AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Modifica dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (( 1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' )) (( sostituito dal seguente: )) (( "Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono )) (( competizioni agonistiche). - 1. Nei confronti delle persone )) (( che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui )) (( all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile )) (( 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di )) (( violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o )) (( che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o )) (( indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di )) (( accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche )) (( specificamente indicate nonche' a quelli, specificamente )) (( indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di )) (( coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. )) (( 2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto di cui al )) (( comma 1, il questore puo' prescrivere di comparire )) (( personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per )) (( il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in )) (( orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le )) (( competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. )) (( 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere )) (( dalla prima competizione successiva alla notifica )) (( all'interessato ed e' comunicata al procuratore della )) (( Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede )) (( l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga )) (( sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro )) (( quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la )) (( convalida al giudice per le indagini preliminari presso la )) (( pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia )) (( se la convalida non e' disposta nelle quarantotto ore )) (( successive. )) (( 4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso )) (( per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione )) (( dell'ordinanza. )) (( 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di )) (( cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e )) (( sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano )) (( mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, )) (( ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di )) (( archiviazione o sia concessa la riabilitazione. )) (( 6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 e' )) (( punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti )) (( delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 )) (( e' consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza )) (( di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i )) (( presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di )) (( cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, )) (( anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello )) (( stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in )) (( un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di )) (( competizioni agonistiche specificamente indicate. )) (( 7. Con la sentenza di condanna il giudice puo' disporre il )) (( divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di )) (( presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo )) (( svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate )) (( per un periodo da due mesi a due anni. il divieto e l'obbligo )) (( predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale )) (( della pena e di applicazione della pena su richiesta. )) (( 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo' )) (( autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a )) (( comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al )) (( comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel )) (( quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo )) (( svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche". )) Riferimenti normativi: - La legge n. 401/1989 reca: "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche". - Il primo e il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) cosi' dispongono: "Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abilitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro stumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". Il terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, di cui sopra, concede al questore la facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e al prefetto la facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. - Si trascrive il testo degli articoli 280, 282 e 283 del codice di procedura penale: "Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dall'art. 391 (riguardante l'udienza di convalida, n.d.r. ), le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni". "Art. 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). - 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato". "Art. 283 (Divieto e obbligo di dimora). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. 2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalita' del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora puo' essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune di abituale dimora. 3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorita' di polizia gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorita' le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti. 4. Il giudice puo', anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. 5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto e' possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua. 6. Dei provvedimenti del giudice e' data in ogni caso immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione". A norma dell'art. 274 del medesimo codice (richiamato nel comma 2 dell'art. 283 soprariportato) le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova; b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.