IL MINISTRO DEL TESORO Vista la direttiva del 18 novembre 1994, recante "Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti"; Visto in particolare l'art. 5 della cennata direttiva in forza del quale gli enti conferenti, entro il 31 marzo 1995, adottano un regolamento che deve contenere, tra l'altro: i criteri per l'assegnazione dei fondi da erogare ai singoli settori di intervento nell'ambito di quelli previsti dallo statuto; i criteri per la scelta, all'interno dei settori di intervento prescelti, dei singoli progetti da finanziare; la previsione dell'incarico ad esperti esterni della valutazione di merito sui progetti di maggiore dimensione; l'obbligo in capo agli enti conferenti di pubblicare un resoconto annuale dei progetti finanziati e dei risultati ottenuti; Visto l'art. 6 della richiamata direttiva in forza del quale gli enti conferenti presentano al Ministero del tesoro entro lo stesso termine del 31 marzo 1995 le modifiche statutarie riguardanti: a) il riassetto organizzativo dell'ente, con particolare riferimento alla composizione degli organi collegiali che deve favorire una maggiore rappresentativita' degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti; b) l'eventuale eliminazione o riduzione della quota dei redditi derivanti dalle partecipazioni nelle societa' conferitarie per la costituzione della riserva di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), del decreto-legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La quota non puo' essere fissata in un valore inferiore al 10% finche' l'ente conferente mantiene il controllo della societa' conferitaria; Attesa l'opportunita' di prorogare i termini ora previsti al fine di consentire agli enti interessati di disporre dei necessari tempi tecnici per l'assunzione delle determinazioni finalizzate alla emanazione del regolamento e alle modifiche statutarie; Dovendosi provvedere alla modifica degli articoli 5 e 6 della cennata direttiva del 18 novembre 1994; E M A N A la seguente direttiva: I termini di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva emanata il 18 novembre 1994 indicata nel preambolo sono prorogati al 30 giugno 1995, salva la possibilita' di accordare ulteriori proroghe in relazione a casi singoli per motivate particolari ragioni. Roma, 20 febbraio 1995 Il Ministro: DINI