IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 febbraio 1995 e' pari a 17.842 miliardi; Decreta: Per il 28 febbraio 1995 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 29 febbraio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996. In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 16 puo' essere presentata per un importo pari a 3 miliardi. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro. Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 febbraio 1995, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 1995 p. Il direttore generale: PAOLILLO