IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la  direttiva  del  18  novembre  1994,  recante  "Criteri  e
procedure  per  le  dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli
enti conferenti  di  cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo  20
novembre  1990,  n.  356, nonche' per la diversificazione del rischio
degli investimenti effettuati dagli stessi enti";
  Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza  del
quale  gli  enti  conferenti,  entro  il  31  marzo 1995, adottano un
regolamento che deve contenere, tra l'altro:
   i criteri per l'assegnazione  dei  fondi  da  erogare  ai  singoli
settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto;
   i  criteri  per  la  scelta, all'interno dei settori di intervento
prescelti, dei singoli progetti da finanziare;
   la previsione dell'incarico ad esperti esterni della
valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione;
   l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un  resoconto
annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti;
  Visto  l'art.  6  della richiamata direttiva in forza del quale gli
enti conferenti presentano al Ministero del tesoro  entro  lo  stesso
termine del 31 marzo 1995 le modifiche statutarie riguardanti:
    a)   il   riassetto   organizzativo  dell'ente,  con  particolare
riferimento  alla  composizione  degli  organi  collegiali  che  deve
favorire  una maggiore rappresentativita' degli interessi connessi ai
settori di intervento prescelti;
    b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota  dei  redditi
derivanti  dalle  partecipazioni  nelle  societa' conferitarie per la
costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1,  lettera  d),
del  decreto-legislativo  20 novembre 1990, n. 356. La quota non puo'
essere  fissata  in  un  valore  inferiore  al  10%  finche'   l'ente
conferente mantiene il controllo della societa' conferitaria;
  Attesa  l'opportunita'  di prorogare i termini ora previsti al fine
di consentire agli enti interessati di disporre dei  necessari  tempi
tecnici   per  l'assunzione  delle  determinazioni  finalizzate  alla
emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie;
  Dovendosi provvedere alla modifica  degli  articoli  5  e  6  della
cennata direttiva del 18 novembre 1994;
                              E M A N A
                       la seguente direttiva:
  I  termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18
novembre 1994 indicata nel preambolo  sono  prorogati  al  30  giugno
1995,  salva  la  possibilita'  di  accordare  ulteriori  proroghe in
relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni.
   Roma, 20 febbraio 1995
                                                    Il Ministro: DINI