuto  sopracitato  per  la   parte   concernente   l'azienda
universitaria policlinico;
  Vista la deliberazione del senato accademico del 21 ottobre 1994;
  Vista  la  deliberazione  del  consiglio  di amministrazione del 26
ottobre 1994;
  Riconosciuta la necessita' di approvare le  modifiche  proposte  in
deroga  al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 16 dicembre 1994;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione  universitaria  -
Ufficio I - prot. n. 16 del 18 gennaio 1995;
  Viste  le  ulteriori  deliberazioni del 25 gennaio e del 2 febbraio
1995 con cui gli organi accademici si sono  adeguati  al  parere  del
Consiglio   universitario   nazionale   e  al  contenuto  della  nota
ministeriale sopra indicata;
  Ritenuto che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,
relativa   all'attuazione  della  modifica  di  statuto  a  decorrere
dall'anno accademico  successivo  alla  sua  approvazione  non  trovi
applicazione  per la modifica di cui trattasi in quanto rientra in un
obbligo  derivante  da  espressa  disposizione  dettata  dal  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni,
nonche' dalla normativa regionale di rinvio che  fanno  obbligo  alle
universita'   di   trasformare  dal  1  gennaio  1995  i  policlinici
universitari in aziende ospedaliere;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Lo statuto della seconda  Universita'  degli  studi  di  Napoli  e'
ulteriormente modificato come segue:
                           Articolo unico
  All'art. 11 e' inserito, dopo il punto 8, il seguente periodo:
  La  seconda  Universita'  degli studi di Napoli comprende l'azienda
universitaria policlinico disciplinata dall'appendice  inserita  dopo
la facolta' di medicina e chirurgia.
  Dopo la sezione XIII e' inserita la sezione XIV:
                              Appendice
           STATUTO DELL'AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO
  Art.  1.  -  Il  policlinico  annesso  alla  facolta'  di  medina e
chirurgia della seconda Universita' degli  studi  di  Napoli  e'  una
azienda   dell'Universita'   dotata   di   autonomia   organizzativa,
amministrativa, patrimoniale e contabile.
  L'azienda   e'   costituita   con   decreto   del  rettore,  previa
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita'.
  Art. 2. - La gestione  dell'azienda  policlinico  e'  informata  al
principio  della  autonomia  economico-finanziaria e dei preventivi e
consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate.
  Art. 3. - Le  attivita'  sanitarie  della  seconda  Universita'  di
Napoli,  in  connessione  inscindibile  con  quelle  didattiche  e di
ricerca, vengono espletate nel policlinico annesso alla  facolta'  di
medicina e chirurgia.
  Mediante  apposite convenzioni o protocolli di intesa, esse possono
essere altresi' svolte in strutture sanitarie pubbliche o  private  o
enti  di  ricerca  per  le  finalita'  di  cui all'art. 6 del decreto
legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.
  Art. 4.  -  L'azienda  policlinico,  quale  azienda  della  seconda
Universita'  degli  studi  di  Napoli,  opera come organismo autonomo
sotto la vigilanza degli organi di governo della Universita' medesima
relativamente alla rispondenza dell'attivita' in  essa  svolta,  alle
esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo sulla base di linee di
indirizzo  generale indicate dal consiglio della facolta' di medicina
e chirurgia.
  Art. 5. - Gli organi dell'azienda policlinico sono:
    a) il consiglio direttivo;
    b) il presidente;
    c) il direttore amministrativo;
    d) il direttore sanitario;
    e) il collegio dei revisori;
    f) il nucleo di valutazione.
  Art. 6. - Il consiglio direttivo dell'azienda e' composto:
    a) dal presidente dell'azienda;
    b) dal preside della facolta' di medicina e chirurgia;
    c) da sei professori di ruolo eletti dal consiglio
della facolta' di medicina e chirurgia, secondo le norme contenute in
apposito regolamento;
    d) da quattro membri eletti, in seno alle rispettive categorie:
    due, tra i ricercatori universitari ed assistenti ordinari  della
facolta' di medicina e chirurgia;
    due,  tra  i  dipendenti non docenti dei ruoli tecnico-sanitario,
infermieristico  ed  amministrativo  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Alle   riunioni  del  consiglio  direttivo  partecipano,  con  voto
consultivo, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario.
  I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica per la intera
durata del consiglio, e non sono immediatamente rieleggibili.
  Art. 7. - Il  consiglio  direttivo  dell'azienda  e'  nominato  con
decreto del rettore e dura in carica cinque anni.
