IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che prevede l'emanazione di
un  decreto  con  il  quale  stabilire per ciascuna specie animale il
numero dei capi che rientra nel limite di cui  alla  lettera  b)  del
comma  2  dello  stesso  articolo,  tenuto  conto della potenzialita'
produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a  seconda
della specie allevata;
  Visto  l'art.  78,  comma  2,  del predetto testo unico che prevede
l'emanazione di un decreto con il  quale  stabilire,  ai  fini  della
determinazione  del  reddito  derivante  dall'allevamento  di animali
eccedente il limite di cui alla lettera b) del  comma  2  del  citato
art.  29,  il  valore  medio del reddito agrario riferibile a ciascun
capo allevato entro il limite  suindicato,  nonche'  il  coefficiente
moltiplicatore  da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener
conto delle diverse incidenze dei costi;
 Considerato che, ai sensi del  comma  3  del  citato  art.  29,  con
decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  (ora  Ministro   delle   risorse
agricole,  alimentari  e forestali), e' stabilito per ciascuna specie
animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera
b) dello stesso art. 29;
  Considerato altresi' che, ai sensi del comma 2 del citato art.  78,
con  decreto  del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste  (ora  Ministro   delle   risorse
agricole,  alimentari e forestali), sono stabiliti, ogni due anni, il
valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78
e che pertanto occorre provvedere al riguardo;
                              Decreta:
                                Art. 1.
  Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui  alla  lettera  b)
del  comma  2  dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni
e  delle  unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata
e' stabilito in base alle  tabelle  numeri  1,  2  e  3  allegate  al
presente decreto di cui formano parte integrante.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 29 del testo unico delle  imposte  sui  redditi
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          917/1986, riguardante il reddito  agrario,  stabilisce,  al
          secondo comma, che:
             "Sono considerate attivita' agricole:
               a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno,
          alla silvicoltura e alla funghicoltura;
               b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per
          almeno  un  quarto  dal terreno e le attivita' dirette alla
          produzione di  vegetali  tramite  l'utilizzo  di  strutture
          fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
          alla  produzione  e'  coltivata  per  almeno  la  meta' del
          terreno su cui  la  produzione  insiste.  Con  decreto  del
          Ministro  delle  risorse  agricole, alimentari e forestali,
          d'intesa con il comitato di cui all'art. 2, comma 6,  della
          legge  4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con il Ministro
          delle finanze, sono definiti le coltivazioni industriali di
          vegetali e i requisiti delle strutture fisse e mobili;
               c)   le   attivita'   dirette   alla    manipolazione,
          trasformazione   e   alienazione  di  prodotti  agricoli  e
          zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
          nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la  tecnica
          che  lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
          per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
          di esso".