IL RETTORE Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con la quale e' stata istituita la seconda Universita' degli studi di Napoli; Visto l'art. 4 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991; Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992 con cui e' stato recepito lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli esistente alla data del 31 dicembre 1992; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Vista la deliberazione del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 13 ottobre 1994 con cui e' stata proposta la modifica allo statuto sopracitato per la parte concernente l'azienda universitaria policlinico; Vista la deliberazione del senato accademico del 21 ottobre 1994; Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 26 ottobre 1994; Riconosciuta la necessita' di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 16 dicembre 1994; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento istruzione universitaria - Ufficio I - prot. n. 16 del 18 gennaio 1995; Viste le ulteriori deliberazioni del 25 gennaio e del 2 febbraio 1995 con cui gli organi accademici si sono adeguati al parere del Consiglio universitario nazionale e al contenuto della nota ministeriale sopra indicata; Ritenuto che la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativa all'attuazione della modifica di statuto a decorrere dall'anno accademico successivo alla sua approvazione non trovi applicazione per la modifica di cui trattasi in quanto rientra in un obbligo derivante da espressa disposizione dettata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' dalla normativa regionale di rinvio che fanno obbligo alle universita' di trasformare dal 1 gennaio 1995 i policlinici universitari in aziende ospedaliere; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Decreta: Lo statuto della seconda Universita' degli studi di Napoli e' ulteriormente modificato come segue: Articolo unico All'art. 11 e' inserito, dopo il punto 8, il seguente periodo: La seconda Universita' degli studi di Napoli comprende l'azienda universitaria policlinico disciplinata dall'appendice inserita dopo la facolta' di medicina e chirurgia. Dopo la sezione XIII e' inserita la sezione XIV: Appendice STATUTO DELL'AZIENDA UNIVERSITARIA POLICLINICO Art. 1. - Il policlinico annesso alla facolta' di medina e chirurgia della seconda Universita' degli studi di Napoli e' una azienda dell'Universita' dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'azienda e' costituita con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 2. - La gestione dell'azienda policlinico e' informata al principio della autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basati sulle prestazioni effettuate. Art. 3. - Le attivita' sanitarie della seconda Universita' di Napoli, in connessione inscindibile con quelle didattiche e di ricerca, vengono espletate nel policlinico annesso alla facolta' di medicina e chirurgia. Mediante apposite convenzioni o protocolli di intesa, esse possono essere altresi' svolte in strutture sanitarie pubbliche o private o enti di ricerca per le finalita' di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni. Art. 4. - L'azienda policlinico, quale azienda della seconda Universita' degli studi di Napoli, opera come organismo autonomo sotto la vigilanza degli organi di governo della Universita' medesima relativamente alla rispondenza dell'attivita' in essa svolta, alle esigenze didattiche e scientifiche dell'Ateneo sulla base di linee di indirizzo generale indicate dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 5. - Gli organi dell'azienda policlinico sono: a) il consiglio direttivo; b) il presidente; c) il direttore amministrativo; d) il direttore sanitario; e) il collegio dei revisori; f) il nucleo di valutazione. Art. 6. - Il consiglio direttivo dell'azienda e' composto: a) dal presidente dell'azienda; b) dal preside della facolta' di medicina e chirurgia; c) da sei professori di ruolo eletti dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, secondo le norme contenute in apposito regolamento; d) da quattro membri eletti, in seno alle rispettive categorie: due, tra i ricercatori universitari ed assistenti ordinari della facolta' di medicina e chirurgia; due, tra i dipendenti non docenti dei ruoli tecnico-sanitario, infermieristico ed amministrativo della facolta' di medicina e chirurgia. Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano, con voto consultivo, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario. I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica per la intera durata del consiglio, e non sono immediatamente rieleggibili. Art. 7. - Il consiglio direttivo dell'azienda e' nominato con decreto del rettore e dura in carica cinque anni. Le modalita' di individuazione delle componenti elettive e il funzionamento del consiglio direttivo vengono disciplinati da appositi regolamenti. Art. 8. - Il consiglio direttivo ha funzioni di consulenza in materia di gestione ed in materia tecnico-sanitaria nei ruguardi del presidente e del direttore sanitario. In particolare il consiglio direttivo esprime parere in merito: a) ai provvedimenti di natura gestionale compresi quelli relativi al bilancio annuale di previsione, al bilancio pluriennale ed al conto consuntivo; b) ai provvedimenti generali di natura finanziaria da adottarsi da parte del presidente per il corretto svolgimento dell'attivita' dell'azienda; c) ai provvedimenti di acquisizione di spazi, di modifiche di pianta organica del personale relative alle esigenze assistenziali dell'azienda; d) alle problematiche connesse all'applicazione dell'art. 