  Le  modalita'  di  individuazione  delle  componenti  elettive e il
funzionamento  del  consiglio  direttivo  vengono   disciplinati   da
appositi regolamenti.
  Art.  8.  -  Il  consiglio  direttivo  ha funzioni di consulenza in
materia di gestione ed in materia tecnico-sanitaria nei ruguardi  del
presidente e del direttore sanitario.
  In particolare il consiglio direttivo esprime parere in merito:
    a) ai provvedimenti di natura gestionale compresi quelli relativi
al  bilancio  annuale  di  previsione,  al bilancio pluriennale ed al
conto consuntivo;
    b) ai provvedimenti generali di natura finanziaria  da  adottarsi
da  parte  del  presidente per il corretto svolgimento dell'attivita'
dell'azienda;
    c) ai provvedimenti di acquisizione di  spazi,  di  modifiche  di
pianta  organica  del  personale relative alle esigenze assistenziali
dell'azienda;
    d) alle problematiche connesse all'applicazione dell'art.  4  del
decreto   ministeriale   25   marzo  1991  istitutivo  della  seconda
Universita' degli studi  di  Napoli,  per  l'adozione  da  parte  del
consiglio    di    amministrazione    dell'Ateneo    delle   relative
determinazioni, qualora quest'ultimo lo richieda;
    e) al regolamento per l'amministrazione,  la  contabilita'  e  la
finanza dell'azienda ai fini della sua emanazione.
  Il  consiglio  direttivo inoltre approva il regolamento di elezione
delle  proprie  componenti,  sentita  la  facolta'  di   medicina   e
chirurgia, e il proprio regolamento di funzionamento.
  Art.  9.  -  In  caso di inosservanza della regola del pareggio del
bilancio di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n.  502,  e  in caso di gravi disfunzioni amministrative, persistenti
pur dopo formale contestazione, si provvedera', da parte del rettore,
previa delibera del consiglio di amministrazione,  allo  scioglimento
del  consiglio  direttivo dell'azienda policlinico, ed alla nomina di
un commissario per un periodo non superiore a sei  mesi,  durante  il
quale verra' provveduto alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.
  Art.  10.  -  Il presidente dell'azienda e' un delegato del rettore
scelto  e  nominato  dallo  stesso,   per   un   periodo   di   tempo
corrispondente alla sua durata in carica, nell'ambito di una lista di
almeno  tre  e  non  piu' di cinque nominativi di professori di ruolo
dell'Ateneo  scelti  dal  consiglio  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia  e  a  cui  sia  riconosciuto,  con  delibera  motivata del
consiglio della  facolta'  medesima,  il  possesso  di  requisiti  di
esperienza  in incarichi direttivi o di conoscenze tecniche che siano
ritenuti sufficienti  a  determinare  la  idoneita'  ad  assumere  le
predette funzioni.
  Spetta al presidente dell'azienda:
    a)  rappresentare e dirigere l'azienda, curando i rapporti con le
altre istituzioni;
    b) convocare e presiedere il consiglio direttivo;
    c) adottare i necessari provvedimenti di natura  finanziaria  per
il corretto svolgimento dell'attivita' dell'azienda sentito il parere
del consiglio direttivo qualora si tratti di provvedimenti generali;
    d)  attuare gli indirizzi di organizzazione dell'azienda adottati
dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, compresi quelli
relativi  alle  necessita'  di  acquisizione  degli  spazi  ed   alle
modifiche  di  pianta  organica  del  personale, da sottoporre questi
ultimi, acquisito il parere del consiglio direttivo, al consiglio  di
amministrazione dell'universita' per l'approvazione definitiva;
    e)  predisporre  il  bilancio  annuale di previsione, il bilancio
pluriennale ed il conto consuntivo dell'azienda e procedere alla loro
approvazione sentito il consiglio direttivo;
    f)  predisporre,  sentito  il  consiglio direttivo, ed emanare il
regolamento per  l'amministrazione,  la  contabilita'  e  la  finanza
dell'azienda  con l'osservanza dei principi previsti dagli articoli 4
e 5 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni;
    g)   predisporre,   con   la   collaborazione    del    direttore
amministrativo   dell'azienda,   i   regolamenti  di  competenza  del
consiglio direttivo e le eventuali successive modifiche;
    h)   sentire    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative  sulle  materie  previste  dagli  accordi  di lavoro,
limitatamente agli aspetti assistenziali;
    i) emanare  con  proprio  decreto  i  regolamenti  approvati  dal
consiglio  direttivo.  Si  intendono altresi' demandate al presidente
dell'azienda policlinico tutte le competenze espressamente attribuite
o che saranno attribuite per legge al direttore generale dell'azienda
sanitaria locale.
