IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Viste le leggi 11 luglio 1977, n. 411, e 15 febbraio 1985, n. 25; Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, di reiterazione e modifica dell'art. 80 del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, concernente la nomina di un amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione nonche' la rappresentanza legale dell'azienda; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 novembre 1994 con il quale il generale s.a. (a) Stelio Nardini e' stato nominato amministratore straordinario dell'A.A.A.V.T.A.G.; Considerato che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 411/1977, come modificato dalla legge n. 25/1985, occorre determinare il coefficiente unitario di tassazione per l'anno 1995 dividendo i costi che l'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale prevede di sostenere per tale anno per fornire i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta relativa all'attivita' aerea internazionale per il numero delle unita' di servizio previste per tale tipo di attivita'; Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 385; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e' determinata secondo i criteri di cui alla legge n. 411/1977 come modificata dalla legge n. 25/1985; Considerato che il numero delle unita' di servizio previste per l'attivita' aerea internazionale per il 1995 e' pari a 3.544.813; Considerato che il numero delle unita' di servizio previste per l'attivita' aerea nazionale e' pari a 821.328; Considerato che ai sensi dell'art. 5, punto 7, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge n. 160/1989, per la tassa di sorvolo nazionale, e' da calcolare il recupero dell'intero costo; Vista la delibera n. 457/AS adottata dall'amministratore straordinario dell'Azienda autonoma di assistenza al volo nella seduta del 2 dicembre 1994; Udito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, come modificato dall'art. 5 della legge 15 febbraio 1985, n. 25, e dell'art. 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, il costo previsto per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta per l'attivita' aerea internazionale per l'anno 1995 e' determinato in L. 348.451.527.830.