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1991 istitutivo della seconda Universita' degli studi di Napoli, per l'adozione da parte del consiglio di amministrazione dell'Ateneo delle relative determinazioni, qualora quest'ultimo lo richieda; e) al regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza dell'azienda ai fini della sua emanazione. Il consiglio direttivo inoltre approva il regolamento di elezione delle proprie componenti, sentita la facolta' di medicina e chirurgia, e il proprio regolamento di funzionamento. Art. 9. - In caso di inosservanza della regola del pareggio del bilancio di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in caso di gravi disfunzioni amministrative, persistenti pur dopo formale contestazione, si provvedera', da parte del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, allo scioglimento del consiglio direttivo dell'azienda policlinico, ed alla nomina di un commissario per un periodo non superiore a sei mesi, durante il quale verra' provveduto alla nomina di un nuovo consiglio direttivo. Art. 10. - Il presidente dell'azienda e' un delegato del rettore scelto e nominato dallo stesso, per un periodo di tempo corrispondente alla sua durata in carica, nell'ambito di una lista di almeno tre e non piu' di cinque nominativi di professori di ruolo dell'Ateneo scelti dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia e a cui sia riconosciuto, con delibera motivata del consiglio della facolta' medesima, il possesso di requisiti di esperienza in incarichi direttivi o di conoscenze tecniche che siano ritenuti sufficienti a determinare la idoneita' ad assumere le predette funzioni. Spetta al presidente dell'azienda: a) rappresentare e dirigere l'azienda, curando i rapporti con le altre istituzioni; b) convocare e presiedere il consiglio direttivo; c) adottare i necessari provvedimenti di natura finanziaria per il corretto svolgimento dell'attivita' dell'azienda sentito il parere del consiglio direttivo qualora si tratti di provvedimenti generali; d) attuare gli indirizzi di organizzazione dell'azienda adottati dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, compresi quelli relativi alle necessita' di acquisizione degli spazi ed alle modifiche di pianta organica del personale, da sottoporre questi ultimi, acquisito il parere del consiglio direttivo, al consiglio di amministrazione dell'universita' per l'approvazione definitiva; e) predisporre il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale ed il conto consuntivo dell'azienda e procedere alla loro approvazione sentito il consiglio direttivo; f) predisporre, sentito il consiglio direttivo, ed emanare il regolamento per l'amministrazione, la contabilita' e la finanza dell'azienda con l'osservanza dei principi previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni; g) predisporre, con la collaborazione del direttore amministrativo dell'azienda, i regolamenti di competenza del consiglio direttivo e le eventuali successive modifiche; h) sentire le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sulle materie previste dagli accordi di lavoro, limitatamente agli aspetti assistenziali; i) emanare con proprio decreto i regolamenti approvati dal consiglio direttivo. Si intendono altresi' demandate al presidente dell'azienda policlinico tutte le competenze espressamente attribuite o che saranno attribuite per legge al direttore generale dell'azienda sanitaria locale. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze nello svolgimento dei compiti del presidente, ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 9, la delega conferita dal rettore puo' venire revocata, con provvedimento motivato da adottarsi previa delibera del consiglio di amministrazione e sentito il parere del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Con lo stesso provvedimento viene attivata la procedura per il rinnovo della nomina secondo quanto stabilito al primo comma; nelle more, la delega e' provvisoriamente conferita, per non oltre tre mesi, al preside della facolta' di medicina e chirurgia. Art. 11. - Il direttore amministrativo dell'azienda e' nominato dal rettore, su proposta del presidente dell'azienda. Nel primo quinquennio di applicazione della presente normativa l'incarico di direttore amministrativo puo' essere conferito al dirigente che rivesta la carica di direttore amministrativo dell'Universita' che conserva le sue funzioni. Allo scadere del primo quinquennio, verra' valutata dal consiglio di amministrazione della seconda Universita' degli studi di Napoli, sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, la possibilita' di una diversa soluzione organizzativa, nella quale restino comunque garantite le esigenze di connessione e di coordinamento tra le funzioni di assistenza sanitaria e le funzioni istituzionali di ricerca e didattica, proprie dell'Universita'. In tale ipotesi il direttore amministrativo verra' nominato dal rettore su proposta del presidente dell'azienda, sentito il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia, con rapporto di lavoro a tempo pieno, tra i dirigenti della seconda Universita' di Napoli o di altro Ateneo, o tra i laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il settantesimo anno di eta' e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. Spetta al direttore amministrativo: a) dirigere i servizi amministrativi dell'azienda con conseguente emanazione dei relativi atti; b) fornire pareri al