AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                      Modifica dell'articolo 6
                della legge 13 dicembre 1989, n. 401
(( 1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e'        ))
(( sostituito dal seguente:                                        ))
(( "Art. 6    (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono       ))
(( competizioni agonistiche). -    1. Nei confronti delle persone  ))
(( che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui  ))
(( all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile    ))
(( 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di   ))
(( violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o   ))
(( che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o   ))
(( indotto alla violenza, il questore puo' disporre il divieto di  ))
(( accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche   ))
(( specificamente indicate nonche' a quelli, specificamente        ))
(( indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di ))
(( coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.  ))
(( 2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto di cui al   ))
(( comma 1, il questore puo' prescrivere di comparire              ))
(( personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per  ))
(( il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in  ))
(( orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le      ))
(( competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.   ))
(( 3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere     ))
(( dalla prima competizione successiva alla notifica               ))
(( all'interessato ed e' comunicata al procuratore della           ))
(( Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede     ))
(( l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga       ))
(( sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro    ))
(( quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la  ))
(( convalida al giudice per le indagini preliminari presso la      ))
(( pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia ))
(( se la convalida non e' disposta nelle quarantotto ore           ))
(( successive.                                                     ))
(( 4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso    ))
(( per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione            ))
(( dell'ordinanza.                                                 ))
(( 5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di   ))
(( cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e  ))
(( sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano    ))
(( mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione,     ))
(( ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di             ))
(( archiviazione o sia concessa la riabilitazione.                 ))
(( 6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 e'       ))
(( punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti      ))
(( delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1   ))
(( e' consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza     ))
(( di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i         ))
(( presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di  ))
(( cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale,     ))
(( anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello      ))
(( stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in   ))
(( un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di       ))
(( competizioni agonistiche specificamente indicate.               ))
(( 7. Con la sentenza di condanna il giudice puo' disporre il      ))
(( divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di  ))
(( presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo       ))
(( svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate ))
(( per un periodo da due mesi a due anni. il divieto e l'obbligo   ))
(( predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale  ))
(( della pena e di applicazione della pena su richiesta.           ))
(( 8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo'          ))
(( autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a   ))
(( comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al ))
(( comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel   ))
(( quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo           ))
(( svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche".          ))
Riferimenti normativi:
             - La legge n. 401/1989 reca: "Interventi nel settore del
          giuoco   e  delle  scommesse  clandestini  e  tutela  della
          correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche".
             - Il primo e il secondo comma dell'art. 4 della legge n.
          110/1975 (Norme integrative della disciplina vigente per il
          controllo delle armi, delle munizioni  e  degli  esplosivi)
          cosi' dispongono:
             "Salve   le  autorizzazioni  previste  dal  terzo  comma
          dell'art. 42  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza   18   giugno   1931,   n.   773,   e  successive
          modificazioni, non  possono  essere  portati,  fuori  della
          propria  abilitazione  o  delle appartenenze di essa, armi,
          mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
             Senza giustificato motivo, non possono  portarsi,  fuori
          della  propria  abitazione  o  delle  appartenenze di essa,
          bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da  punta  o
          da  taglio  atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde,
          bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro stumento
          non  considerato  espressamente  come  arma  da  punta o da
          taglio, chiaramente utilizzabile,  per  le  circostanze  di
          tempo e di luogo, per l'offesa alla persona".
             Il  terzo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n.  773/1931,  di
          cui  sopra, concede al questore la facolta' di dare licenza
          per porto d'armi lunghe da fuoco e al prefetto la  facolta'
          di  concedere,  in  caso  di dimostrato bisogno, licenza di
          portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o  bastoni
          animati  la  cui  lama  non abbia una lunghezza inferiore a
          centimetri 65.
             - Si trascrive il testo degli articoli 280,  282  e  283
          del codice di procedura penale:
             "Art.  280  (Condizioni  di  applicabilita' delle misure
          coercitive). -  1.  Salvo  quanto  disposto  dall'art.  391
          (riguardante  l'udienza  di  convalida, n.d.r. ), le misure
          previste in  questo  capo  possono  essere  applicate  solo
          quando  si  procede  per  delitti  per  i  quali  la  legge
          stabilisce  la  pena  dell'ergastolo  o  della   reclusione
          superiore nel massimo a tre anni".
