IL GOVERNATORE
  Visti gli articoli 28 e  30  del  testo  unico  delle  leggi  sugli
istituti  di  emissione  e sulla circolazione dei biglietti di banca,
approvato con regio decreto 28 aprile  1910,  n.  204,  e  successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto  l'art.  25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con
regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive  modificazioni  e
integrazioni;
  Visto   il  proprio  provvedimento  11  agosto  1994  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A decorrere dal 22 febbraio 1995 la ragione  normale  dello  sconto
presso  la  Banca d'Italia e' variata dal 7,50 per cento all'8,25 per
cento.
  Per le operazioni relative alle cambiali agrarie  emesse  ai  sensi
dell'art.  43  del  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la
ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 5,50
per cento.