presidente dell'azienda su problematiche inerenti ad aspetti dell'organizzazione dell'azienda aventi riflessi finanziari; c) coadiuvare il presidente dell'azienda nella predisposizione dei regolamenti previsti nel presente statuto. Art. 12. - L'incarico di direttore amministrativo dell'azienda puo' essere revocato con provvedimento motivato dal rettore a seguito di proposta del consiglio direttivo per gravi disfunzioni nella gestione dell'azienda o per altre gravi circostanze, debitamente accertate. Art. 13. - Il direttore sanitario e' nominato dal rettore su proposta del presidente dell'azienda, tra cinque nominativi proposti dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia. Egli viene scelto tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sanitaria o tra i professori di ruolo della facolta' e dura in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata in carica del presidente dell'azienda. Puo' essere rinnovato nell'incarico ed altresi' motivatamente rimosso. Compete al direttore sanitario: a) dirigere i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari; b) fornire pareri obbligatori al presidente dell'azienda sugli atti relativi alle materie di competenza. Art. 14. - Il collegio dei revisori e' nominato dal rettore su proposta del presidente dell'azienda, sentito il consiglio direttivo, e dura in carica cinque anni. La composizione del collegio e i relativi compiti sono disciplinati nel regolamento di contabilita' dell'azienda. Le competenze del collegio dovranno essere determinate nell'osservanza dei principi di cui al tredicesimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modifica zioni. Art. 15. - Il nucleo di valutazione dell'azienda e' nominato dal rettore e dura in carica cinque anni. Esso e' composto da tre membri anche estranei all'azienda, che siano in possesso di documentata capacita' ed esperienza professionale nell'ambito della gestione degli enti pubblici: uno designato dal rettore, uno dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia ed uno dal presidente dell'azienda sentito il consiglio direttivo. I compiti del nucleo di valutazione sono disciplinati nel regolamento di contabilita' dell'azienda. Art. 16. - Al presidente, al direttore amministrativo ed al direttore sanitario spetta una indennita' annua che tenga conto dei compiti assegnati, dello stipendio statale in godimento e del trattamento economico previsto per organi svolgenti analoghe funzioni. Per i revisori ed i componenti del nucleo di valutazione e' previsto un compenso annuo forfettario adeguato alle funzioni che devono svolgere nonche' un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio direttivo. Ai componenti del consiglio direttivo, con esclusione del presidente, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze del consiglio direttivo. La misura delle indennita' e dei gettoni di presenza sara' determinata dal regolamento di contabilita'. Art. 17. - Al personale docente e ricercatore della facolta' di medicina e chirurgia, che partecipa alle attivita' dell'azienda policlinico, compete l'espletamento delle attivita' assistenziali in stretta correlazione con le funzioni didattiche e di ricerca scientifica. La disciplina relativa allo svolgimento dell'attivita' assistenziale ed alla sua compatibilita' con le altre attivita' istituzionali del personale docente dovra' essere oggetto di apposito regolamento emanato su parere conforme del consiglio di facolta' e del senato accademico. Nei confronti del personale docente e ricercatore e del personale non docente che esplica attivita' assistenziale per il policlinico, trovano applicazione rispettivamente l'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979, nonche' la normativa sanitaria applicabile nel rispetto dello stato giuridico del predetto personale. All'atto della costituzione dell'azienda policlinico, vengono conservati i trattamenti economici-assistenziali del personale assegnato all'azienda, riconosciuti con provvedimento formale o in via di registrazione o registrati alla Corte dei conti, in quanto compatibili con la normativa vigente. Art. 18. - All'atto della costituzione dell'azienda, il rettore, previa ricognizione dell'esistente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita', individuera' le strutture assistenziali che andranno a far parte dell'azienda policlinico nonche' il personale universitario preposto alle stesse per lo svolgimento dei compiti assistenziali. Con analogo provvedimento il rettore su delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' individuera' i beni mobili utilizzati dalle stesse strutture ai fini assistenziali. Art. 19. - Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dal presente statuto, saranno applicati i corrispondenti regolamenti vigenti presso la seconda Universita' degli studi di Napoli e riguardanti la gestione del policlinico. Per quanto riguarda il regolamento di elezione delle componenti del consiglio direttivo dell'azienda, esso, in prima applicazione, sara' deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta della facolta' di medicina e chirurgia. Resta altresi' valido il nucleo di valutazione dell'attivita' del policlinico fino allo scadere del mandato, qualora esso sia stato costituito prima dell'attuazione dell'azienda. Art. 20. - All'atto di costituzione dell'azienda si intende decaduta la delegazione per la gestione del bilancio del policlinico di cui all'art. 18 della legge n. 705/1985. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione. Napoli, 10 febbraio 1995 Il rettore: MANCINO