  Nel caso di gravi e reiterate inadempienze  nello  svolgimento  dei
compiti  del  presidente,  ove  non  ricorrano  i  presupposti di cui
all'art. 9, la delega conferita dal rettore puo' venire revocata, con
provvedimento motivato da adottarsi previa delibera del consiglio  di
amministrazione  e  sentito il parere del consiglio della facolta' di
medicina e chirurgia. Con lo stesso provvedimento viene  attivata  la
procedura  per  il  rinnovo  della nomina secondo quanto stabilito al
primo comma; nelle more, la delega e' provvisoriamente conferita, per
non  oltre  tre  mesi,  al  preside  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art. 11. - Il direttore amministrativo dell'azienda e' nominato dal
rettore, su proposta del presidente dell'azienda.
  Nel  primo  quinquennio  di  applicazione  della presente normativa
l'incarico di  direttore  amministrativo  puo'  essere  conferito  al
dirigente   che   rivesta   la  carica  di  direttore  amministrativo
dell'Universita' che conserva le sue funzioni.
  Allo scadere del primo quinquennio, verra' valutata  dal  consiglio
di  amministrazione  della seconda Universita' degli studi di Napoli,
sentito il consiglio della  facolta'  di  medicina  e  chirurgia,  la
possibilita'  di  una  diversa  soluzione  organizzativa, nella quale
restino  comunque  garantite  le  esigenze  di   connessione   e   di
coordinamento
tra  le  funzioni di assistenza sanitaria e le funzioni istituzionali
di ricerca e didattica, proprie dell'Universita'. In tale ipotesi  il
direttore  amministrativo verra' nominato dal rettore su proposta del
presidente dell'azienda,  sentito  il  consiglio  della  facolta'  di
medicina  e  chirurgia,  con  rapporto di lavoro a tempo pieno, tra i
dirigenti della seconda Universita' di Napoli o di  altro  Ateneo,  o
tra  i laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano
compiuto il settantesimo anno di eta' e che abbiano svolto per almeno
cinque  anni  una  qualificata  attivita'  di  direzione  tecnica   o
amministrativa  in  enti  o  strutture pubbliche o private di media o
grande dimensione.
  Spetta al direttore amministrativo:
    a) dirigere i servizi amministrativi dell'azienda con conseguente
emanazione dei relativi atti;
    b) fornire pareri al  presidente  dell'azienda  su  problematiche
inerenti  ad aspetti dell'organizzazione dell'azienda aventi riflessi
finanziari;
    c)  coadiuvare  il  presidente dell'azienda nella predisposizione
dei regolamenti previsti nel presente statuto.
  Art. 12. - L'incarico di direttore amministrativo dell'azienda puo'
essere revocato con provvedimento motivato dal rettore a  seguito  di
proposta del consiglio direttivo per gravi disfunzioni nella gestione
dell'azienda o per altre gravi circostanze, debitamente accertate.
  Art.  13.  -  Il  direttore  sanitario  e'  nominato dal rettore su
proposta del presidente dell'azienda, tra cinque nominativi  proposti
dal  consiglio  della  facolta'  di  medicina e chirurgia. Egli viene
scelto tra persone in possesso dei requisiti previsti  dalla  vigente
normativa sanitaria o tra i professori di ruolo della facolta' e dura
in  carica  per  un  periodo  di  tempo corrispondente alla durata in
carica   del   presidente   dell'azienda.   Puo'   essere   rinnovato
nell'incarico ed altresi' motivatamente rimosso.
  Compete al direttore sanitario:
    a)   dirigere   i  servizi  sanitari  ai  fini  organizzativi  ed
igienico-sanitari;
    b) fornire pareri obbligatori al  presidente  dell'azienda  sugli
atti relativi alle materie di competenza.
  Art.  14.  -  Il  collegio  dei revisori e' nominato dal rettore su
proposta del presidente dell'azienda, sentito il consiglio direttivo,
e dura in carica cinque anni.
  La composizione del collegio e i relativi compiti sono disciplinati
nel regolamento  di  contabilita'  dell'azienda.  Le  competenze  del
collegio  dovranno essere determinate nell'osservanza dei principi di
cui al tredicesimo comma  dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.