             "Art.   282   (Obbligo  di  presentazione  alla  polizia
          giudiziaria).  -  1.  Con  il  provvedimento  che   dispone
          l'obbligo  di  presentazione  alla  polizia giudiziaria, il
          giudice  prescrive  all'imputato  di   presentarsi   a   un
          determinato ufficio di polizia giudiziaria.
             2.  Il  giudice fissa i giorni e le ore di presentazione
          tenendo conto dell'attivita'  lavorativa  e  del  luogo  di
          abitazione dell'imputato".
             "Art.  283  (Divieto  e  obbligo di dimora). - 1. Con il
          provvedimento che dispone il divieto di dimora, il  giudice
          prescrive  all'imputato  di  non dimorare in un determinato
          luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice
          che procede.
             2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora,
          il giudice  prescrive  all'imputato  di  non  allontanarsi,
          senza   l'autorizzazione   del  giudice  che  procede,  dal
          territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di
          assicurare un piu' efficace controllo o quando il comune di
          dimora abituale non e' sede  di  ufficio  di  polizia,  dal
          territorio  di  una  frazione  del  predetto  comune  o dal
          territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di
          quest'ultimo. Se per la personalita' del soggetto o per  le
          condizioni  ambientali  la  permanenza  in  tali luoghi non
          garantisce adeguatamente  le  esigenze  cautelari  previste
          dall'art. 274, l'obbligo di dimora puo' essere disposto nel
          territorio   di   un  altro  comune  o  frazione  di  esso,
          preferibilmente  nella  provincia  e  comunque  nell'ambito
          della regione ove e' ubicato il comune di abituale dimora.
             3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica
          l'autorita'   di   polizia   alla   quale  l'imputato  deve
          presentarsi  senza  ritardo  e  dichiarare  il  luogo  dove
          fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere
          all'imputato  di  dichiarare  all'autorita'  di polizia gli
          orari e i luoghi in cui  sara'  quotidianamente  reperibile
          per  i  necessari  controlli,  con  obbligo  di  comunicare
          preventivamente  alla   stessa   autorita'   le   eventuali
          variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
             4.  Il  giudice  puo', anche con separato provvedimento,
          prescrivere    all'imputato     di     non     allontanarsi
          dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
          per le normali esigenze di lavoro.
             5.   Nel   determinare   i   limiti  territoriali  delle
          prescrizioni,  il  giudice   considera,   per   quanto   e'
          possibile,   le  esigenze  di  alloggio,  di  lavoro  e  di
          assistenza  dell'imputato.  Quando  si  tratta  di  persona
          tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un
          programma  terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di   una
          struttura  autorizzata,  il  giudice stabilisce i controlli
          necessari  per  accertare  che  il  programma  di  recupero
          prosegua.
             6.  Dei  provvedimenti  del giudice e' data in ogni caso
          immediata   comunicazione    all'autorita'    di    polizia
          competente,  che  ne  vigila  l'osservanza e fa rapporto al
          pubblico ministero di ogni infrazione".
             A norma dell'art. 274 del  medesimo  codice  (richiamato
          nel   comma  2  dell'art.  283  soprariportato)  le  misure
          cautelari sono disposte:
               a) quando sussistono inderogabili  esigenze  attinenti
          alle  indagini,  in  relazione  a  situazioni  di  concreto
          pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova;
               b) quando l'imputato si e' dato alla fuga  o  sussiste
          concreto  pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il
          giudice  ritenga  che  possa  essere  irrogata   una   pena
          superiore a due anni di reclusione;
               c)  quando, per specifiche modalita' e circostanze del
          fatto  e  per  la  personalita'  dell'imputato,  vi  e'  il
          concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso
          di  armi  o  di altri mezzi di violenza personale o diretti
          contro   l'ordine   costituzionale   ovvero   delitti    di
          criminalita'  organizzata  o  della stessa specie di quello
          per cui si procede.