IL GOVERNATORE Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche; Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82; Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il proprio provvedimento 11 agosto 1994 (in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994); Dispone: Art. 1. A decorrere dal 22 febbraio 1995 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 7,50 per cento all'8,25 per cento. Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50 per cento.