502/1992, e successive modifica zioni.
  Art.  15.  -  Il nucleo di valutazione dell'azienda e' nominato dal
rettore e dura in carica cinque anni.
  Esso e' composto da tre  membri  anche  estranei  all'azienda,  che
siano   in   possesso   di   documentata   capacita'   ed  esperienza
professionale nell'ambito della gestione  degli  enti  pubblici:  uno
designato dal rettore, uno dal consiglio della facolta' di medicina e
chirurgia  ed  uno  dal  presidente dell'azienda sentito il consiglio
direttivo.
  I  compiti  del  nucleo  di  valutazione  sono   disciplinati   nel
regolamento di contabilita' dell'azienda.
  Art.  16.  -  Al  presidente,  al  direttore  amministrativo  ed al
direttore sanitario spetta una indennita' annua che tenga  conto  dei
compiti  assegnati,  dello  stipendio  statale  in  godimento  e  del
trattamento  economico  previsto  per   organi   svolgenti   analoghe
funzioni.
  Per  i  revisori  ed  i  componenti  del  nucleo  di valutazione e'
previsto un compenso annuo forfettario  adeguato  alle  funzioni  che
devono  svolgere nonche' un gettone di presenza per la partecipazione
alle adunanze del consiglio direttivo.
  Ai  componenti  del  consiglio  direttivo,   con   esclusione   del
presidente,  del  direttore amministrativo e del direttore sanitario,
spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del
consiglio direttivo.
  La  misura  delle  indennita'  e  dei  gettoni  di  presenza  sara'
determinata dal regolamento di contabilita'.
  Art.  17.  -  Al  personale docente e ricercatore della facolta' di
medicina e  chirurgia,  che  partecipa  alle  attivita'  dell'azienda
policlinico,  compete l'espletamento delle attivita' assistenziali in
stretta  correlazione  con  le  funzioni  didattiche  e  di   ricerca
scientifica.
  La    disciplina    relativa    allo   svolgimento   dell'attivita'
assistenziale ed alla  sua  compatibilita'  con  le  altre  attivita'
istituzionali del personale docente dovra' essere oggetto di apposito
regolamento  emanato  su  parere conforme del consiglio di facolta' e
del senato accademico.
  Nei confronti del personale docente e ricercatore e  del  personale
non docente che esplica attivita' assistenziale
per  il  policlinico, trovano applicazione rispettivamente l'art. 102
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e  l'art.  31
del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 761/1979, nonche' la
normativa sanitaria applicabile nel rispetto  dello  stato  giuridico
del predetto personale.
  All'atto   della  costituzione  dell'azienda  policlinico,  vengono
conservati  i  trattamenti  economici-assistenziali   del   personale
assegnato  all'azienda,  riconosciuti  con provvedimento formale o in
via di registrazione o registrati alla Corte  dei  conti,  in  quanto
compatibili con la normativa vigente.
  Art.  18.  -  All'atto della costituzione dell'azienda, il rettore,
previa ricognizione dell'esistente,  su  delibera  del  consiglio  di
amministrazione    dell'Universita',    individuera'   le   strutture
assistenziali che  andranno  a  far  parte  dell'azienda  policlinico
nonche'  il  personale  universitario  preposto  alle  stesse  per lo
svolgimento dei compiti assistenziali.
  Con analogo provvedimento il rettore su delibera del  consiglio  di
amministrazione   dell'Universita'   individuera'   i   beni   mobili
utilizzati dalle stesse strutture ai fini assistenziali.
  Art. 19. - Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti  dal
presente  statuto,  saranno  applicati  i  corrispondenti regolamenti
vigenti presso  la  seconda  Universita'  degli  studi  di  Napoli  e
riguardanti la gestione del policlinico.
  Per quanto riguarda il regolamento di elezione delle componenti del
consiglio  direttivo dell'azienda, esso, in prima applicazione, sara'
deliberato  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'  su
proposta della facolta' di medicina e chirurgia.
  Resta  altresi'  valido il nucleo di valutazione dell'attivita' del
policlinico fino allo scadere del mandato,  qualora  esso  sia  stato
costituito prima dell'attuazione dell'azienda.
  Art.  20.  -  All'atto  di  costituzione  dell'azienda  si  intende
decaduta la delegazione per la gestione del bilancio del  policlinico
di cui all'art. 18 della legge n. 705/1985.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore  dal  giorno della sua
pubblicazione.
   Napoli, 10 febbraio 1995
                                                  Il rettore: MANCINO