IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411, e 15 febbraio 1985, n. 25;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  27  dicembre 1994, n. 720, di
reiterazione e modifica dell'art. 80  del  decreto-legge  28  ottobre
1994,   n.   601,   concernente   la   nomina  di  un  amministratore
straordinario dell'Azienda autonoma di  assistenza  al  volo  per  il
traffico  aereo  generale con i poteri del presidente e del consiglio
di amministrazione nonche' la rappresentanza legale dell'azienda;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
4  novembre  1994 con il quale il generale s.a. (a) Stelio Nardini e'
stato nominato amministratore straordinario dell'A.A.A.V.T.A.G.;
  Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411/1977,  come
modificato   dalla   legge   n.   25/1985,   occorre  determinare  il
coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1995 dividendo i costi
che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo
generale prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi  di
assistenza  alla  navigazione  aerea  in rotta relativa all'attivita'
aerea internazionale per il numero delle unita' di servizio  previste
per tale tipo di attivita';
  Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, la tassa per i
servizi di assistenza in  rotta  ai  voli  nazionali  e'  determinata
secondo i criteri di cui alla legge n. 411/1977 come modificata dalla
legge n. 25/1985;
  Considerato  che  il  numero  delle unita' di servizio previste per
l'attivita' aerea internazionale per il 1995 e' pari a 3.544.813;
  Considerato che il numero delle unita'  di  servizio  previste  per
l'attivita' aerea nazionale e' pari a 821.328;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4
marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, per  la  tassa
di sorvolo nazionale, e' da calcolare il recupero dell'intero costo;
  Vista   la   delibera   n.   457/AS   adottata  dall'amministratore
straordinario dell'Azienda  autonoma  di  assistenza  al  volo  nella
seduta del 2 dicembre 1994;
  Udito  il  parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5
maggio 1976, n. 324;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 3 della legge  11  luglio  1977,  n.  411,  come
modificato  dall'art.  5  della  legge  15  febbraio  1985,  n. 25, e
dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il  costo
previsto  per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta
per l'attivita' aerea internazionale per l'anno 1995  e'  determinato
in L. 348.451.527.830.